TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-05-12, n. 201601263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601263
Data del deposito : 12 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00284/2015 REG.RIC.

N. 01263/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00284/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2015, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso Anna Artale in Catania, Via Ventimiglia, 84;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina 142;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dal decreto n. 161/2014 reso dalla Corte d'Appello di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il Decreto meglio indicato in epigrafe, emanato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, la Corte d’Appello di Messina ha accolto il ricorso proposto da Migliore Carmelo, volto a ottenere l’equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e, per l’effetto, ha condannato (esclusivamente) il Ministero dell’Economia al pagamento della somma di 6.750,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo e sino al soddisfo, nonché di € 420/00 a titolo di spese legali, oltre accessori di legge da pagarsi in gfavore del procuratore anticipatario.

In data 8 agosto 2014, il surriferito decreto, munito della formula esecutiva, è stato notificato dal ricorrente al Ministero dell’Economia.

Stante la mancata spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione, l’interessato ha proposto ricorso volto all’ottemperanza del detto decreto e, quindi, alla condanna del Ministero intimato al pagamento delle somme così come sopra rappresentate, oltre le spese del presente giudizio, quest’ultime da distrarre in favore del difensore anticipatario.

La Difesa Erariale si è costituita per il Ministero dell’Economia, depositando una memoria di pura forma.

Nella camera di consiglio del 25.2.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sussistono tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell'azione di esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro e tuttavia inadempiente.

In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 820/2011;
IV, 23 dicembre 2010, n. 9342;
Id., 6 maggio 2010, n. 2653).

In ordine al passaggio in giudicato del decreto in epigrafe, la ricorrente ha depositato apposita attestazione della Cancelleria della Corte d’Appello.

Infine, il decreto per cui è causa, depositato in originale ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, del cod. proc. amm., come sopra chiarito, è stato notificato nella data indicata in fatto, in forma esecutiva al competente Ministero dell’Economia nel rispetto dell’art. 479, comma 2, c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e ss.), mentre il ricorso in epigrafe è stato notificato il 28.1.2015, nel rispetto, quindi, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, in forza del quale “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato formatosi.

Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va riconosciuta sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori e che, in sede di giudizio di ottemperanza, sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Va, pertanto, dichiarato l'obbligo del Ministero intimato di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate, poiché tutte previste dal “decisum” contenuto nel Decreto di cui si chiede l’esecuzione.

A tale adempimento, l’Amministrazione dovrà ottemperare entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione.

Decorso infruttuosamente il predetto termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un commissario "ad acta", che sembra opportuno al Collegio nominare nella persona d’un dirigente di seconda fascia dell’amministrazione soccombente, designato dal Dirigente della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, il quale, entro gli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione intimata, darà esecuzione al giudicato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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