TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2020-11-23, n. 202000806

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza cautelare 2020-11-23, n. 202000806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000806
Data del deposito : 23 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2020

N. 01533/2020 REG.RIC.

N. 00806/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01533/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S D e M B, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Messina, Via S. Agostino, 4 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

controinteressati in atti;

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria pubblicata dall’Università di Catania, in data 11 settembre 2020, indicante la lista dei candidati ammessi per il CdL in Scienze e tecniche psicologiche - L-24 ;

b) della graduatoria pubblicata dall’Università di Catania, in data 5 ottobre 2020, indicante la lista dei candidati ammessi per ripescaggio, per il CdL in Scienze e tecniche psicologiche - L-24 ;

c) del D.R. n. 1437 dell’8 giugno 2020 indicante le modalità di ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso programmato interno e, in particolare, per quanto concerne le modalità di ammissione al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche;

d) del successivo D.R. n. 1453 del 9 giugno 2020 contenente la parziale rettifica al decreto rettorale di cui sopra;

e) dell’allegato n. 2, relativo al decreto rettorale n. 1453 del 9 giugno 2020, dal quale si evince che “la graduatoria di merito terrà conto del voto di diploma della scuola secondaria superiore”

per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 - tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio - sulla base della sommaria delibazione che tipicamente connota la fase interinale e fatto salvo l’approfondimento proprio della fase di merito - non appare del tutto sfornito di profili di fumus boni iuris , quanto in particolare al terzo motivo con il quale si contesta la scelta di porre a fondamento della selezione degli accessi - in via esclusiva - il criterio del “voto di diploma della scuola secondaria superiore”;

Ritenuto prevalente allo stato, nel bilanciamento degli opposti interessi, il profilo del pregiudizio grave ed irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente, la quale vede precluso dagli atti avversati l’avvio del percorso universitario di studi;

Ritenuto, dunque, di accogliere la domanda cautelare disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse della ricorrente, e l’ammissione della stessa ricorrente - nelle more della definizione nel merito del giudizio, con riserva, in sovrannumero e senza pregiudizio per le parti controinteressate - al corso di laurea triennale in L-24 Scienze e tecniche psicologiche ;

Ritenuto di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica come da susseguente dispositivo, tenuto conto del carico di lavoro della Sezione;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere liquidate con il provvedimento definitivo;

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