TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-23, n. 201000140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-23, n. 201000140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000140
Data del deposito : 23 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00964/1989 REG.RIC.

N. 00140/2010 REG.SEN.

N. 00964/1989 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 964 dell’anno 1989 Reg. Gen., proposto dalla società Allevamento F.lli CANTORI S.n.c. di G e Antonio Cantori, in persona dei legali rappresentanti Cantori G e C A, rappresentati e difesi dall’avv. G R, con domicilio eletto in Ancona, presso lo studio del difensore, già sito alla via Giannelli n. 22 e, quindi, al Corso Garibaldi, n. 136;

contro

- il Comune di Cingoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. A C, con domicilio eletto in Ancona, al Corso Garibaldi, n. 136, presso lo studio dell’avv. Giorgio Rossi;

- il Sindaco p.t. del Comune di Cingoli;

e con l'intervento di

società “Azienda Agricola Pasquinelli Ennio” s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Jesi, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Manfredi, con domicilio eletto in Ancona, al Corso Mazzini, n. 107, presso lo studio dell’avv. R. Stecconi,
interveniente ad adiuvandum;

per l'annullamento,

previa sospensione,

1) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cingoli prot. n. 15 R.O. in data 24.4.1989, con la quale:

- è stata disposta la revoca della propria precedente ordinanza n. 3 dell’8.2.1989;

- è stato ordinato alla ditta F.lli Cantori di C A e Cantori G, affittuari dell’allevamento suinicolo di proprietà dell’azienda agricola Pasquinelli Ennio s.r.l., l’immediata sospensione, alla notifica dell’ordinanza stessa, dell’attività produttiva fino a quando non avesse ottemperato alle prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 della L. n. 319/1976 e non avesse chiesto anche l’autorizzazione allo scarico con la dimostrazione del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla Tabella A della stessa legge e conseguentemente allo spandimento di liquami provenienti dall’allevamento ad uso fertiirrigazione sul fondo agricolo ex proprietà dell’Azienda Pasquinelli e località Cervidone e così ogni altro lavoro a ciò connesso;

- è stata respinta, per propria dimostrata incompetenza, la richiesta di autorizzazione a stoccare i liquami derivanti dall’allevamento, così come sopra descritto, in un laghetto e nel terreno siti in località Cervidone, rinviando alle vigenti disposizioni in materia che ascrivevano alla Regione Marche tale compito autorizzativo;

2) della nota prot. n. 5179 in data 17.5.1989 a firma del Sindaco del Comune di Cingoli, con la quale è stato comunicato alla Società ricorrente che l’istanza da questa avanzata per ottenere l’autorizzazione al trasferimento dei liquami prodotti dall’allevamento suinicolo sito in Pian dei Conti in diverse località del Comune di Cingoli e l’autorizzazione ad effettuare la fertiirrigazione in località Cervidone era stata esaminata dalla Giunta Municipale, ma che la decisione era stata nel senso di confermare i provvedimenti già in precedenza assunti;

3) della deliberazione della Giunta Municipale di Cingoli, di numero e data non conosciuti, di cui era cenno nella nota sindacale sub 2);

4) di ogni altro atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, nessuno escluso.

- Visto il ricorso, notificato in data 23.6.1989, con i relativi allegati;

- Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cingoli, in persona del Sindaco p..t, depositato il 28.6.1989;

- Visti l’atto di intervento ad adiuvandum proposto dalla società Azienda Agricola Pasquinelli Ennio s.r.l., in persona del legale rappresentante, depositato in data 3.8.1990, ed i documenti allo stesso unitamente prodotti;

- Vista l’ordinanza n. 324/1989, delibata in esito alla Camera di Consiglio del 28.6.1989, di reiezione dell’istanza di sospensione cautelare;

- Vista l’ulteriore ordinanza n. 327/1989, resa alla Camera di Consiglio dell’11.7.1989, con la quale, provvedendosi sulla richiesta della ricorrente volta alla esecuzione ed all’acclaramento di quanto disposto dal T.A.R. con l’ordinanza n. 324/1989, la decisione di quest’ultima è stata confermata;

- Visto l’atto di riassunzione, notificato in data 25.IX.1990 e 1.X.1990, con il quale l’Azienda Agricola Pasquinelli Ennio s.r.l., interveniente ad adiuvandum, ha riassunto il ricorso in epigrafe anche nei confronti della curatela del fallimento della società ricorrente Allevamento F.lli Cantori G e Antonio s.n.c., a seguito del fallimento della stessa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Ancona del 4.5.1990.

