TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-11-16, n. 201003906

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-11-16, n. 201003906
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201003906
Data del deposito : 16 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01275/2010 REG.RIC.

N. 03906/2010 REG.SEN.

N. 01275/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2010, proposto dalla Energie Rinnovabili Pugliesi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A Mscia e G Ma, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210;

contro

la Regione Puglia;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1482 del 22 aprile 2010, resa inter partes dal T.A.R. Puglia, sede di Bari, I Sezione, sul ricorso n. 122/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 34, quinto comma, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. A Mscia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1482 del 22 aprile 2010, resa inter partes da questa Sezione, la quale, sul presupposto della diversità e della necessaria consecuzione temporale della verifica di assoggettabilità a V.I.A. e di quella relativa al parametro di controllo, ha annullato la nota prot. n. 14477 del 16 ottobre 2008, avente ad oggetto: “L.R. 11/2001 e ss. mm. - R.R. 16/2006 - D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008 - proposte di realizzazione di impianti eolici nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) - parametro di controllo”. Osservava la pronuncia che l’atto costituiva un’evidente violazione dell'obbligo di concludere il procedimento di verifica ambientale con un provvedimento espresso, attraverso una sospensione sine die del procedimento, come denunciato dalla parte.

Con nota depositata il 18 ottobre 2010, l’istante ha comunicato la cessazione della materia del contendere, essendo stato compiuto lo screening ambientale.

Nulla resta pertanto al Collegio se non pronunciarsi nel senso richiesto.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

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