TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2009-12-28, n. 200913493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2009-12-28, n. 200913493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200913493
Data del deposito : 28 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06738/2004 REG.RIC.

N. 13493/2009 REG.SEN.

N. 06738/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6738 del 2004, proposto da:
D A M, rappresentato e difeso dall’avv. G B G, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via XX Settembre n. 98/G;

contro

La CROCE ROSSA ITALIANA – C.R.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

nei confronti di

A P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della lettera della C.R.I. – Corpo Militare IX Centro di Mobilitazione, prot. n. 1522.04/IX dell’8.4.2004, di comunicazione che il ricorrente non è stato prescelto per l’avanzamento al grado superiore per il Q.A. 1998, con deliberazione definitiva del Ministero della Difesa del 26.11.2003;

dell’allegata nota della C.R.I. – Ispettorato Nazionale del Corpo Militare- prot. n. 00422.04/PERS/AU del 20.1.2004 in cui è asserito che la deliberazione è stata adottata perché dai rapporti informativi non risultavano elementi tali da far desumere il possesso in modo spiccato dei requisiti richiesti per l’avanzamento al grado superiore;

di detta deliberazione definitiva;

degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere promosso, per anzianità ed in subordine a scelta, al grado di Maggiore Commissario C.R.I. nel Q.A. 1998 perché in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della C.R.I.;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 7.10.2009, con designazione del Consigliere A A relatore della causa, il procuratore della parte ricorrente comparso come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato l’11.6.2004, depositato il 25.6.2004, il Cap. Mauro De Angelis, iscritto al Corpo Militare della C.R.I. quale vincitore di concorso ed immesso in servizio continuativo nell’anno 1993, ha impugnato gli atti e chiesto il riconoscimento del diritto in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1.- Eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione degli artt. 72 e ss. del R. D. 10 febbraio 1936, n. 484 e succ. mod. ed integr., sullo stato giuridico del personale militare e mobilitabile della C.R.I., nonché dell’art. 3, II c., della L. 7 agosto 1990, n. 241, del punto 10, comma 2, della Ordinanza commissariale C.R.I. n. 1075 del 19.12.1995 e del punto 2, comma 2, della Circolare C.R.I. prot. 7212 del 21.5.2001, in tema di difetto di motivazione.

La motivazione posta a base degli atti impugnati sarebbe contraddittoria e generica.

2.- Violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza di presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, delle comunicazioni e di tutti gli atti ad essa conseguenti, in ordine alle stesse disposizioni normative di cui al primo motivo, in tema di difetto di istruttoria e valutazione dei titoli.

La Commissione del Personale e gli Organi della C.R.I. che hanno proceduto alla valutazione hanno esercitato l’attività istruttoria in modo insufficiente e contraddittorio, oltre che in difformità dai criteri di norma utilizzati al riguardo e con disparità di trattamento

3.- Eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità e violazione degli artt. 72 e segg. del R.D. n. 484 del 1936 e succ. mod. ed integr., di cui ai precedenti motivi, nonché del punto 9 della Ordinanza commissariale C.R.I. n. 1075 del 19.12.1995, in tema di avanzamento di grado degli ufficiali C.R.I. per anzianità ed a scelta.

Il ricorrente avendo maturato la necessaria anzianità di ruolo, aveva diritto ad essere posto in avanzamento per anzianità maturata con le procedure di cui agli artt. 80 e ss. Del R.D. n. 484 del 1936 e non, come sembra, con riferimento all’avanzamento a scelta, per il quale è richiesto il possesso in modo spiccato dei requisiti necessari per adempiere alle funzioni di grado superiore.

4.- Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta ed illegittimità, in relazione agli stessi articoli di legge di cui ai primi due motivi, in tema di irragionevolezza della valutazione e regolarità della procedura di avanzamento.

Il difetto di istruttoria si riverbera sull’iter formativo del provvedimento impugnato che sarebbe stato pertanto emesso in assenza di validi presupposti.

Con atto depositato il 14.7.2004 si è costituita in giudizio la C.R.I..

