TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-07-01, n. 202400802
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Testo completo
Pubblicato il 01/07/2024
N. 00802/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01495/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Nannipieri, Letizia Bertolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del foglio di via obbligatorio n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Firenze il -OMISSIS-, notificato in pari data, non protocollato, a mezzo del quale veniva ordinato al ricorrente il rimpatrio nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI), con divieto di fare ritorno nel Comune di Firenze per anni quattro, con l'ingiunzione a presentarsi presso il Sindaco di Borgo San Lorenzo (FI) entro un giorno dalla data della notifica e con l'avvertenza che in caso di inottemperanza verrà deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 163 T.U.L.P.S.;
- dell'avviso orale n. -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dal Questore di Firenze, comunicato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in decisione il ricorrente ha impugnato il foglio di via e l’avviso orale emessi nei suoi confronti dal Questore di Firenze il -OMISSIS-.
Entrambi tali provvedimenti hanno tratto fondamento da un intervento della Polizia volto a sgomberare un edificio, sito in Firenze, Via Gramsci n. 37, occupato da alcuni manifestanti a fini dimostrativi e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Nel corso di tale intervento l’interessato è stato trovato, fra i manifestanti, all’interno dell’immobile, e perciò è stato denunciato per i delitti di cui agli artt. 633, e 635 e 639 c.p. (invasione di terrenti o di edifici, danneggiamento e deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
Essendo gravato il medesimo da un precedente analogo, la Questura ha ritenuto d’inquadrare il ricorrente “ in una delle categorie di cui all’art. 1 lettera c) del decreto legislativo nr. 159 del 2011 ”.
Con il primo motivo, i provvedimenti sono stati impugnati per violazione di legge (artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011), ed eccesso di potere, in quanto, rispetto al foglio di via, l’Amministrazione:
- non avrebbe effettuato il c.d. “doppio vaglio di pericolosità”, con conseguente carenza istruttoria e motivazionale, sia in relazione alla riconducibilità dell’interessato ad una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. 159/2011, sia quanto alle ragioni che indurrebbero a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle predette categorie e la pericolosità per la sicurezza pubblica;
- avrebbe operato con carenza e/o difetto di motivazione specie sul punto dell’obiettiva pericolosità del ricorrente;
Con il secondo motivo, entrambi i provvedimenti sono stati impugnati per violazione degli artt. 2 e 4 della Costituzione, oltre che per carenza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza, deducendosi, in sintesi che nel caso di specie tutti gli accertamenti compiuti dalla P.A. si concentrerebbero esclusivamente su un singolo episodio, peraltro insignificante, che sarebbe avvenuto il giorno stesso in cui la