TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-05-27, n. 202300816
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2023
N. 00816/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2018, proposto da
C D C, rappresentato e difeso dall'avvocato A V A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emilio Petruzzi in Bari, via Celentano, n. 27;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- parziale del provvedimento N.31/7-1 di prot. 2018, avente ad oggetto “Istanza inerente il trattamento previdenziale ed economico del personale subacqueo dell’Arma dei Carabinieri, notificata al ricorrente… sopra indicato, il 23/02/2018, in riferimento alla istanza presentata e volta a:
a) Accertamento e riconoscimento dell’attività usurante espletata durante la funzione teleologica di operatore subacqueo, che costituisce un plus ultra rispetto all’attività istituzionale di carabiniere, considerando le medesime condizioni operative di impiego ed anzianità di servizio, al pari del suindicato personale subacqueo delle Forze Armate, quale la Marina Militare;
b) riconoscimento della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici;
c) riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo in servizio per il ricorrente al pari dei sub della Marina Militare o trascinabile in servizio nella misura del 50% come i sub dei carabinieri in servizio nei nuclei carabinieri subacquei.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n°01575/2022, questo Tribunale ha disposto l’interruzione del processo, ai sensi dell’art.79, comma 2, cod. proc. amm. nei confronti di Del Console Carlo, Brigadiere Capo, perché deceduto l’11/10/2022.
Gli eredi del predetto de cuius, Paris Maria, Del console Vanessa e Del Console Davide hanno riassunto il processo ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. deducendo quanto segue.
Il militare ha prestato servizio presso la compagnia Carabinieri di Modugno con il grado di brigadiere capo; in qualità di carabiniere subacqueo, ha partecipato e superato il corso presso la Marina Militare per acquisire tale specializzazione in data 01/12/1989 e da tale data ha prestato servizio al nucleo subacqueo di Taranto fino al 26/10/2009.
Dopo la soppressione del Nucleo di Taranto lo stesso è stato trasferito al nuovo nucleo subacquei di Bari sino alla sua chiusura
I ricorrenti chiedono il riconoscimento e la corresponsione al 100% dell’indennità di operatore subacqueo in servizio per il ricorrente al pari dei sub della Marina Militare o trascinabile in servizio nella misura del 50% come i sub dei carabinieri in servizio nei nuclei carabinieri subacquei, anche nelle ipotesi in cui il militare sia transitato ad altro reparto.
Ciò in quanto gli operatori subacquei dell’Arma dei Carabinieri, essendo in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo, conseguito presso il COMSUBIN della Marina Militare espletano la mansione di operatore subacqueo (attività delicata ed usurante fino ad un massimo di 50 metri di profondità) al pari della Marina Militare. Essi, quindi, avrebbero diritto al pieno riconoscimento della mansione usurante, oltre quella prevista per l’espletamento della funzione istituzionale, quale Arma dei Carabinieri.
La indennità di operatore subacqueo, erogata dopo il conseguimento del brevetto militare di operatore subacqueo presso il COMSUBIN della Marina Militare atterrebbe ad una specifica professionalità, non equiparabile ad altre nell’ambito militare.
In data il 19 febbraio 2018 il vice brigadiere ha chiesto l’accertamento e riconoscimento dell’attività usurante espletata durante la funzione di operatore subacqueo, che sarebbe più complessa dell’attività istituzionale di carabiniere, considerando le condizioni operative di impiego e la specificità del ruolo delle Forze di Polizia.
Il militare avrebbe titolo al riconoscimento della cumulabilità dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici, di cui all’art.52, comma 2 del D.P.R. 254/99 e al riconoscimento del 100% dell’indennità di operatore subacqueo, quale mansione espletata al pari dei sub della Marina Militare o trascinabile in servizio nella misura del 50% come i sub dei carabinieri in servizio nei nuclei carabinieri subacquei, anche nelle ipotesi di transito ad altro reparto.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Servizio Trattamento Economico, Ufficio Trattamento Economico di Attività, in riferimento all’ istanza del carabiniere, ha negato il beneficio richiesto.
Il militare sarebbe stato in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere il riconoscimento al 100% dell’indennità c.d. di immersione, cumulabile con l’indennità di imbarco nella misura del 50%, o trascinabile in servizio nella misura del 50% come i sub dei carabinieri in servizio nei nuclei carabinieri subacquei, pur essendo transitato ad altro reparto per scelta dell'amministrazione di appartenenza.
Requisito soggettivo è la specialità di sommozzatore, in possesso del brevetto militare di operatore subacqueo a conclusione e con esito positivo di uno specifico e selettivo corso basico, l’accesso al quale è garantito al personale permanente dell’Arma dei Carabinieri, appartenente a tutte le qualifiche funzionali in possesso di requisiti psico-fisici e di capacità natatorie, conseguito presso il COM.SUB.IN della Marina Militare;
Il requisito oggettivo sarebbe l’appartenenza al Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma (dopo la soppressione dei Nuclei di Taranto e Bari da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri), sicché avrebbe avuto titolo a conservare il brevetto di operatore subacqueo e svolgere le immersioni, aggregato ad altro nucleo, pur prestando servizio nel territorio al quale era stato assegnato.
Egli inoltre avrebbe titolo al cumulo dell’indennità di operatore subacqueo e di imbarco ai fini pensionistici nella misura ambedue del 50%, da contabilizzare mediante nomina CTU, in considerazione della specificità del ruolo delle forze armate, delle forze di polizia, nonché dello stato giuridico del personale, della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti di cui al primo comma, art.19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Secondo quanto emerge dalle prove documentali, quale il certificato di servizio attestante l’espletamento di compiti e funzioni specifiche e il rispettivo corso di specializzazione rilasciato per il conseguimento del brevetto di sommozzatore.
Sono dedotti, quindi, i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995 n°195;
2) violazione e falsa applicazione degli artt.9, comma 2 L.78 del 1983(indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei), dell’art.52, comma 2 del D.P.R. 254/99, del D.P.R. 394/95, del D.P.R. 359/96, pena la vulnerazione dei principi di cui agli artt.3, 36, 97 Cost; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità manifesta, disparità di trattamento;
3) violazione e falsa applicazione dell’art.19, primo e terzo comma della legge 4 novembre 2010 n°183;
4) Violazione degli artt.3 e 7 L. n.241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego.
L’art.9 della legge 23/03/1983 n°78 prescrive che:
“Agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica in servizio presso unità da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella....
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un’indennità supplementare mensile nella misura del 180 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L’art.17 della medesima legge “Norme di corresponsione e