Con memoria depositata il 25.9.2009 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 7.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte ricorrente, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame il deducente in epigrafe indicato, iscritto al Corpo Militare della C.R.I. quale vincitore di concorso ed immesso in servizio continuativo nell’anno 1993, ha impugnato la lettera della C.R.I. – Corpo Militare IX Centro di Mobilitazione, prot. n. 1522.04/IX dell’8.4.2004, di comunicazione che il ricorrente non è stato prescelto per l’avanzamento al grado superiore per il Q.A. 1998, con deliberazione definitiva del Ministero della Difesa del 26.11.2003;
inoltre ha impugnato l’allegata nota della C.R.I. – Ispettorato Nazionale del Corpo Militare- prot. n. 00422.04/PERS/AU del 20.1.2004 (in cui è asserito che la deliberazione è stata adottata perché dai rapporti informativi non risultavano elementi tali da far desumere il possesso in modo spiccato dei requisiti richiesti per l’avanzamento al grado superiore), nonché detta deliberazione definitiva e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Infine ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere promosso, per anzianità ed in subordine a scelta, al grado di Maggiore Commissario C.R.I. nel Q.A. 1998 perché in possesso di tutti i requisiti richiesti ex lege.

2.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione degli artt. 72 e ss. del R. D. 10 febbraio 1936, n. 484 e succ. mod. ed integr., sullo stato giuridico del personale militare e mobilitabile della C.R.I., nonché dell’art. 3, II c., della L. 7 agosto 1990, n. 241, del punto 10, comma 2, della Ordinanza commissariale C.R.I. n. 1075 del 19.12.1995 e del punto 2, comma 2, della Circolare C.R.I. prot. 7212 del 21.5.2001, in tema di difetto di motivazione.

2.1.- La motivazione posta a base degli atti impugnati sarebbe innanzi tutto contraddittoria perché è ivi affermato che il ricorrente è stato dichiarato non prescelto perché dai rapporti informativi non risultavano elementi tali da far desumere il possesso in modo spiccato dei requisiti richiesti per l’avanzamento, nonostante nel precedente capoverso fosse stato affermato che il livello culturale, gli interessi perseguiti e le pubblicazioni redatte dal medesimo consentivano di ritenerlo idoneo al grado di Maggiore.

Il Collegio ritiene di non poter condividere la censura atteso che la circostanza che le pubblicazioni effettuate dal ricorrente denotavano un livello culturale e una serie di interessi tali da lasciar presumere la sussistenza della preparazione a ricoprire il grado di Maggiore non appare contraddittoria con la valutazione del mancato rilevamento, dai rapporti informativi, del possesso in modo spiccato dei requisiti richiesti per l’avanzamento al grado superiore;
la sussistenza in modo spiccato di detti requisiti era invero, secondo il disposto dell’art. 83 del R.D. n. 484 del 1936, comunque necessaria per dichiarare il ricorrente prescelto per l’avanzamento, a prescindere dalle altre qualità da esso possedute.

2.2.- In secondo luogo la motivazione sarebbe generica perché, nel dedurre la insufficienza dei requisiti richiesti per conseguire l’avanzamento, non sarebbe stato specificato se si trattava di quelli di cui all’art. 72 o all’art. 77 del R.D. n. 484 del 1936.

Osserva in proposito il Collegio che detto art. 72 del R.D. n. 4984 del 1936 stabilisce che “Nessun inscritto nei ruoli del personale della C.R.I. può conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore”.

Il seguente art. 77 del citato R.D. stabilisce che “I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che potranno essere assunte dal comitato centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.

Le autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale debbono assicurarsi: a) che abbia bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;
b) che possegga tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) che per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta nella vita civile, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.”

Tanto premesso va ritenuto che la censura non sia suscettibile di approvazione, atteso che è ben evidente che è stata rilevata la non sussistenza del possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura, di cui il primo di detti articoli afferma la necessità della sussistenza ed il secondo ne regola le modalità di rilevamento;
il che esclude la sussistenza della dedotta indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2.3.- In terzo luogo sarebbe stato violato il disposto dell’art. 10, II c., dell’O.C. n. 1075 del 1995 perché non sono stati indicati gli specifici requisiti posseduti, ma non in modo spiccato, dei quali il candidato è stato giudicato dotato.

