TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202404960
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2024
N. 04960/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12000/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12000 del 2023, proposto da
-OMISSIS-a, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, A M, G A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E L, P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P M in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressata intimata non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-, trasmesso con pec in pari data, recante esclusione della parte ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 62 medici di seconda fascia funzionale nei ruoli della medesima amministrazione;
- della valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione, dei relativi verbali, ancorché ancora non ostesi, e della conseguente graduatoria relativa ai predetti titoli nella parte in cui alla parte ricorrente sono stati attribuiti -OMISSIS- punti e non invece -OMISSIS-;
- della graduatoria finale del concorso e della relativa Determinazione INPS n. 23 del 20 luglio 2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato l’11 settembre 2023 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e depositando documentazione.
Con provvedimento nr.-OMISSIS- il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare.
All’udienza del 7 febbraio 2024 la causa è