TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 2016-05-13, n. 201601475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 2016-05-13, n. 201601475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601475
Data del deposito : 13 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11914/2004 REG.RIC.

N. 01475/2016 REG.PROV.PRES.

N. 11914/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11914 del 2004, proposto da:
Soc Immobiliare Mura Aurelie Srl, rappresentata e difesa dall'avv. F B, con domicilio eletto presso Francesco Innocenti in Roma, Via A. Riboty, 23;

contro

Soc Enel Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv. R I, V P, Tiziana Tosti, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Provincia di Viterbo, rappresentata e difesa dall'avv. M T S, con domicilio eletto presso Roberto Venettoni in Roma, Via Cesare Fracassini, 18;
Comune di Soriano Nel Cimino, Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

nei confronti di

Nicosia Salvatore, Nicosia Salvatore Giovanni;

per l'annullamento

atti di avvio del procedimento di emissione del decreto di occupazione di urgenza dei terreni di proprietà della ricorrente per costruzione elettrodotto bt 900v - ris. danni- 23 bis


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 1 dell’allegato 3 (norme transitorie) al D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104.

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 dicembre 2004;

Considerato che, entro il termine previsto dalla norma anzidetta (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

-che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma anzi citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, fermo restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, dell’ allegato 3 del citato n. 104/2010;


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