La censura non è da valutare, secondo il Collegio, in maniera positiva, atteso che, come dedotto nella nota della C.R.I. Ispettorato Nazionale del Corpo Militare prot. n. 03828.04/PERS./C. del 7.7.2004 (depositata in giudizio il 14.7.2004 dalla Avvocatura Generale dello Stato e non contestata sul punto da controparte), detta O.C. non è stata ratificata dal Ministero della Difesa e non può quindi sovrapporsi a quanto prescritto dalle norme generali di rango sovraordinato applicate con il provvedimento impugnato.

3.- Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza di presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti, delle comunicazioni e di tutti gli atti ad essa conseguenti, in ordine alle stesse disposizioni normative di cui al primo motivo, in tema di difetto di istruttoria e valutazione dei titoli. La Commissione del Personale e gli Organi della C.R.I. che hanno proceduto alla valutazione avrebbero esercitato l’attività istruttoria in modo insufficiente e contraddittorio, oltre che in difformità dai criteri di norma utilizzati al riguardo e con disparità di trattamento.

3.1.- Il ricorrente avrebbe infatti sempre ben espletato le sue mansioni e conseguito, nel periodo utile dall’anno 1991 all’anno 1998, tutte le qualifiche richieste ex lege, sicché non poteva che essere dichiarato prescelto per l’avanzamento, atteso che dalle risultanze dei rapporti informativi si evincerebbe la sua capacità piena e completa di assumere il grado di Maggiore, avendo riportato la valutazione di eccellente ben sette volte e di superiore alla media solo quattro volte nei sette anni valutati.

Osserva il Collegio che l'eccesso di potere in senso assoluto presuppone in materia de qua una figura di un Ufficiale con precedenti di carriera costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, sicché i sintomi di tale vizio possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio assegnatogli del tutto inadeguato (Consiglio Stato, sez. IV, 05 febbraio 2009, n. 678;
T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 giugno 2009, n. 5453).

Non è quindi ravvisabile alcuna « incoerenza valutativa » laddove, pur in un quadro complessivo di valutazione di curricula di grande levatura, come si conviene agli avanzamenti ai massimi gradi della gerarchia militare, non sono tuttavia esenti elementi di flessione di rendimento che, ancorché risalenti nel tempo, rappresentano comunque punti di criticità che non possono non essere tenuti in considerazione da parte della Commissione e la cui presenza fa escludere la sussistenza di un quadro di assoluta eccezionalità che solo può far ipotizzare un vizio di valutazione da parte della Commissione stessa (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 aprile 2009, n. 3717).

Nel caso che occupa solo in sette rapporti su undici il ricorrente ha conseguito la valutazione di “eccellente”, mentre negli altri rapporti ha conseguito la valutazione di “superiore alla media”, da ultimo nella valutazione del 25.11.1999 relativa al periodo 27.11.1997- 2.4.1998.

Le valutazioni da ultimo indicate denotano, ad avviso del Collegio, flessioni nel rendimento tali da non consentire al Collegio di ritenere viziato da eccesso di potere il giudizio di non prescelto formulato nei confronti del ricorrente, atteso che detta circostanza, per le considerazioni in precedenza svolte, appare idonea a giustificare il giudizio della Commissione relativamente al mancato possesso in modo spiccato dei requisiti richiesti per l’avanzamento.

3.2.- Secondo il motivo in esame si evincerebbe inoltre con immediatezza dalla documentazione prodotta la rottura dell’uniformità del criterio utilizzato per esprimere la scelta, atteso che almeno in due occasioni risultano promossi al grado superiore ufficiali della C.R.I. in possesso di valutazioni “superiore alla media”, il che sarebbe sintomo di disparità di trattamento.

