TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-02-02, n. 201700699

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-02-02, n. 201700699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201700699
Data del deposito : 2 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2017

N. 00699/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03059/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3059 del 2015, proposto da:
A s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Lomonaco, n. 3;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M F, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P, B R, G R, domiciliati presso l’Avvocatura municipale, in Napoli, piazza Municipio;

nei confronti di

Azienda Speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via E. Pessina, n. 56;

per l'annullamento

delle delibere del Consiglio comunale di Napoli n. 5 e n. 6 del 9/3/2015, recanti l’approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto della ABC e della convenzione finalizzata a regolare i rapporti tra il Comune e la ACB nella gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Città di Napoli.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell’Azienda Speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 29 maggio 2015 e depositato l’11 giugno 2015, la A s.c.p.a. agiva per l’accertamento della nullità ovvero, in subordine, per l’annullamento dei seguenti atti: - delibere del Consiglio comunale di Napoli n. 5 e 6 del 9 marzo 2015, recanti l’approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell’azienda speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli e della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nella città di Napoli a cura della menzionata ABC Acqua Bene Comune Napoli;
- delibere della Giunta comunale di Napoli n. 423 del 19 giugno 2014 e n. 51 del 5 febbraio 2015, aventi per oggetto le proposte di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell’azienda speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli e della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nella città di Napoli a cura della menzionata ABC Acqua Bene Comune Napoli;
- delibera della Giunta comunale di Napoli n. 856 del 27 novembre 2014, confermativa dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato nella città di Napoli in favore della menzionata ABC Acqua Bene Comune Napoli.

2. A supporto dell’esperito gravame, deduceva, in estrema sintesi, che l’intimato Comune di Napoli: - avrebbe affidato all’ABC la gestione del servizio idrico integrato, arrogandosi un potere attribuito dagli artt. 149 bis e 172, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 all’ente di governo d’ambito (nella Regione Campania, Ente Idrico Ambito Territoriale Ottimale, EIATO) in un campo di materia riservato allo Stato e, come tale, non autonomamente attingibile dall’ente locale;
- e tanto, per di più, in assenza di un efficace affidamento in favore dell’ARIN s.p.a. (poi trasformata nell’azienda speciale ABC Acqua Bene Comune Napoli) ad opera della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente d’ambito Napoli – Volturno (ATO 2) n. 5 del 18 giugno 2010;
- in violazione dei principi in materia di ‘in house providing’, avrebbe esteso al territorio di altri Comuni l’affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato in favore di soggetto (ABC Acqua Bene Comune Napoli) da questi non controllato;
- avrebbe introdotto previsioni statutarie in materia tariffaria confliggenti con i principi di copertura finanziaria dei costi di gestione.

3. Costituitisi il Comune di Napoli e la ABC Acqua Bene Comune Napoli, eccepivano il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, l’irricevibilità, l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza del ricorso, del quale richiedevano, quindi, il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 23 novembre 2016, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, a ripudio dell’eccezione sollevata da parte resistente, va affermata, con riguardo alla gravata modifica statutaria della ABC Acqua Bene Comune Napoli (in appresso, ABC), la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. amm., trattandosi di atto afferente al pubblico servizio idrico, in quanto disciplinante il funzionamento del relativo soggetto gestore a totale partecipazione pubblica.

2. Sempre in rito, è da reputarsi sussistente, in capo alla A, l’interesse a gravare gli atti impugnati, nella misura in cui finiscono per consolidare posizioni di interesse con esso confliggenti (in capo, segnatamente, alla ABC) e per differire – attraverso un processo graduale di transizione ex art. 172, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 – l’espletamento di future procedure di affidamento del servizio idrico integrato, alle quali essa potrebbe aspirare a concorrere.

3. Detto interesse non è, invece, predicabile, in termini di concretezza e attualità, rispetto ai vizi denunciati nello statuto dell’ABC quanto ai criteri di determinazione tariffaria, non potendo la ricorrente ritrarre alcuna utilità pratica dall’annullamento giurisdizionale in parte qua, conseguente al loro accertamento.

Così come non è predicabile in rapporto alla censura di illegittima estensione al territorio di altri Comuni dell’affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato in favore di soggetto (ABC) da questi non controllato: l’estensione in parola non opera, infatti, in via automatica, ma è subordinata al previo accordo con gli altri Comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale, ed è insuscettibile, in quanto tale – ossia per la sua portata meramente eventuale –, di arrecare alcuna lesione immediata e diretta alla posizione soggettiva della A.

4. Ancora in limine, osserva il Collegio che l’impugnazione della determinazione di affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato in favore della ABC è tardiva.

E ciò, alla stregua delle condivisibili considerazioni formulate dalla Sezione, con riferimento alla medesima vicenda dedotta nel presente giudizio, nella sentenza n. 4844 del 24 ottobre 2016.

“La società ABC – recita la pronuncia richiamata – svolge la gestione del ciclo integrato delle acque nel Comune di Napoli, in qualità di successore universale di ARIN s.p.a. in ragione: i) della delibera n. 5/2010 del Consiglio di amministrazione dell’Ente d’ambito in cui è ricompresa la città di Napoli che, ai sensi della l. r. Campania n. 14/1997, ha affidato il servizio all’ARIN (azienda successivamente trasformata in ABC);
ii) della delibera di Giunta n. 856 del 27 novembre 2014 con cui l’ente locale ha confermato che l’ABC è deputata a gestire il ciclo integrato delle acque del Comune di Napoli …

Ebbene, la delibera di Giunta n. 856/2014, pur pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal 19 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, è stata impugnata con il ricorso in esame … oltre il termine decadenziale di 60 giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amm. decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione del predetto provvedimento, formalità che integra la conoscenza legale dell’atto: ne consegue che il ricorso si appalesa irricevibile siccome tardivamente proposto”.

Non vale, poi, ad elidere il sollevato rilievo di irricevibilità, la circostanza che la ricorrente abbia denunciato la nullità determinazione di affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato in favore della ABC per difetto di attribuzione ex art. 21 septies della l. n. 241/1990, con azione assoggettata – ai sensi dell’art. 31, comma 4, cod. proc. amm. – al più ampio termine decadenziale di 180 giorni.

In proposito, giova rammentare che, l’art. 149 bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006, nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (cfr. Corte cost., 12 marzo 2015, n. 32), così demanda all’ente di governo dell’ambito (nella specie, EIATO) le funzioni in tema di affidamento del servizio idrico integrato: “1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi