TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-01-19, n. 201700914
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Pubblicato il 19/01/2017
N. 00914/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12190/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12190 del 2015, proposto da:
Soc Api Anonima Petroli Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e F S, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Studio Legale Chiomenti in Roma, via Xxiv Maggio 43;
contro
Soc Autostrade per L'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F C e G M ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Federazione Autonoma Italiana Benzinai - Faib non costituita in giudizio;
Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori - Aiscat, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, largo Messico, 7;
per l'annullamento
- del provvedimento di Autostrade per l'Italia S.p.a. (anche ASPI) prot. SPI/RM/2015/0016260/EU del 1 settembre 2015, con cui è stata disposta la chiusura dell'area di servizio Angioina EST alla data del 31.10.2015;
- del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sul sito del secondo di essi in data 10 agosto 2015 e recante approvazione del "Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei cedimi autostradali allegato al presente decreto, da affidare mediante procedure concorsuali" e degli allegati al medesimo piano;
- dell'atto d'indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 marzo 2013;
- dell'atto d'indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2015;
- di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e di Autorità di Regolazione dei Trasporti e della Soc Autostrade Per L'Italia Spa e di Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori - Aiscat;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 9.11.2016 con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 il dott. V B e uditi per le parti i difensori l'Avv. V in sostituzione dell'Avv. F B, l'Avvocato dello Stato O B, l'Avv. F C e l'Avv. D G in sostituzione dell'Avv. F T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.p.a. (anche API) si occupa della trasformazione del petrolio e della distribuzione dei prodotti petroliferi in aree di servizio site sulla rete stradale e autostradale ed è titolare di 38 sub-concessioni.
Autostrade per l'Italia S.p.A. (anche ASPI) è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione e l'esercizio della rete autostradale, in virtù della convenzione stipulata il 12 ottobre 2007 ed approvata con legge n. 101/2008.
ASPI, in virtù di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 ter legge n. 498/1992 e della predetta Convenzione, ha la facoltà di affidare i servizi oil e ristoro nelle aree di servizio presenti sulla rete autostradale di cui è concessionaria mediante procedure competitive.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione allo stato di crisi nel settore della distribuzione carburanti e servizi accessori sulla rete autostradale, ha adottato due atti di indirizzo (in data rispettivamente 29 marzo 2013 e 29 gennaio 2015), volti a razionalizzare la rete delle aree di servizio autostradali e ad indicare criteri per la celebrazione delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi nelle aree di servizio autostradali.
Con l'Atto di indirizzo del 29 gennaio 2015, i due Ministeri hanno ritenuto “opportuna la rivisitazione degli attuali assetti dei servizi assicurati attraverso sia la riunione delle infrastrutture presenti sulla rete, sia la rivisitazione delle modalità con le quali i servizi sono prestati al pubblico”, anche al fine di consentire “un ordinato e razionale svolgimento delle procedure competitive” per l'affidamento dei servizi in scadenza al 31 dicembre 2015 nelle aree di servizio in autostrada.
Con decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2015 è stato “approvato il piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali... da affidare mediante procedure concorsuali”.
ASPI con il provvedimento in epigrafe ha chiesto la chiusura dell'area di servizio Angioina EST dal 31 ottobre 2015.
Le disposizioni contenute nel Decreto ed allegati non consentirebbero, da una parte, di ripristinare condizioni di economicità sostenibili delle aree di servizio per la distribuzione carburanti e servizi accessori sulla rete autostradale e, dall'altra, introdurrebbero obblighi asimmetrici a carico delle imprese petrolifere (tra cui API), nonché criteri, termini e modalità per l'espletamento delle gare viziati da eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili e, in ogni caso, tali da non consentire la piena partecipazione delle imprese distributrici di carburanti alle gare e/o la formulazione di offerte consapevoli, ponderate e concorrenziali.
Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della 1. n. 498/1992, in particolare art. 11, comma 5 ter (introdotto dall'art. 1, comma 939, della 1. n. 296/2006) — Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del DL n. 745/1970, dell'art. 19 del DPR n. 1269/1971, del Dlgs n. 32/1998, dell'art. 83 bis, commi 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, nonché della 1. n. 241/1990, del principio del giusto procedimento e delle norme a presidio delle garanzie procedimentali accordate ai privati — Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 41, 42 Cost. e del principio di libertà d'iniziativa economica - Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d'istruttoria ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto di motivazione — disparità di trattamento — Sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione della 1. n. 498/1992, in particolare art. 11, comma 5 ter (introdotto dall'art. 1, collima 939, della 1. n. 296/2006) — Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008 e degli artt. 23, 41, 42„ 117 Cost. e del principio di libertà d'iniziativa economica - Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d'istruttoria ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, difetto di motivazione — disparità di trattamento — Sviamento;
3) Ulteriori Limitazioni nell'esercizio delle attività di carbolubrificanti, violazione delle regole di concorrenza, delle libertà fondamentali, degli artt. 41 e 117 Cost., dell'art. 83 bis del d.lgs. 112/2008, violazione di legge, irragionevolezza anche sotto il profilo della riduzione del numero delle aree di servizio — Violazione e falsa applicazione delle garanzie procedimentali ex 1. n. 241/1990, omesso avviso avvio del procedimento di chiusura dell'impianto Angioina EST;
4) Illegittimità sotto vari profili delle limitazioni alle attività cd. Sottopensilina- Irragionevolezza manifesta e violazione, inter alia, della I. n. 27/2012, del Dlgs 112/2008, in particolare art. 83 bis, e del DL 98/2011 — Contraddittorietà con i precedenti atti d'indirizzo.
5) Violazione e falsa applicazione della l. n. 498/1992, in particolare art. 11, comma 5 ter (introdotto dall'art. 1, comma 939, della I. n. 296/2006) — Violazione e falsa applicazione della L n. 40011988, in particolare art. 17 e dell'art. 105 del Dlgs n. 112/1998 nonché degli artt. 117 e 118 Cost., del Dlgs n. 281/1997, in particolare artt. 3 e 4;dell'art. 19 della 1. n. 57/2001;dell'art. 37 del D.L. n. 201/2011, della 1. n. 241/1990, dell'art. 83 bis, commi 17 e 18, del D.L. n. 112/2008, del principio del giusto procedimento e delle norme a presidio delle garanzie procedimentali accordate ai privati — Incompetenza - Eccesso di potere per contraddittorietà "esterna" rispetto agli atti d'indirizzo ministeriale del 29.03.2013 e del 29.01.2015 — Difetto d'istruttoria ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto — Contraddittorietà interna — disparità di trattamento — Sviamento.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Autostrade per l'Italia S.p.a., si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 4818 del 4 novembre 2015 la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati è stata accolta nella sola parte che aveva ad oggetto “ la specifica comunicazione di chiusura dell’area “Angioina Est” con decorrenza anticipata al 31.10.2015 ”.
Con successiva ordinanza n. 6531 del 7 giugno 2016 sono stati disposti incombenti istruttori in relazione allo stato del procedimento riguardante la chiusura dell’area di servizio Angioina Est situata sulla autostrada A30 (Napoli – Salerno) e allo stato d’uso dell’area di servizio Angioina Est, al fine di conoscere, in particolare, se la stessa, dopo la proroga della chiusura a seguito della ordinanza di sospensione n. 4818/2015, fosse ancora in esercizio o fosse stata definitivamente chiusa come previsto nel piano di ristrutturazione impugnato.
La società Autostrade per l’Italia ha adempiuto a tale ordinanza depositando documenti in data 12.8.2016.
Con memoria depositata l’11 novembre 2016 il patrono della ricorrente ha dichiarato che la propria assistita intende rinunciare all’impugnativa per “sopravvenute considerazioni di carattere imprenditoriale”.
La rinuncia è stata notificata (soltanto) ad Autostrade per l’Italia che ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
Ciò premesso la ricorrente, dichiarando di voler desistere dalla controversia, ha mostrato di non aver più interesse alla coltivazione della lite.
Pertanto, in relazione a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Il Collegio ritiene in ultimo che le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico della parte ricorrente, ai sensi del combinato disposto artt. 26, comma 1 e 3, comma 2 c.p.a., per violazione del principio di sinteticità (cfr. Cons. Stato, IV, n.2963 del 2014), atteso che il ricorso risulta composto di 86 pagine, escluse le parti riguardanti l’epigrafe, l’indicazione delle parti, degli atti impugnati e le relate di notifica.