TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-12-14, n. 201200803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-12-14, n. 201200803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200803
Data del deposito : 14 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00464/2011 REG.RIC.

N. 00803/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2011, proposto da:
RE IC, Societa' Semplice Villa Tombolina di IC RE, IC AO e IG AN, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra AO IC, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Buonassisi, con domicilio eletto presso l’Avv. Ferdinando Zannini, in Ancona, via Leopardi, 2;



contro

Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Brusciotti, Gaia Brusciotti, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Ronconi, in Ancona, via Tiraboschi, 36/G;



nei confronti di

Comune di GG al TA, Azienda Agricola IC AD e RI S.S., Enel Distribuzione Spa e Business Group, Enel Divisione Infrastruttura e Reti Macro Area Territorio Nord-Est Sviluppo Rete Emilia Romagna e Marche, Imp. Edile F.lli Fantoni Srl, non costituiti;
AD IC, RI IC, rappresentate e difese dall'avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
LL ER Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Romoli, Georg Kofler, con domicilio eletto presso l’Avv. Salvatore Menditto, in Ancona, via Panoramica, 40;



per l'annullamento

a) determinazione provinciale n.1178 del 14.5.2010, avente ad oggetto autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico;

b) verbale Conferenza dei Servizi prot. 6634 del 29.1.2010;

c) autorizzazione provinciale prot. n. 36373/2010 del 28.5.2010 alla volturazione dell'autorizzazione dalla Azienda Agricola IC AD e RI S. S,. a IC AD e IC LI in proprio;

d) autorizzazione provinciale di data e numero sconosciuti di volturazione dell'autorizzazione dalle Sig.re IC AD e IC LI alla LL ER Srl;

e) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

e per il risarcimento danni

in via subordinata

per risarcimento danni da illegittimo provvedimento ex art. 30 d.lgs. n.104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, di AD IC, di RI IC e di LL ER Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. RE IC (in proprio) e la sig.ra AO IC (in qualità di legale rappresentante della società semplice “Villa Tombolina”) impugnano l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, in favore delle danti causa della società LL ER S.r.l. (a cui il titolo è stato in seguito volturato) ed avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un fondo contiguo a quello di proprietà del sig. RE IC (sul quale insiste un complesso architettonico di notevole valore storico, denominato “Villa Tombolina”, adibito ad attività agrituristica gestita dalla omonima società semplice).

Dopo aver premesso che l’interesse a ricorrere scaturisce dai pregiudizi che la presenza dell’impianto arreca all’attività agrituristica e che la domanda impugnatoria è da ritenere tempestiva, dovendo il termine decadenziale decorrere dalla data di inizio dei lavori, i ricorrenti articolano le seguenti censure:

a) violazione art. 12, comma 4- bis , D.Lgs. n. 387/2003 (in quanto il terreno su cui sorge l’impianto non era di proprietà del soggetto che ha presentato inizialmente la domanda ed al quale è stato rilasciato il titolo – ossia la società agricola IC AD e RI – bensì delle persone fisiche AD e RI IC, che infatti hanno successivamente chiesto ed ottenuto la volturazione in loro favore del titolo, in seguito ulteriormente volturato in

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