TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202400511
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 00511/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Angelo Giacomo Abriata, Francesco Acampora, Massimo Acquaro, Gianluigi Agresti, Filadelfio Alberti, Corrado Albertini, Davide Alfonsi, Pasquale Amati, Alessandro Amendola, Giacomo Amoruso, Roberto Anedda, Giorgio Angelino, Vincenzo Angrisano, Nicola Apicella, Giovanbattista Ardoino, Livio Asteggiano, Carlo Balasco, Simone Barbaglia, Giuseppe Fabio Barresi, Francesca Battiato, Michele Blasi, Gianluca Bocchio, Paolo Boni, Francesco Borrelli, Mauro Bozzolasco, Marco Bracco, Mauro Brunelli, Antonino Buffa, Luigi Busiello, Nicola Calobrisi, Dario Caltanissetta, Massimo Cancedda, Fabio Cancelli, Luigi Capasso, Costantino Capasso, Marta Capurso, Paolo Alberto Carta, Francesco Casaburo, Antonella Olimpia Casale, Luciano Angelo Casale, Ernesto Casalvieri, Marcello Casciani, Domenico Casuscelli, Francesco Cataldo, Giuseppe Catania, Patrizia Cavallo, Fabrizio Ceccarelli, Marco Censi, Ezio Centolanze, Alberto Cervera, Ludovica Chelli, Loris Chiaramello, Tommaso Cicatiello, Silvano Cipolla, Massimo Cipolla, Paolo Colombo, Fabio Condemi, Jody Conti, Vincenzo Costantino, Pierangelo Curri, Domenico D'Auria, Giuseppe Dalicante, Michelangelo De Lio, Massimiliano De Marco, Cristian De Nardo, Daniele Deiola, Elisabetta Di Donna, Luigi Di Giorgio, Rosaria Di Giuseppe, Domenico Di Manno, Mario Di Nardo, Gaetano Di Palma, Giulia Di Risi, Vincenzo Di Roberto, Rocco Di Salvo, Carlo Di Vilio, Nicoletta Dipierro, Fabio Dodaro, Maurizio Dore, Antonino Esposito, Michele Esposito, Donato Fabio, Gabriele Falcioni, Giuseppe Fantacone, Pasquale Fatigati, Daniele Felici, Alfredo Ferraro, Giuseppe Ferretti, Marisa Ferrigno, Andrea Festini Battiferro, Francesco Fichera, Domenico Filosa, Davide Fiume, Roberto Foglia, Luca Forcina, Giorgio Foscan, Marco Franchi, Riccardo Franco, Piero Galante, Oscar Galeazzo, Luciano Garritano, Thomas Gasser, Gian Luca Gattico, Alfredo Gennaro, Andrea Serafino Giaccari, Sebastiano Giuseppe Gianna, Mauro Grassia, Matteo Guglielmino, Luigi Iacobellis, Gennaro Iaia, Bartolino Innocenzi, Nunzio Iorio, Massimiliano Isola, Emma Iuppariello, Carmine La Torre, Michele Lamanna, Mariapia Lancia, Giuseppe Lauciello, Maria Leonetti, Giovanni Lo Greco, Andrea Loffredo, Domenico Lorusso, Massimiliano Luciani, Vito Lorenzo Mancino, Maria Antonietta Manco, Gianfranco Manunta, Pietro Manzo, Giuseppe Marino, Armando Marotta, Nicola Martelli, Valerio Martino, Luigi Donato Marullo, Nicola Mastrantuono, Ernesto Matarrese, Giovanni Mazzarella, Carlo Mennella, Roberto Mensa, Federico Mensi, Antonio Manuel Minadeo, Giancarlo Biagio Miranda, Emanuele Moino, Luca Montoro, Giampaolo Mozzone, Salvatore Mundo, Luca Nicoletta, Salvatore Notaro, Luigi Oceano, Agostino Ortelio, Giuseppe Pacchiega, Michele Paciello, Francesco Palazzo, Aldo Palermo, Maurizio Palmieri, Alfonso Mirko Palmisano, Giuseppe Palombella, Massimo Panichi, Giacomo Pansitta, Francesco Passaretti, Elia Pau, Domenico Pavone, Simone Peluso, Alessandro Petrachi, Salvatore Piazza, Davide Picardi, Andrea Picca Piccone, Tommaso Piepoli, Sergio Poerio, Francesco Pollifrone, Claudio Matteo Porta, Angelo Posillipo, Corrado Prestigiacomo, Federico Provera, Fabrizio Pucci, Samuel Punzurudu, Antonio Maria Quesitonio, Federica Raiola, Williams Rasi, Fabio Ratazzo, Pasquale Raucci, Mauro Mario Reviglio, Pietro Ribezzi, Antonio Ricci, Raffaele Ricciardi, Pasquale Rinaldi, Pietro Roccaro, Roberto Romano, Francesco Roselli, Fausto Rosso, Giuseppe Rubino, Salvatore Rubino, Vito Antonio Ruggiero, Aldo Ruschetta, Vittorio Russo, Ferdinando Russo, Alessandro Saia, Fabrizio Salvatore, Salvatore Santangelo, Cirino Santangelo, Marco Remo Santoro, Michele Santoro, Mirko Saturno, Antonio Savino, Giovanni Scarano, Giorgio Scarpati, Vincenzo Schiattarella, Domenico Schiavone, Gianfranco Sciardiglia, Alessandro Sessa, Enrico Snidero, Giovani Sottile, Francesco Spadafina, Lucio Squitieri, Elio Stagliano, Alessandro Stella, Danilo Straccamore, Luigi Damian Tartaglione, Vittorio Terzano, Marco Tornielli, Gabriele Traficante, Stefano Tringali, Antonio Ursida, Felice Varchetta, Alessandro Venditti, Vito Ventre, Domenico Ventriglia, Giovanni Virga, Vincenzo Vitale, Giovanni Voso e Cosimo Zaccaria,
tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona della Presidente pro tempore
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, anche per il Comando Generale della Guardia di Finanza
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l’accertamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto;
- per la disapplicazione dell’art. 22 del d.p.r. 15/03/2018, n. 39, dell’art. 45 co. 1 del d.lgs. 29/05/2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.p.r. 01/10/2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della Legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
- con istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si solleva espressamente con il presente ricorso: - dell’art. 22 del d.p.r. 15/03/2018, n. 39 e dell’art. 45 co. 1 del d.lgs. 29/05/2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede nonché, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.p.r. 01/10/2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata.
Nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 01/10/2017 – 31/12/2017), anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione parametro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 23/10/2023:
- per la disapplicazione: dell’art. 22 del d.p.r. 15/03/2018, n. 39 e dell’art. 38 del d.p.r. 20/04/2022 n. 57 (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; dell’art. 2, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; dell’art. 45 co. 1 del d.lgs. 29/05/2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
Con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata:
- dell’art. 2, c. 1, lettera b) del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 45 co. 1 del d.lgs. 29/05/2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.p.r. 01/10/2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del