TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-01-15, n. 201800094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-01-15, n. 201800094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800094
Data del deposito : 15 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2018

N. 00094/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01902/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1902 del 2017, proposto da: -OISSIS-in qualità di Amministratore di sostegno di -OISSIS-, Ledha Milano, A M, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati M G, S R S, con domicilio eletto presso lo studio S R S in Milano, via Carducci n. 21;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M, Elisabetta D'Auria, A B, -OISSIS- M M, -OISSIS-lisa Pelucchi, M D M, domiciliata in Milano, via della Guastalla 6;

nei confronti di

Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M B, Simona Falconieri, con domicilio eletto presso lo studio Simona Falconieri in Milano, corso Italia, 19;

per l’accertamento della natura sanitaria, o comunque a prevalenza sanitaria,

della prestazione assistenziale erogata alla sig.ra -OISSIS- e conseguenti statuizioni in ordine al soggetto tenuto all'integrale sostenimento dei costi di ricovero assistenziale.

In via subordinata per l’annullamento, previa sospensiva:

- della nota del 10/05/2017 prot. n. 219579/2017, ricevuta in data 18/05/2017 del Direttore dell'Area Residenzialità, dott.ssa -OISSIS-, indirizzata al sig. -OISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno di -OISSIS-, in particolare nella parte in cui afferma che "Con la presente si fa seguito alla Sua richiesta di revisione avverso la decisione della Commissione Consultiva Residenzialità del 15/12/2016, la quale ha stabilito, ai sensi della D.G.C. n. 2496/2015, il passaggio al regime di solvenza per il ricovero di Sua figlia -OISSIS- presso la RSD del Don Orione - Piccolo Cottolengo di Milano. Lei chiede, in particolare, che la compartecipazione alla spesa di ricovero sia calcolata a partire da quanto stabilito dal d.P.C.M. n. 159/2013 in materia di I.S.E.E. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 2496/2015 fissa, appunto, alla luce della disciplina del nuovo I.S.E.E., le modalità di accesso al servizio per l'inserimento degli anziani e delle persona con disabilità in strutture residenziali, nonché le modalità d compartecipazione degli utenti al costo della residenzialità. Con specifico riferimento alle modalità di accesso, la suddetta Deliberazione prevede l'inserimento in struttura residenziale socio-sanitaria a fronte della presentazione di I.S.E.E. sociosanitario residenze della persona con disabilità fino a euro 25.000. <...>
in merito invece alle modalità di compartecipazione al costo del servizio, la medesima Deliberazione stabilisce che la contribuzione al pagamento della retta avvenga da parte dell'utente con tutte le proprie risorse economiche, reddituali patrimoniali, e che l'intervento comunale al pagamento si configuri pertanto come residuale. <...>
La D.G.C. n. 2496/2015, infatti, a riguardo testualmente stabilisce: "nel caso in cui l'utente possieda beni mobili oltre la cifra di euro 5.000,00, l'amministrazione comunale differirà l'intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell'utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di Euro 5.000,00. Qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tale evenienza il Comune di Milano valuterà, in relazione all'entità dei suddetti beni e/o redditi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza delle somma pervenuta al beneficiario". Il Comune di Milano ha adottato la decisione che le è stata comunicata considerando la nuova situazione reddituale di sua figlia, risultante dal saldo del conto corrente da lei prodotto. <...>
Per tutto quanto sopra detto, non si ritiene che la momento vi siano gli elementi che giustifichino una nuova revisione della contribuzione al pagamento della retta per il ricovero di sua figlia".

- della Decisione della Commissione Consultiva Residenzialità del 15/12/2016 avente ad oggetto Sacchi -OISSIS- - Revisione quota di compartecipazione (PG 610022/2016 del 01/12/2016), comunicata con nota del Comune di Milano del 21/12/2016 prot. n. 643116/2016, con la quale il Comune di Milano "preso atto della situazione riferita al patrimonio mobiliare aggiornata al 28/11/2016, si comunica che la Commissione consultiva tenutasi il giorno 15/12/2016 ai sensi della D.G.C. 2496/2015 ha stabilito il passaggio al regime di solvenza per il suo ricovero presso l RSD Viale C. da Forlì n. 19 (Provincia Religiosa di San Marzano di Don Orione - Piccolo Cottolengo) <...>;

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 2496/2015, recante Linee di indirizzo per l'erogazione di servizi residenziali per persone anziane e persone con disabilità per un periodo sperimentale di tre mesi (mai comunicata né resa nota ai ricorrenti e indisponibile financo sul sito dell'amministrazione comunale);

- del Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano - approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 6 febbraio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso a quello espressamente impugnato e comunque le delibere o i provvedimenti con i quali il Comune di Milano ha determinato le modalità di partecipazione al costo dei servizi per disabili gravi. Ai sensi dell'art. 40 lett. b) del CPA, si precisa che la deliberazione di Giunta Comunale n. 2496/2015 e il Regolamento impugnati non sono mai stati notificati/comunicati ai ricorrenti, i quali, riguardo al solo Regolamento, ne hanno avuto contezza visitando il sito del Comune di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Ats della Citta' Metropolitana di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, amministratrice di sostegno di una giovane ricoverata presso la RSD del Don Orione – Piccolo Cottolengo di Milano, a seguito della decisione del Comune di Milano di disporre il passaggio della medesima al regime di solvenza per il ricovero, ha proposto azione per l’accertamento della natura sanitaria della prestazione ed in subordine ha impugnato il regime tariffario stabilito dal Comune ed in particolare dal Regolamento comunale approvato con la D.G.C. n. 2496/2015 la quale prevede in particolare che “nel caso in cui l’utente possieda beni mobili oltre la cifra di € 5.000,00, l’amministrazione comunale differirà l’intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell’utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di € 5.000,00. Qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tale evenienza il Comune di Milano valuterà, in relazione all’entità dei suddetti beni e/o redditi, se sospendere temporaneamente l’intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario”.

A tal fine ha proposto i seguenti motivi di ricorso.

I) In via principale: accertamento della natura delle prestazioni assistenziali erogate ad -OISSIS- e conseguente ascrizione integrale/esclusiva dei costi derivanti dal ricovero della stessa in capo alla convenuta A.T.S. Milano.

Secondo il ricorrente la natura socio assistenziale delle prestazioni rese ad -OISSIS- (di pertinenza del Comune di residenza) o, al contrario, la loro rilevanza sanitaria (che le pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale) costituisce il fulcro della presente vertenza.

Sul punto, l’art. 30 della l. n. 730 del 1983 afferma che “Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali”.

La disposizione è sempre stata interpretata nel senso che, ove accanto a prestazioni socio – assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie di particolare intensità, l’attività va comunque considerata di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del SSN (ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22/03/2012, Sent. n. 4558).

A chiarire il quadro è intervenuto il d.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, che, all’art. 3, distingue le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (di competenza delle aziende sanitarie locali, A.T.S., in Lombardia, e a loro carico), dalle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (di competenza dei Comuni), nonché dalle prestazioni socio –sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (erogate sempre dalle A.T.S. e a carico del fondo sanitario).

In base al predetto articolo “Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.

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