TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-07-13, n. 202304258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-07-13, n. 202304258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304258
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 04258/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02422/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2022, proposto da
Consiglia I, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M V D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n.2653 del 12/11/2018, notificata in data 5-7 dicembre 2018 dalla Provincia di Benevento, che ha rideterminato il contributo concesso alla sig.ra I Consiglia nell’ambito del Patto territoriale per l’agricoltura della provincia di Benevento, approvato e finanziato con il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n.2542 del 25/05/2011, quantificandolo in €.329.520,65, a fronte di un contributo inizialmente concesso in via provvisoria di €.450.866,87, chiedendo, nel contempo, la restituzione della somma di €.84.828,46 a titolo di maggior importo rispetto al dovuto, nonché di tutti gli atti preordinati e comunque connessi, e per la condanna del Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento in favore della ricorrente I della residua somma di € 45.086,68 a titolo di saldo del contributo in conto capitale a lei concesso per la causale di cui al procedimento de quo ;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento, della Regione Campania e del Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso in riassunzione notificato in data 13 aprile 2022 e depositato il successivo 12 maggio 2022, la sig.ra I Consiglia ricorreva a questo tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare il suo diritto al mantenimento delle agevolazioni consistenti nel contributo in conto capitale, nell’ambito del “Patto Territoriale per l’Agricoltura di Benevento”, nella misura di € 450.866,87;
dichiarare, per l’effetto, non dovuta la restituzione della somma di € 84.828,48 richiesta con la impugnata determinazione della Provincia di Benevento n. 2653 del 12.11.2018;
condannare il Ministero per lo Sviluppo economico in persona del Ministro p.t. al pagamento in proprio favore del saldo del contributo dovuto nella misura di € 45.086,68.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3 e 97 Cost.;
art. 1, comma 862, della legge n. 296/2006 e art. 3, comma 35, della legge n. 244/2007;

b) eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irrazionalità e perplessità.

III. Si sono costituiti la Provincia di Benevento, la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore , tutti eccependo, in via preliminare e a vario titolo, il proprio difetto di legittimazione e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 4.04.2023, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.

IV.

1. Si premette in fatto che:

a) con atto di citazione notificato il giorno 30 marzo 2020, la signora I Consiglia conveniva in giudizio la Provincia di Benevento, la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, innanzi al Tribunale di Napoli e chiedeva la disapplicazione della determinazione dirigenziale n. 2653/2018 con cui la Provincia di Benevento ha rideterminato, in diminuzione, le agevolazioni finanziarie del “Patto Territoriale per l’Agricoltura di Benevento” che le erano state concesse con l’approvazione del Progetto n. 73, richiedendo, altresì, la restituzione della somma di € 84.828,46;

b) con sentenza n. 6770/2021 il Tribunale di Napoli dichiarava improponibile la domanda proposta da I Consiglia per difetto di giurisdizione del giudice ordinario assegnando il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice amministrativo. Ed invero, “La cognizione della controversia relativa all’impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un “patto territoriale” appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, co. ultimo, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica” (Corte di Cassazione a SS.UU. 27.10.2014, n. 22747, e 12.04.2019, n. 10377;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 4393/2015);

c) quanto all’iter procedimentale che si è concluso con l’emissione, da parte del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale per l’Agricoltura della Provincia di Benevento, del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni finanziarie, come rideterminate, disponendosi, al contempo, la conseguente restituzione della somma, corrisposta in eccedenza, si precisa quanto segue:

1. la Regione Campania, in attuazione della Delibera CIPE n. 26 del 25/07/2003, sottoscrisse in data 05/08/2005 con il Ministero delle attività produttive la Convenzione per l’avvio della regionalizzazione dei Patti Territoriali;
tale Convenzione definiva, tra l’altro, la tempistica del trasferimento della fase gestionale, nonché le specifiche competenze riservate alla Regione stessa;

2. con accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione Campania in data 05/10/2005, furono ulteriormente dettagliate le rispettive competenze al fine di gestire la fase transitoria fino al completamento dell’iter di trasferimento attivato, mai avvenuto, che avrebbe dovuto essere definito con un apposito Accordo di Programma;

3. la struttura Regionale competente, in virtù dei succitati accordi, svolge, allo stato, attività di supporto e di raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, titolare della gestione del procedimento in itinere;

4. la ditta I Consiglia risultava essere beneficiaria, nell’ambito del “Patto Territoriale per l’Agricoltura di Benevento”, di un contributo in conto impianti di € 450.866,87, concesso con Decreto Ministeriale n. 2542 del 25/05/2001, per la realizzazione di un investimento di € 601.155,83 finalizzato alla costruzione di uno stabilimento enologico completo di impianti e macchinari. Per tale contributo, liquidabile in tre quote annuali di € 150.288,96, da erogare tramite la Banca concessionaria alle scadenze programmate, restava da corrispondere il saldo nella misura del 10%, pari ad € 45.086,68 - tramite determinazione della Provincia di Benevento - “all’esito delle verifiche in loco a mezzo del soggetto istruttore individuato in Centrobanca Spa poi UBI Banca Spa”. Ed invero, l’art. 7 del Disciplinare, concernente la disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area e ai patti territoriali, prevede, quanto ai compiti gestionali, che al compimento del programma di investimenti il soggetto istruttore (UBI Banca spa) effettua la verifica della documentazione finale di spesa composta secondo quanto previsto dagli allegati 7 e 8 del DM 320/2000 nonché di tutta la ulteriore documentazione ritenuta necessaria, ivi specificandosi che l’erogazione del rateo finale è comunque subordinata all’esito positivo di tale verifica;

