TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-12-15, n. 202303792
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2023
N. 03792/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01688/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2017, proposto da
Arcobaleno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Scorpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. 8 del 07.06.2017 del Settore V – Servizi Territorio del Comune di Melilli, comunicato con nota prot. 13275 del 08.06.2017, avente ad oggetto: “ annullamento del permesso di costruire n. 1 del 09.01.2017, rilasciato alla società Arcobaleno S.R.L. per l'ampliamento del reparto di riabilitazione della nuova sede della Casa di Cura Villa Salus I. Galatioto”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melilli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Arcobaleno ha presentato in data 6.6.2016 una domanda di permesso di costruire per l’ampliamento del reparto di riabilitazione per persone disabili per la nuova sede della Casa di Cura Villa Salus I Galatioto, sita nel Comune di Melilli.
Con deliberazione n. 78 del 7 ottobre 2016 il Comune di Melilli ha approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 6, L. n. 104/92, l’intervento in questione “ dando atto che il progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ”.
Veniva quindi rilasciato in data 9 gennaio 2017 il permesso di costruire prot.n. 1/2017.
Con nota prot. n. 91 del 23 febbraio 2017 l’Amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento per la sospensione in via cautelativa del suddetto titolo edilizio “ in quanto la variante allo strumento urbanistico approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 07/10/2016, non è stata trasmessa ai sensi dell’art. 3 e 4 della legge regionale 27/12/1978, n. 71, all’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente”.
Con nota del 17 marzo 2017 la società presentava le proprie osservazioni; seguiva la trasmissione di un parere in data 27 maggio 2017, in cui il difensore rappresentava che l’intervento edilizio richiedeva una concessione edilizia in deroga, senza comportare alcuna modifica del Piano Regolatore Generale e, dunque non si rendeva necessaria l’attivazione della ordinaria procedura regionale di variante.
Il procedimento si concludeva con il provvedimento n. 8 dell’8 giugno 2017, di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 1 del 9 gennaio 2017.
Con ricorso notificato in data 7 settembre 2017 e depositato il 10 ottobre 2017 la ricorrente ha impugnato l’atto in