TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900193
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Pubblicato il 04/03/2019
N. 00193/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2018, proposto da
A P, rappresentato e difeso dagli avvocati N N e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Malta n. 25;
contro
- Ats Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, in persona del Direttore Generale p.t.,
- Presidio Ospedaliero "Ss. Trinità”, in persona del Direttore Generale p.t.,
non costituiti in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dall'Amministrazione sanitaria intimata in relazione all'istanza di accesso del 12.11.2018 e trasmessa via p.e.c. in pari data;
- ove occorra, della nota del 19.11.2018 inviata dal seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzionesanitaria.posstrinita@pec.aslcagliari.it
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il dott. T A e udito il legale del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 26 marzo 2018 la sig.ra Cadeddu Teresina, madre del ricorrente, veniva sottoposta a un intervento chirurgico presso il Presidio Ospedaliero “SS. Trinità” in Cagliari, dal quale veniva dimessa il 4 aprile 2018.
2. Il successivo 27 settembre 2018 la sig.ra Cadeddu decedeva.
3. L’odierno ricorrente, nella sua qualità di figlio ed erede, in vista della dichiarata necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per la tutela giudiziale anche risarcitoria dei propri interessi, inoltrava una formale istanza di accesso agli atti al fine di ottenere la documentazione medica relativa all’intervento subito dalla madre.
4. L’Azienda ospedaliera rispondeva, in data 19 novembre 2018, che avrebbe provveduto a ricercare la documentazione richiesta.
5. Non seguiva tuttavia alcun ulteriore riscontro alla richiesta di accesso formulata dal sig. Pilia.