TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-04, n. 202413495

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-04, n. 202413495
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413495
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 13495/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11568/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11568 del 2018, proposto da
S P A, Giovanni D'Alessandro, L F, F G, A G, G G, C L B, G L, G L P, E M, S S, rappresentati e difesi dall'avvocato D D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli 36;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Repubblica Italiana, non costituito in giudizio;



a) accertare e dichiarare il plurimo inadempimento omissivo del MIUR, nonché della Repubblica Italiana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine all'obbligo giuridico di adozione del Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM previsto dall'art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 508/99 e successivamente dal comma 01 dell'art. 19 della legge 8 novembre 2013 n. 128 di conversione del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104;

b) sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la rilevante e non manifesta infondatezza della eccepita questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 653, 654 e 655, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

c) accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determinatosi a seguito del mancato riscontro all'atto di intimazione, diffida e messa in mora notificato dai ricorrenti al MIUR in data 28.6.2018 con cui essi avevano dato il termine di trenta giorni per il riscontro anche ai sensi della legge n. 241/90.

d) condannare i resistenti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Repubblica Italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla corresponsione ai ricorrenti degli importi per risarcimento dei danni per la perdita di chance dei ricorrenti relativa al loro passaggio alla prima fascia docente AFAM in conseguenza della mancata adozione del Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale docente di prima fascia di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della legge n. 508/99, poi sollecitato e disciplinato temporalmente nel già riferito art. 19, comma 01, della legge n. 128/2013 di conversione del d.l n. 104/2013, da quantificare equitativamente nella somma da liquidare a ciascun ricorrente pari ad un decimo della differenza annuale tra il trattamento stipendiale lordo corrisposto nel tempo rispettivamente ai docenti AFAM di prima e seconda fascia per ogni anno solare di servizio da ciascun ricorrente prestato nella seconda fascia a decorrere dall'anno 1999 di entrata in vigore della legge n. 508 istitutiva del regolamento mai adottato per il periodo dal 1999 al 2013, e di un importo maggiore pari invece ad un quinto della differenza annuale tra il trattamento stipendiale lordo corrisposto nel tempo rispettivamente ai docenti AFAM di prima e seconda fascia per ogni anno solare di servizio da ciascun ricorrente prestato nella seconda fascia a decorrere dall'anno 2013 di entrata in vigore della legge n. 128/2013 di conversione del d.l n. 104/2013 e sino alla data attuale nonché, a seguire, dell'emananda sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalle citate annualità di maturazione delle somme creditorie sino alla data del futuro soddisfo, o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia;

e) condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti in conseguenza del mancato riscontro e dell'adozione degli atti richiesti dai ricorrenti nell'atto di intimazione, diffida e messa in mora da essi notificato al MIUR in data 28.6.2018 con cui avevano dato il termine di trenta giorni per il riscontro anche ai sensi della legge n. 241/90;

f) condannare le amministrazioni resistenti alla rifusione ai ricorrenti dei compensi e spese del presente giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. I ricorrenti sono docenti di ruolo di seconda fascia delle Accademie di Belle Arti italiane, appartenenti al comparto AFAM.

2. Rilevano al riguardo che nelle predette Accademie l’attività docente sarebbe effettuata con assoluta e paritaria autonomia e libertà d’insegnamento senza distinzione normata di qualità didattica tra prima e seconda fascia docente. Nell’ambito della docenza AFAM, infatti, la docenza di seconda fascia si differenzierebbe dalla prima solamente nel corrispettivo economico percepito, ma non nella funzione, nell'attribuzione dei compiti o nelle prerogative dei docenti.

3. La legge 21 dicembre 1999 n. 508 (relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) ha disposto, nell’art. 2, co. 7, che “Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo le acquisizioni degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: […] e) le procedure di reclutamento del personale”.

4. In seguito, in assenza dell’emanazione del predetto Regolamento, è intervenuto l’art. 19 del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito nella legge 8.11.2013, n. 128, che nel comma iniziale 01 ha così disposto: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016”.

5. Il successivo comma 1 dello stesso art. 19 ha, altresì, previsto che, al fine di garantire il regolare avvio dell’a.a. 2013-2014, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del d.l. n. 97/2004 fossero trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratti a tempo indeterminato e determinato. Il posteriore comma 2 del medesimo art. 19 ha disposto, poi, la rinnovazione solo per l’a.a. 2013-2014 dei contratti a tempo determinato in essere nell’a.a. 2012-2013 “nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultano vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1”.

6. In conseguenza di quanto sopra, risulterebbe pertanto, in primo luogo, che a decorrere dalla riferita legge n. 508 del 1999 sussisteva l’obbligo relativo alla adozione di Regolamento per la definizione delle procedure di reclutamento del personale, ivi comprese quelle per il passaggio dalla seconda alla prima fascia docente. Risulterebbe poi, in secondo luogo, che la medesima legge, nel presupposto della mancata adozione del predetto Regolamento stabilito dalla legge n. 508 del 1999, abbia disposto la misura urgente della effettuazione entro 180 giorni della adozione del Regolamento al fine di potere effettuare le relative conseguenti assunzioni in prima fascia anteriormente all’anno accademico 2015-2016.

7. Il MIUR, inizialmente inadempiente all’obbligo originario previsto nella legge n. 508/1999, avrebbe poi continuato a rimanere omissivamente inadempiente relativamente all’obbligo specifico di facere disposto nel citato art. 19, comma 01, della legge n. 128/2013 in ordine all’emanazione ed attuazione del predetto Regolamento e non avrebbe, pertanto, dato attuazione al suddetto obbligo di legge.

8. La suddetta omissione avrebbe determinato un grave ed irreparabile pregiudizio funzionale, professionale, giuridico ed economico per i ricorrenti, ai quali sarebbe stato in conseguenza, per quasi 20 anni, precluso di accedere alla prima fascia docente.

9. Sempre nella perdurante assenza dell’emanazione del predetto Regolamento previsto dalla legge n. 508/99, è successivamente intervenuta la legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha previsto nell’art. 1, commi 653, 654 e 655:

- la trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all’articolo 5 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall’anno 2018, in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

- la previsione, nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 2, comma