TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2024-06-10, n. 202400522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2024-06-10, n. 202400522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400522
Data del deposito : 10 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2024

N. 00522/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00348/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di SC (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 348 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Alimonda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SC, domiciliataria ex lege;



per l'annullamento

del diniego del permesso di soggiorno Cat.A.12/2023/Immig/IISEZ./22BS052023, con cui la Questura di SC negava il rinnovo del permesso di soggiorno n. I15156984 al cittadino ucraino, nonché

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica dell’istante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1.1. -OMISSIS-, cittadino ucraino, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, scaduto in data 30 agosto 2020, presentò il successivo 27 aprile 2021 istanza di rinnovo per motivi di attesa occupazione.

1.2. Il questore della Provincia di SC ha respinto la richiesta con il provvedimento impugnato, in cui si espone:

- che il-OMISSIS-, il 26 marzo 2022 “è stato associato presso la Casa Circondariale di SC, poiché tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in data 15.03.2022”;

-che il successivo 28 giugno 2022 lo stesso-OMISSIS- è stato condannato, “concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito”, dalla Corte d'Appello di Milano alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, commi I e IV del d.P.R. 309/1990, e cioè per detenzione, finalizzata alla cessione e commercio, delle sostanze stupefacenti elencate

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