TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-08-06, n. 202101896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-08-06, n. 202101896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101896
Data del deposito : 6 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2021

N. 01896/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02684/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2013, proposto da
AL Villa AN CA RR s.r.l., in persona dei curatori pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Greco e Manuela Muscardini, con domicilio eletto presso l’avvocato Guido Greco, con studio ubicato in Milano, P.le Lavater, n. 5;



contro

- Comune di NA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale di Milano, ubicati in Milano, via Freguglia, n. 1;



per l'annullamento:

- del provvedimento n. 71 del 31 luglio 2013 adottato dal comune di NA recante “ Accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione ed acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale gazebo-tendostruttura Villa AN CA RR (art. 31 comma 3 , D.P.R. 380/01 e smi)” .

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di NA e del Ministero della Cultura;

Vista l’ordinanza collegiale n. 2173/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Lorenzo Cordi' nell'udienza del giorno 16 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli articoli 25, co. 1, del decreto-legge n. 137/2020 (convertito, con modificazione, dalla legge n. 176/2020), e modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e ), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021) e 4, co. 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 7 dell’11 gennaio 2021), e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il AL Villa AN CA RR s.r.l. (di seguito solo “ Villa AN CA ” o “ il ricorrente ” o, ancora, “ il AL ”) impugna il provvedimento in epigrafe con il quale l’Amministrazione comunale accerta la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione del 4 settembre 2012 e dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate e della relativa area di sedime.

2. In punto di fatto il ricorrente deduce di essere proprietario dell’omonima Villa ubicata nel territorio del comune di NA. La Villa ed il relativo parco sono beni di interesse particolarmente importante, come attestato dal provvedimento dell’11.2.1997 del Ministero per i Beni culturali e ambientali - Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Milano. Interesse decretato già con il D.M. del 6.5.1950 che, invero, nelle premesse fa riferimento ad un precedente provvedimento del 17.6.1913. La Villa si inserisce, poi, all’interno del Parco delle Groane ed è, quindi, soggetta alle prescrizioni dettate per l’area in forza della L.r. n. 43/1988.

2.1. In data 17.5.2007 la Società presenta una d.i.a. per la realizzazione di un gazebo all’interno del Parco. La competente Soprintendenza, sull’assunto che le opere realizzate risultano difformi da quanto assentito, avvia il procedimento per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004. Con successivo decreto del 23.8.2012 la Soprintendenza ordina il ripristino del gazebo “ nelle forme e dimensione autorizzate ”.

2.2. Parallelamente il comune di NA adotta un provvedimento con il quale ordina la demolizione del gazebo ritenendolo realizzato in totale difformità rispetto alla d.i.a. del 2007. Avverso tale provvedimento la Società propone ricorso dinanzi a questo Tribunale che lo respinge con sentenza n. 2727 del 2012. L’Amministrazione adotta, quindi, il provvedimento oggetto di impugnazione con il quale accerta la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e dispone l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale. La ricorrente nota come tale provvedimento crei una situazione paradossale e, soprattutto, inidonea a garantire la conservazione e valorizzazione unitaria del bene culturale. L’acquisizione si sostanzierebbe nella creazione di una enclave di 2769,48 mq. di proprietà comunale all’interno del Parco con conseguenti problematiche per la tutela del bene.

3. Villa AN CA articola, quindi, due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo deduce la violazione della previsione di cui all’art. 27, co. 2, T.U.E. osservando come, dalla regola ivi racchiusa, si evinca la specialità delle previsioni dettate in caso di beni vincolati. Previsioni che impongono alla Soprintendenza di adottare l’ordine di demolizione senza, al contempo, prevedere né il concorrente potere del Comune né la possibilità di acquisire il bene al patrimonio comunale in caso di mancato adempimento all’ordine. Dall’erronea applicazione al caso di specie della previsione di cui all’art. 31 T.U.E. deriverebbero l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di competenza e per impossibilità di adottare l’ingiunzione alla demolizione né, tantomeno, l’acquisizione al patrimonio comunale. Osserva la ricorrente come la norma debba ritenersi espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia (art. 117, co. 2, lett. s ), Cost.) e sia, comunque, destinata a prevalere sull’art. 31 sia in ragione del principio di specialità che in applicazione del criterio temporale (essendo la regola dell’art. 27, co. 2, T.U.E.) successivamente entrata in vigore. In

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