La censura non è condivisa dal Collegio innanzi tutto perché al fine di valutare l'assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato all'Ufficiale il termine da assumere a parametro non è quello dato dal raffronto con i precedenti di carriera di altri parigrado ma quello dato dal raffronto con il modello ideale del militare che possieda in tutto l'arco della carriera un complesso di titoli talmente eccezionale e preminente da rendere macroscopicamente inadeguato qualsiasi punteggio che lo collochi al di fuori della rosa dei promossi al grado superiore (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 luglio 2009, n. 6345). In secondo luogo non è positivamente valutata poiché la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell'eccesso di potere, si può rinvenire solo allorquando un contrasto inconciliabile tale da far dubitare su quale sia l'effettiva volontà dell'Amministrazione sussista tra più atti successivi di un medesimo procedimento;
non sussiste invece tra atti distinti ed autonomi procedimenti, quando, come nel caso che occupa, si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all'esito di procedimenti indipendenti ad intervalli di tempo l'uno dall'altro (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 aprile 2009, n. 3497),

4.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, illogicità e violazione degli artt. 72 e segg. del R.D. n. 484 del 1936 e succ. mod. ed integr. di cui ai precedenti motivi, nonché del punto 9 della Ordinanza commissariale C.R.I. n. 1075 del 19.12.1995, in tema di avanzamento di grado degli ufficiali C.R.I. per anzianità ed a scelta. Il ricorrente, avendo maturato la necessaria anzianità di ruolo aveva diritto ad essere posto in avanzamento per anzianità maturata con le procedure di cui agli artt. 80 e ss. del R.D. n. 484 del 1936 e non, come sembra, con riferimento all’avanzamento a scelta, per il quale è richiesto il possesso in modo spiccato dei requisiti necessari per adempiere alle funzioni di grado superiore.

Osserva il Collegio che l’art. 75, III c., del R.D. n. 484 del 1936, come sostituito dall’art. 2, del D. Lgs. Lgt. 22 febbraio 1946, n. 379, stabilisce che “Per essere presi in esame agli effetti dell’avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:

ad anzianità:

4 anni nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario,contabile);7 anni nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);7 anni nel grado di capitano (medico, chimico farmacista);

4 anni nel grado di maggiore (medico);

a scelta:

7 anni nel grado di capitano (commissario);4 anni nel grado di maggiore (commissario);3 anni nel grado di tenente colonnello (medico e commissario)”.

Il ricorrente riveste il grado di “Capitano Commissario” e assuntamente ricopre l’incarico di Aiutante Maggiore dell’Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I..

Per aver diritto all’avanzamento ad anzianità avrebbe dovuto aver rivestito, in base alla citata norma, per sette anni il grado di Capitano medico o medico farmacista, sicché, avendo invece rivestito il grado di Capitano Commissario per detto periodo, legittimamente è stato ammesso all’avanzamento a scelta, come stabilito nella norma stessa.

5.- Con il quarto motivo di gravame sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta ed illegittimità, in relazione agli stessi articoli di legge di cui ai primi due motivi, in tema di irragionevolezza della valutazione e regolarità della procedura di avanzamento. Il difetto di istruttoria (per omessa considerazione delle risultanze del foglio matricolare, delle note caratteristiche e dei rapporti informativi) si riverbererebbe sull’iter formativo del provvedimento impugnato che sarebbe stato pertanto emesso (anche a seguito di richiesta di riconsiderazione rivolta al Presidente Generale, che avrebbe invece accolto altra istanza) in assenza di validi presupposti, pur in presenza del possesso da parte del ricorrente dei requisiti previsti per l’avanzamento richiesto.

Il Collegio valuta la censura in esame generica e comunque infondata per le considerazioni espresse con riferimento ai precedenti motivi, sussistendo ed essendo state correttamente apprezzate dalla Commissione flessioni nel rendimento dell’Ufficiale (che solo in sette rapporti su undici valutati ha conseguito la valutazione di “eccellente”, mentre negli altri rapporti ha conseguito la valutazione di “superiore alla media”) tali da giustificare il giudizio di non prescelto per mancato possesso in modo spiccato dei requisiti richiesti.

6.- Il ricorso deve essere, pertanto respinto.

7.- Le spese del giudizio, visto l’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009 e sussistendo le ragioni di cui all’art. 92, II c., del c.p.c. stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.

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