TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-10-17, n. 201301406
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01406/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2013, proposto da Studio Radiologico Fiore s.a.s. di Fiore M Rria &C., rappresentato e difeso dagli avv.ti G T, N C e F B, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. S O di Lecce, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti di
Studio Radiologico Chieppa dr. Luigi;
per l’accertamento
dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere sull’istanza di accreditamento istituzionale presentata dallo Studio radiologico ricorrente nel termine di 30 giorni, ovvero in quello ritenuto congruo e con la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inadempienza dell’Amministrazione intimata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 per le parti i difensori avv.ti F B e S O di Lecce;
Rilevato che la Regione Puglia, con nota del 4.7.2013, ha negato l’accreditamento richiesto;
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno - mediante l’adozione del citato provvedimento - la contestata inerzia dell’Amministrazione regionale;
Considerato che la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine, della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che il ricorso appare fondato, dovendosi condividere le argomentazioni espresse da parte ricorrente supportate dal contegno assunto dall’Amministrazione che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato la menzionata nota;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico della Regione Puglia le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo;