TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-09-24, n. 201003488
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N. 03488/2010 REG.SEN.
N. 01707/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2009, proposto da M W, in proprio e quale componente dell’a.t.i. Cooprogetti soc. coop., rappresentato e difeso dagli avv.ti F L e D P C, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. R L, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo 26;
nei confronti di
S.T.S. Servizi Tecnologie Sistemi s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. I M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi, 16;
Studio Nicoletti Associati, in proprio e quale mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo con Studio Tecnico Associato Gaetano e Marcello Di Marzo Ingegneri, Modimar s.r.l., Arch. Giancarlo dell’Aquila, Prof. Ing. Pasquale Pugliese, Ing. Rocco Luciano Uva, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Angeletti, Luigi M. Angeletti, Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Abate Eustasio, 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 566 del 22 giugno 2009, con cui la Giunta del Comune di Bari, all’esito del concorso di progettazione, proclamava il progetto n. 7 redatto da S.T.S. s.p.a. (Arch. Eugenio Arbizzani) vincitore del concorso europeo “Riqualificazione del fronte mare del litorale di S. Girolamo - Fesca”;
dei verbali di gara e dell’aggiudicazione al raggruppamento di cui innanzi;
degli atti istruttori nella parte in cui incidono sulla illegittima valutazione finale;
di ogni altro atto precedente, seguente o comunque connesso con quelli impugnati, compresi i provvedimenti e le note provvedimentali poste a fondamento delle determinazioni finali, le determinazioni endoprocedimentali, gli atti istruttori, anche solo richiamati nelle delibere e nelle determinazioni impugnate;
dei provvedimenti di assegnazione dei premi;
nonché per l’accertamento del diritto della parte ricorrente a vedere rivalutati dalla Commissione, in diversa composizione, tutti i progetti e gli elaborati, ad eccezione di quelli della prima classificata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. S P e uditi per le parti i difensori avv.ti F L, Rosa Cioffi (per delega di R L), I M D, Luigi Angeletti;
Vista che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione;
Considerato che la posizione in graduatoria del ricorrente ed il tenore delle censure non avrebbero condotto all’accoglimento dell’impugnativa;
Ritenuto, pertanto, che in base al criterio della soccombenza virtuale il ricorrente debba essere condannato alla refusione delle spese processuali in favore delle parti costituite;