TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202103205
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2021
N. 03205/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2009, proposto da S.A.S. A.Ni.Gi. Costruzioni di Bisazza Angela & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. S D, con domicilio come da pec Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato delle infrastrutture e mobilità (ex Assessorato dei lavori pubblici) della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento 15.12.2008 prot. n. 30487 con il quale è stato disposto l’annullamento della certificazione di conformità rilasciata con provvedimento prot. n. 29126 del 10.12.2007.
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 492/2009 con la quale è stata accolta l’istanza cautelare di parte ricorrente;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 14 settembre 2021 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento è la nota n. 30487 del 15 dicembre 2008 con la quale l’Ufficio del Genio civile di Siracusa ha annullato la certificazione di conformità rilasciata ai sensi dell’art. 28 della l. n. 64 del 1974 alla ditta Bono Alfia in data 10 dicembre 2007, n. 29126, relativa alla costruzione di due edifici per civile abitazione in Lentini, va M.L. King.
Le ragioni di siffatto annullamento sono compendiate nella violazione delle disposizioni di cui al punto C3 d.m. 16 gennaio 1996 recante le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. In particolare è stata evidenziata la difformità degli edifici rispetto a quanto rappresentato nelle tavole del progetto, autorizzato sulla base delle dichiarazioni del direttore dei lavori.
2.- A sostegno della domanda caducatoria la ricorrente società ha dedotto i vizi come di seguito esposti:
1) Violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990. Il provvedimento impugnato, adottato all’esito di un procedimento di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio