TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-12-14, n. 201200803
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N. 00803/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2011, proposto da:
R F, Societa' Semplice Villa Tombolina di F R, F P e L Adriana, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra P F, rappresentati e difesi dall'avv. F B, con domicilio eletto presso l’Avv. Ferdinando Zannini, in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dagli avv. B B, G B, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Ronconi, in Ancona, via Tiraboschi, 36/G;
nei confronti di
Comune di Montemaggiore al Metauro, Azienda Agricola Fraticelli Nadia e Marinella S.S., Enel Distribuzione Spa e Business Group, Enel Divisione Infrastruttura e Reti Macro Area Territorio Nord-Est Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche, Imp. Edile F.lli Fantoni Srl, non costituiti;
Nadia Fraticelli, Marinella Fraticelli, rappresentate e difese dall'avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
Chiaravalle Energy Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Romoli, Georg Kofler, con domicilio eletto presso l’Avv. Salvatore Menditto, in Ancona, via Panoramica, 40;
per l'annullamento
a) determinazione provinciale n.1178 del 14.5.2010, avente ad oggetto autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico;
b) verbale Conferenza dei Servizi prot. 6634 del 29.1.2010;
c) autorizzazione provinciale prot. n. 36373/2010 del 28.5.2010 alla volturazione dell'autorizzazione dalla Azienda Agricola Fraticelli Nadia e Marinella S. S,. a Fraticelli Nadia e Fraticelli Marinelli in proprio;
d) autorizzazione provinciale di data e numero sconosciuti di volturazione dell'autorizzazione dalle Sig.re Fraticelli Nadia e Fraticelli Marinelli alla Chiaravalle Energy Srl;
e) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
e per il risarcimento danni
in via subordinata
per risarcimento danni da illegittimo provvedimento ex art. 30 d.lgs. n.104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, di Nadia Fraticelli, di Marinella Fraticelli e di Chiaravalle Energy Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. R F (in proprio) e la sig.ra P F (in qualità di legale rappresentante della società semplice “Villa Tombolina”) impugnano l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, in favore delle danti causa della società Chiaravalle Energy S.r.l. (a cui il titolo è stato in seguito volturato) ed avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un fondo contiguo a quello di proprietà del sig. R F (sul quale insiste un complesso architettonico di notevole valore storico, denominato “Villa Tombolina”, adibito ad attività agrituristica gestita dalla omonima società semplice).
Dopo aver premesso che l’interesse a ricorrere scaturisce dai pregiudizi che la presenza dell’impianto arreca all’attività agrituristica e che la domanda impugnatoria è da ritenere tempestiva, dovendo il termine decadenziale decorrere dalla data di inizio dei lavori, i ricorrenti articolano le seguenti censure:
a) violazione art. 12, comma 4- bis , D.Lgs. n. 387/2003 (in quanto il terreno su cui sorge l’impianto non era di proprietà del soggetto che ha presentato inizialmente la domanda ed al quale è stato rilasciato il titolo – ossia la società agricola Fraticelli Nadia e Marinella – bensì delle persone fisiche N e M F, che infatti hanno successivamente chiesto ed ottenuto la volturazione in loro favore del titolo, in seguito ulteriormente volturato in favore di Chiaravalle Energy S.r.l.);
b) omessa comunicazione di avvio del procedimento ad essi ricorrenti e conseguente violazione dei diritti partecipativi;
c) violazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 54- ter delle NTA del PRG di Montemaggiore sul Metauro (per non avere la Provincia tenuto conto delle disposizioni contenute nel PRG e poste a tutela del patrimonio storico ed artistico. In particolare, il piano regolatore prevede, a tutela del complesso Villa Tombolina, una fascia di rispetto di 150 metri, al cui interno l’art. 54- ter vieta qualsiasi attività di trasformazione del territorio tale da compromettere il bene tutelato);
d) violazione del diritto di servitù costituito a suo tempo in favore dell’azienda ricorrente per l’utilizzo di un pozzo situato proprio al centro del terreno su cui sorge l’impianto.
E’ stata altresì proposta domanda risarcitoria, eventualmente (ossia per il caso in cui la domanda impugnatoria dovesse essere ritenuta tardiva dal Tribunale) da qualificare come autonoma ex art. 30 cod. proc. amm.