TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-11-16, n. 201003906
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N. 03906/2010 REG.SEN.
N. 01275/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2010, proposto dalla Energie Rinnovabili Pugliesi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A Mscia e G Ma, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210;
contro
la Regione Puglia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1482 del 22 aprile 2010, resa inter partes dal T.A.R. Puglia, sede di Bari, I Sezione, sul ricorso n. 122/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 34, quinto comma, del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. A Mscia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1482 del 22 aprile 2010, resa inter partes da questa Sezione, la quale, sul presupposto della diversità e della necessaria consecuzione temporale della verifica di assoggettabilità a V.I.A. e di quella relativa al parametro di controllo, ha annullato la nota prot. n. 14477 del 16 ottobre 2008, avente ad oggetto: “L.R. 11/2001 e ss. mm. - R.R. 16/2006 - D.G.R. n. 1462 del 01.08.2008 - proposte di realizzazione di impianti eolici nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) - parametro di controllo”. Osservava la pronuncia che l’atto costituiva un’evidente violazione dell'obbligo di concludere il procedimento di verifica ambientale con un provvedimento espresso, attraverso una sospensione sine die del procedimento, come denunciato dalla parte.
Con nota depositata il 18 ottobre 2010, l’istante ha comunicato la cessazione della materia del contendere, essendo stato compiuto lo screening ambientale.
Nulla resta pertanto al Collegio se non pronunciarsi nel senso richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.