5. con relazione finale di spesa trasmessa in data 05/03/2015, il Soggetto Istruttore UBI Banca quantificava il contributo definitivo in misura ridotta rispetto a quella iniziale: a causa degli stralci operati sulle spese rendicontate (erano stati esclusi pagamenti effettuati oltre il termine previsto per l’ultimazione del programma) si passava dall’iniziale importo di € 450.866,87 a quello definitivo di € 296.965,97;

6. sulla base della detta Relazione finale di spesa redatta dal Soggetto Istruttore, l’Ufficio regionale competente, in data 30/03/2015, richiedeva al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Provincia per l’Agricoltura di Benevento l’emissione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni;

7. il Soggetto Responsabile, Provincia di Benevento, in data 27/04/2015, comunicava previamente alla ditta I Consiglia l’avvio del procedimento per la rideterminazione del contributo, precisando che sulla base della suddetta Relazione finale di spesa del Soggetto Istruttore Ubi Banca, il contributo concedibile era stato rideterminato in € 296.965,97, a fronte del contributo provvisorio di € 450.866,87, con saldo negativo di € 108.814,22 rispetto a quanto già erogato (pari a € 405.780,19), con obbligo quindi di restituire, l’importo corrisposto in eccedenza, comprensivo degli interessi, pari a € 111.773,61;

8. la ditta I Consiglia, in data 28/05/2015, trasmetteva le proprie controdeduzioni, censurando l’interpretazione seguita nella Relazione finale di spesa dal Soggetto Istruttore in merito alla tempistica dei pagamenti. Eccepiva, in particolare, che i ritardi verificatisi fossero da ascriversi al malfunzionamento di macchinari, circostanza che aveva portato ad un contenzioso concluso con un lodo arbitrale con conseguenziale necessità di rivolgersi ad altra ditta per la fornitura, ed alla erronea valutazione temporale di assegni bancari, effettuata non considerando gli stessi quali pagamenti a vista ma, in un momento successivo, all’atto della rinegoziazione del prenditore;

9. il Soggetto Responsabile, Provincia di Benevento, alla luce delle contestazioni avanzate, richiedeva un supplemento istruttorio, dapprima, in data 08/07/2015, al Ministero dello Sviluppo Economico, e poi, con nota prot. 1289 del 17.05.2016, al soggetto istruttore Ubi Banca spa. In data 26/10/2015 la ditta beneficiaria faceva prevenire ulteriori controdeduzioni;

10. l’Istituto Istruttore, in ragione delle controdeduzioni della ditta e delle osservazioni del Soggetto Responsabile, aggiornava, in data 04/06/2018, la relazione finale: riammetteva solo parzialmente alcune voci di spesa in precedenza escluse, e, precisamente, l’importo di euro 45.143,57, relativo al capitolo macchinari, evidenziando, nel contempo, di essere incorsa in errore nel calcolo delle spese relative al capitolo progettazione (limite del 5% sull’intero investimento ammesso). In definitiva, a seguito del predetto riesame istruttorio, le eccezioni venivano parzialmente accolte elevando il contributo da € 296.965,97 a 329.520,65, con obbligo di restituzione a carico della I, attuale ricorrente, di una somma, inferiore, pari a € 84.648,94, anch’essa comprensiva degli interessi;

11. il Soggetto Responsabile, Provincia di Benevento, in data 17/10/2018, comunicava, quindi, alla ditta, attuale ricorrente, che il provvedimento definitivo sarebbe stato emesso sulla base delle conclusioni di tale ultima relazione finale di spesa del Soggetto Istruttore Ubi Banca del 04/06/2018;

12. con la determinazione dirigenziale n. 2653 del 12.11.2018, quivi gravata, il Soggetto Responsabile, Provincia di Benevento, adottava il provvedimento conclusivo per l’importo definitivo di 329.520,65 con un obbligo di restituzione di € 84.828,46;

13. l’Ufficio regionale, in data 29/11/2018, prendendo atto delle determinazioni contenute nel provvedimento definito (contributo concesso in via provvisoria pari ad € 450.866,87 ridotto ad € 329.520,65, come da relazione di spesa del 04/06/2018), autorizzava il recupero delle somme erogate in eccesso per un importo pari ad € 84.828,46;

14. il Soggetto Responsabile, il 24/01/2019, comunicava, quindi, al MISE che la ditta I non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute, sicché quest’ultimo, in data 15/02/2019, avviava la procedura per il recupero coattivo delle somme erogate in eccedenza.

V. Ciò posto, si prescinde dalle eccezioni in rito, attesa l’infondatezza del ricorso.

VI. Con l’unico motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dì legge.

VI.

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