TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-07-26, n. 202402321
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Pubblicato il 26/07/2024
N. 02321/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2024, proposto da
F C, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, largo Donegani, n. 3;
contro
Autostrada Pedemontana Lombarda S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S V e E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio S V in Milano, piazza Duse n. 1;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, C.I.P.E.S.S. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
Società di Progetto Pedelombarda Nuova S.c.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Macherio, Provincia di Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto motivato di occupazione d'urgenza e ordinanza di occupazione temporanea delle aree occorrenti per la realizzazione del Collegamento Autostradale Dalmine, Como Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (Decreto n. 12, prot. n. 9334/23 del 25.10.2023);
- della nota prot. PLN/23/01502/FB/ec del 09.11.2023 notificata il successivo 27.11.2023 in uno al decreto di occupazione d'urgenza e ordinanza di occupazione temporanea;
- del verbale di immissione nel possesso e del verbale di accertamento dello stato di consistenza redatti in data 12.12.2023 dal tecnico incaricato dalla Pedelombarda Nuova S.C.p.A.;
- del piano particellare di esproprio;
- di tutti gli atti preparatori e strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati, connessi e conseguenziali, nonché tutti quelli in ciascuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati e in particolare:
- della delibera del C.I.P.E. n. 97 del 06.11.2009 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale e dichiarata la pubblica utilità;
- del Progetto Esecutivo dell'intervento infrastrutturale con riferimento alla Tratta C, pubblicato in data 03.01.2024 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di tutti i relativi elaborati, con particolare riferimento alla Planimetria di progetto – Tavola 13.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del C.I.P.E.S.S. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di Autostrada Pedemontana Lombarda S.P.A e della Società di Progetto Pedelombarda Nuova S.C.P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, il signor F C ha chiesto l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, del decreto di occupazione d’urgenza e dell’ordinanza di occupazione temporanea, emessi rispettivamente ai sensi dell’art. 22 e dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2021, aventi ad oggetto immobili e pertinenti aree inedificate di sua proprietà, siti nel Comune di Macherio (MB), in Via Belgioioso n. 11, occorrenti per la realizzazione del “ Collegamento Autostradale Dalmine, Como Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse ”, nonché della nota prot. PLN/23/01502/FB/ec del 9.11.2023 e del verbale di stato di consistenza e immissione nel possesso del 12.12.2023.
2. Il ricorrente espone che, con comunicazione ex art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 inviata nel 2010, è stato formalmente notiziato dell’approvazione del Progetto Definitivo della suddetta infrastruttura viaria a opera della delibera C.I.P.E. n. 97/2009 e della correlata dichiarazione di pubblica utilità relativa alle aree interessate dall’intervento. La comunicazione avrebbe fatto riferimento, in particolare, alla particella di cui al Foglio 12, n. 196, sub. 702 e avrebbe menzionato la costituzione, sull’area interessata, di una servitù finalizzata allo spostamento dei sottoservizi tecnologici per metri 272, nonché l’esproprio di metri 226 antistanti il fabbricato ivi insistente.
3. Successivamente, con l’impugnato decreto/ordinanza è stata disposta l’espropriazione, per la “ progettazione esecutiva e realizzazione delle Tratte B2 (riqualificazione della ex SS36 da Lentate sul Seveso a cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, unitamente alle relative opere connesse TRCO06, TRMI10, TRMI17 ”, di una porzione di terreno della dimensione di 116 mq e l’occupazione temporanea di un’altra porzione pari a mq 194, su un’area censita catastalmente al Foglio 12, particella 196, sub n.702, 703 e 704. Nel medesimo provvedimento è stata determinata, in via provvisoria, la complessiva indennità di esproprio e occupazione temporanea, quantificata in euro 13.216,67.
4. Avverso i suddetti atti è insorto il ricorrente deducendo, con il primo mezzo, la violazione degli artt. 7, 9 e 10 della l. 241/90 e dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prima della dichiarazione di pubblica utilità, nonché la violazione del diritto di partecipazione procedimentale, dei principi di collaborazione e buona fede, trasparenza, buon andamento, del giusto procedimento ex art. 97 della Costituzione, dei principi generali in materia di procedura ablatoria e omessa ponderazione degli interessi in gioco. Con un secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e l’inosservanza del giusto iter procedimentale, contestandosi altresì il mutamento delle caratteristiche dell’opera e la conseguente incertezza in merito all’individuazione dell’effettiva particella oggetto di esproprio;è stata inoltre denunciata la violazione dei principi generali di trasparenza, correttezza, adeguatezza ed efficienza, nonché l’eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria, della perplessità e della contraddittorietà.
5. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (di seguito solo “Autostrada Pedemontana”), Società di Progetto Pedelombarda Nuova S.c.p.A. (di seguito solo “Pedelombarda Nuova”), il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (C.I.P.E.S.S.) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni;in particolare, la difesa erariale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso con riferimento all’impugnazione della deliberazione del C.I.P.E. n. 97/2009 di approvazione del progetto definitivo dell’opera, nonché l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse stante la mancata impugnazione delle delibere del C.I.P.E. n. 1 del 19.1.2017 e n. 1 del 17.1.2019 con cui è stata prorogata la dichiarazione di pubblica utilità;ha inoltre dedotto il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendone l’estromissione dal giudizio. Analoghe eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, in quanto promosso avverso atti espropriativi adottati sulla base di dichiarazione di pubblica utilità valida, efficace e non contestata in giudizio sono state sollevate anche da Pedelombarda Nuova e Autostrada Pedemontana. Quest’ultima ha inoltre eccepito, nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a., l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse con riferimento all’impugnazione del Progetto Esecutivo dell’intervento infrastrutturale relativo alla Tratta C, pubblicato in data 03.01.2024 sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con particolare riferimento alla “Planimetria di progetto - Tavola 13”, in quanto non ancora definitivamente approvato.
6.1 Il ricorrente ha quindi replicato precisando che oggetto delle contestazioni non è “ il piano particellare così come in origine approvato, ma l’incertezza sulla superficie della particella n. 196 oggetto di espropriazione, stante la palese discordanza tra l’area individuata nella comunicazione ex art. 17 DPR 327/01 notificata al ricorrente nel 2010 (particella n. 196 Sub. 702) e quella - differente - indicata nel Decreto di occupazione di urgenza (particella 196 con i sub 702, 703 e 704 - tutti riferiti ad unità immobiliari adibite ad abitazione dello stesso C e degli altri due proprietari, sig.ri C Maria ed Aniquetto Giuseppe) ”, oltre a un box-auto (fg.12 Mapp.287) e alla particella n. 288.
7. All’udienza del 26.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, in accoglimento della richiesta formulata dall’Avvocatura dello Stato, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disponendone l’estromissione dal giudizio, in quanto estraneo al procedimento espropriativo e di occupazione provvisoria dell’area che ha dato origine al presente contenzioso.