TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-19, n. 202217048
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 17048/2022 REG.PROV.COLL.
N. 15080/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15080 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Blue Lines S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Cataldi in Roma, via Antonio Corseto, 29, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, Comune di Melendugno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Soc Trans Adriatic Pipeline Ag Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeao dagli avvocati Luca Alberto Clarizio, Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 09-03-2018;
- del provvedimento del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11-04-2018-
- del provvedimento del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16-04-2018 ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale tra cui i rispettivi presupposti pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- nonché dei provvedimenti di cui alle note MISE.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007017.14-03-2018 e MISE.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0011522.03-05-2018 della Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico;
-della nota 09/05/18 prot. n. 12099 del DG della Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del MISE;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC BLUE LINES SRL il 29\6\2018:
- provvedimenti del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 09/03/18 n. 116;11/04/18 n. 173 e 16/04/18 n. 190 ed i rispettivi presupposti pareri nn. 2659, 2691 e 2679/18 della CTVIA
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Interno e di Soc Trans Adriatic Pipeline Ag Italia e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 novembre 2022 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. –Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 19 settembre 2015, poi ritualmente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione della controinteressata notificata il 7 dicembre 2015, la società Blue Lines s.r.l. che si assume titolare di concessione demaniale marittima nel Comune di Melendugno, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto 20/05/15 del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato su 2 GURI, parte seconda, 06/06/15 n. 64), recante la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex DPR n. 327/2001 del metanodotto d'interconnessione Albania-Italia denominato Trans Adriatic Pipeline.
2. – L’atto introduttivo consta di sette motivi, rubricati:
1) Violazione e falsa applicazione art. 14 L.n. 24111990 e art. 52 quinquies, co. 1, DPR n. 327/01;
2) Violazione art. 52 quinquies DPR n. 327/01 sotto altro profilo. Falsa applicazione;
3) Violazione art. 52 qunquies DPR 327/01 sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza motivazionale ed istruttoria. Sviamento;
4) Violazione e falsa applicazione artt. 3 ter, 4, comma 4 lett b}, 5, comma 1 lett. e) e 22, comma 3 lett. e), 24 e 26 D.Lgs. n. 152/06. e dell'art 3, comma 2, lett. b) n. 2 DPCM 27/12/1988;
5) Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 334/99 e della L.R. n. 6/08. Eccesso di potere;
6) Illegittimità propria e derivata;
7) Violazione art. 10 L. 353/00.
Peraltro, con atto notificato il 3 giugno 2018, la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione proposta col ricorso introduttivo delle note MISE 14/03/18 n. 7017;03/05/18 n. 11522 e 09/05/18 n. 12099 ed al motivo sub IV del ricorso introduttivo, affermando “… che i suddetti motivi aggiunti debbono ritenersi proposti unicamente avverso gli atti di competenza MATTM e relativi: alla fase di verifica di (non) assoggettabilità a VIA del progetto di realizzazione del c.d. microtunnel ed a quella di verifica di ottemperanza alle prescrizioni A5 e A6 del DM n. 223/2014 del MATTM medesimo ”.
3. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 maggio 2018 e depositato 1° giugno 2018, la società Blue Lines ha impugnato altresì i provvedimenti del D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 09-03-2018;del 11-04-2018, del 16-04-2018;nonché i provvedimenti di cui alle note 14-03-2018 e 03-05-2018 della Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico nonché ancora la nota 09/05/18 prot. n. 12099 del DG della Direzione Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del MISE, svolgendo contro di essi i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione artt. 20 e 23 DLgs. n. 152/06 e DM n. 223/14. violazione del contrarius actus e incompetenza;
2) Violazione e falsa applicazione artt. 20, 23 e 28 DLgs. n. 152/06 e DM n. 223/14 sotto altro profilo. Falsità del presupposto e sviamento;
3) Illegittimità derivata;
4) Violazione e falsa applicazione art.52-quater, comma 6, del DPR n. 327/01 e art. 149 DLgs. n. 42/04. Falsità del presupposto e sviamento.
4. – Un ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato il 29 maggio 2018, ha riguardato i medesimi atti già impugnati in precedenza, contro i quali adesso la ricorrente ha svolto anche una censura di “carenza istruttoria, falsità del presupposto e sviamento”.
5. – Si sono costituiti in giudizio pe resistere al ricorso i Ministeri intimati e la controinteressata Trans Europe Pipeline AG, unica parte che ha depositato memoria conclusionale, in cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente, l’inammissibilità di alcuni specifici motivi dell’impugnazione avversa, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (per essere stata l’opera interamente realizzata) nonché la relativa infondatezza nel merito.
6. – Con istanza depositata il 17 ottobre 2022, parte ricorrente ha chiesto che fossero dati i provvedimenti necessari ad assicurare la pubblicità dell’udienza di trattazione del ricorso fissata per l’11 novembre 2022, facendo riferimento all’art. 8 della CEDU.
Con decreto presidenziale n. 8605/2022depositato il 25 ottobre 2022 l’istanza è stata respinta sulla base della motivazione che segue: “ Considerato, sotto un preliminare profilo, che l’udienza del giudizio in epigrafe è stata fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato della Giustizia Amministrativa;
- che tale udienza straordinaria è dunque disciplinata dall’art. 87 comma IV bis c.p.a., che impone: “Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto”, oltre che dall’art. 13 quater dell’allegato 2 al c.p.a., per cui “Fermo quanto previsto dall' articolo 87, comma 4-bis, del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa;il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto ...”;
-che inoltre, in attuazione di tali norme, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 all’art. 3 dell’Allegato 3, prevede, per quanto qui interessa, che “ I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), unicamente tramite web browser (….)”;
- che, ancora, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’8 aprile 2022, par.