TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202300478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-23, n. 202300478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300478
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 00478/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2021, proposto da
Avv.ti G C e D N, in proprio ex art. 22 c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 78/2016, emessa dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, pubblicata il 26/01/2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Vista l’ordinanza del 25 novembre 2021, n. 2122, con cui l’odierno giudizio è stato sospeso;

Vista la successiva istanza di fissazione dell’udienza;

Rilevato che gli odierni ricorrenti, Avv. D N e G C, hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, nella loro qualità di procuratori distrattari delle somme in essa liquidate a titolo di spese legali;

Osservato che :

a) la Corte costituzionale, che già con sentenza dell’11 novembre 2021, n. 236, aveva dichiarato illegittimo l’art. 117, comma 4 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, con la più recente sentenza dell’11 novembre 2022, n. 228, ha:

- a1) dichiarato illegittimo l’art. 16- septies comma 2, lett. g) d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, così come inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale pure vietava di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria;

- a2) ulteriormente precisato che, nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore avrebbe potuto valutare “l’introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all’eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia (…) limiti (individuati dalla stessa Corte) , circa la platea dei creditori interessati, l’obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi” ;

b) l’art. 2, comma 3- bis d.l. 8 novembre 2022, n. 169, inserito in sede di conversione dalla l. 16 dicembre 2022, n. 196, stabilisce che “in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonché di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (…) Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro” ;

c) con la nuova norma, il legislatore, pur confermando parzialmente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti più volte citati, ha rispettato i limiti chiaramente delineati dalla Corte costituzionale, posto che la misura de qua :

- c1) si pone in un contesto eccezionale caratterizzato sia dal commissariamento del servizio sanitario regionale finalizzato al superamento del deficit, sia – e soprattutto – da un ampio processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, tanto per la gestione corrente quanto per il pregresso, per il quale l’art. 16- septies comma 2 d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, prevede un apposito stanziamento di risorse e anche una specifica procedura (è infatti contemplata la «circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020» , con l’avvertenza che, «qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto» );

- c2) ha un oggetto circoscritto, essendone esclusi i crediti risarcitori da fatto illecito e i crediti retributivi da lavoro;

- c3) ha un’estensione temporale limitata al 31 dicembre 2023;

d) rimangono dunque fugati i dubbi di legittimità costituzionale che questo Tribunale Amministrativo Regionale ha in precedenza sollevato d’innanzi alla Corte competente con riferimento alla disciplina previdente;

Ritenuto che:

e) il titolo meglio indicato in epigrafe, azionato esecutivamente dai due ricorrenti nella loro qualità di procuratori distrattari delle somme liquidate in sentenza per le spese legali, viene vantato nei confronti di un Ente del Servizio Sanitario della Regione Calabria e non attiene al risarcimento del danno da fatto illecito, né a retribuzione da lavoro;

f) infatti, per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali, i due ricorrenti vantano nei confronti dell’ASP di Cosenza un credito proprio e autonomo rispetto a quello vantato dalla parte del giudizio instaurato nei confronti della medesima ASP avanti al Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro ( cfr . Cass, Civ., Sez. VI, 9 novembre 2021, n. 32668);

g) il credito dei due legali, pertanto, ricade nella previsione di improcedibilità della norma sopra trascritta, in quanto avente ad oggetto la refusione delle spese di lite;

h) la lettera della legge (« non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive» ) indica con chiarezza che le procedure in corso non rimangono sospese, ma terminano;
d’altra parte, ciò è in linea con l’idea che l’attività in corso porti alla liquidazione e al pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale;

i) occorre dunque dichiarare improcedibile il ricorso;

l) rimane ferma la possibilità di riproporre l’azione di ottemperanza allorché sarà cessata l’efficacia dell’art. 2, comma 3- bis d.l. 169 del 2022;

m) le spese possono essere compensate, preso atto della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale;

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