TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-06-13, n. 201606739

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-06-13, n. 201606739
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606739
Data del deposito : 13 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08789/2009 REG.RIC.

N. 06739/2016 REG.PROV.COLL.

N. 08789/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8789 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso l’avv. R G in Roma, Via Giovanni Bettolo, 17;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto in data 12 maggio 2009 con cui l’infermita' sofferta dal ricorrente è riconosciuta non dipendente da causa di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, in servizio alle dipendenze dell’Amministrazione della giustizia in qualità di Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, di aver presentato in data 27 settembre 2005 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: “ -OMISSIS- ”.

Con processo verbale del 14 gennaio 2006 la Commissione medico ospedaliera di Milano ha valutato il ricorrente come effettivamente affetto dalla ricordata patologia.

Con parere reso nell’adunanza n. 473/2007 del 3 dicembre 2007 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il proprio avviso nel senso della non dipendenza da causa di servizio della acclarata infermità.

Infine, con l’avversato decreto in data 12 maggio 2009, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha, sulla scorta e in conformità del citato parere, statuito che la ripetuta infermità non è dipendente da causa di servizio.

Avverso il detto provvedimento e il citato parere del Comitato è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza, erroneità e perplessità della motivazione nonché violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 461/2001 e degli artt. 2 e 32 Cost.

Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2016 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Preliminarmente va osservato, in via generale, che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 30 dicembre 2014 n. 13327).

Infatti, nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I ter, 2 marzo 2011 n. 1936).

Deve peraltro ribadirsi che il Collegio, in materia di riconoscimento da causa di servizio delle infermità contratte da un pubblico dipendente, condivide il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ordinamento mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri resi da organi consultivi diversi, ma affida al Comitato di verifica il compito di esprimere un giudizio conclusivo di sintesi anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera (Cfr. T.A.R. Lazio, Sezione I bis 17 dicembre 2014 n. 12835).

Ne consegue che l’accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato di verifica svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950;
VI, 24 febbraio 2011, n. 1149;
IV, 25 maggio 2005, n. 2676;
Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398).

Anche da ultimo, è stato ribadito sia come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, sia l’inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

Ciò posto, il predetto parere del Comitato di verifica non risulta poter essere fondatamente messo in discussione nella presente sede giudiziale, profilandosi indenne dalle denunziate mende motivazionali.

Si tratta, infatti, di conclusioni fondate su argomentazioni assistite da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propria della disciplina tecnica applicata.

Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione da parte del ricorrente dell’istanza per il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio si profila assistito da congrua motivazione, nella specie effettuata per relationem.

Neanche può dirsi che il procedimento evidenzi carenze istruttorie, per essere stati presi in considerazione tutti gli elementi acquisiti al procedimento, ivi compreso il servizio effettivamente prestato dal ricorrente, il quale è stato apprezzato specificamente come non esulante dal normale svolgimento dell’attività richiesta al personale del Corpo di polizia penitenziaria

E' noto peraltro:

- che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941;
Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119;
II, 30 marzo 1989, n. 461);

- che un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere, che è obbligatorio ma non vincolante (C. Stato, IV, 14 dicembre 2004, nn. 8066 e 8054, 26 novembre 2004, n. 7705 e 22 ottobre 2004, n. 6953;
VI, 23 gennaio 2006, n. 179 e 11 novembre 2004, 7292). E nella specie l’Amministrazione si è conformata al parere reso dal Comitato di verifica, il quale, come sopra rilevato, deve considerarsi adeguatamente circostanziato e motivato;

- che non sussisteva in capo all’Amministrazione neanche la necessità di svolgere ulteriori attività istruttorie sull’ambiente lavorativo e sulla sua possibile connessione con l’insorgere della malattia, atteso che le infermità sono state considerate conseguenti a fattori endogeni del ricorrente (C. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1769), giudizio da ritenere esente dalle censure dedotte, in quanto, come detto, rientrante nella discrezionalità tecnica, e, come tale, sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà, vizi nella specie non emergenti.

In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame siccome infondato.

Sussistono tuttavia, avuto anche riguardo alle peculiarità della controversia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

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