- Visto l’atto, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Cingoli, oltre che dal difensore, e depositato il 6.5.2002, col quale è stato dichiarato che la parte [erroneamente qualificata “ricorrente”, essendo in realtà l’Amministrazione resistente: n.d.c.] aveva ancora interesse alla decisione del ricorso e col quale la parte stessa ha chiesto fissarsene la discussione, onde evitare gli effetti di cui all’art. 9, comma 2 della L. 21.7.2000, n. 205;

- Visto l’atto, sottoscritto dall’avv. G R, difensore della società ricorrente, controfirmato per adesione dal legale del Comune di Cingoli, e depositato l’8.1.2007, con il quale sono stati dichiarati l’avvenuto superamento della situazione processuale oggetto del ricorso e l’insussistenza pertanto dell’interesse alla sua coltivazione ed è stato richiesto che il T.A.R. emettesse una sentenza declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;

- Visti gli atti tutti della causa;

- Relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo 2007, il Consigliere avv. L T;

- Uditi l'avv. G R per la società ricorrente e l’avv. Cristian Piccioli, su delega dell’avv. A C, per il Comune di Cingoli;

- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La Società Allevamento F.lli Cantori s.n.c. di G ed Antonio Cantori, essendo subentrata come affittuaria all’Azienda Agricola Pasquinelli Ennio s.r.l. nell’esercizio di un allevamento zootecnico ubicato in Cingoli, località Pian dei Conti, ed essendo già stata destinataria dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Cingoli n. 3 in data 8.2.1989 (con la quale era stata disposta l’immediata sospensione dell’attività produttiva, sul presupposto che l’allevamento costituisse insediamento produttivo e desse luogo a rifiuti speciali), poi sospesa dal T.A.R. con provvedimento cautelare n. 149/1989 del 5.4.1989 nel procedimento sul ricorso n. 350/1989, col presente ricorso giurisdizione amministrativo impugnava i successivi atti promananti dal Comune di Cingoli, esattamente in epigrafi indicati, chiedendone l’annullamento in quanto illegittimi per i seguenti motivi:

A) Motivi già denunciati col precedente ricorso n. 350/1989 R.G.:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della L. 10.5.1976, n. 319, dell’art. 1 quater della L. 8/10/1976 n. 960 e dell’art. 17 della L. 24.12.1979, n. 650.

Violazione delle deliberazioni del Comitato dei Ministri del 4.2.1977 e dell’8.5.1980.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsa presupposizione, errore, travisamento, difetto di motivazione e contraddittorietà.

II) Eccesso di potere sotto diverso profilo per mancato accertamento dei presupposti, assoluto genericismo ed ancora difetto di motivazione.

III) Violazione dell’art. 6 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

IV) Violazione dell’art. 15 della L. 10.5.1976, n. 319. Violazione del principio del buon procedimento per assenza di diffida.

B) Motivi riguardanti la parte cosiddetta nuova dell’ordinanza impugnata.

- Aspetti generali

V ) Violazione di legge per inesistenza del potere esercitato e/o assoluta mancanza della sua indicazione.

Eccesso di potere per evidente perplessità.

VI ) Violazione di tutta la legislazione e normativa in tema di scarichi. Eccesso di potere per estraneità, abnormità dell’oggetto e del contenuto della sanzione. Violazione del principio del sacrificio contemperato. Assenza di motivazione circa l’interesse pubblico. Eccesso di potere per palese pretestuosità e sviamento.

- Aspetti specifici

VII ) Eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà con risultanze peritali e per carente e/o distorta motivazione, travisamento e perplessità, sia con riferimento all’ordinanza n. 15/1989, sia con riferimento all’impugnata nota prot. n. 5179 del 17.5.1989.

VIII ) Eccesso di potere sotto diverso profilo di difettoso e comunque non esaustivo accertamento dei presupposti.

IX ) Violazione del principio generale di libertà di iniziativa;
violazione del regolamento comunale d’igiene, in particolare, degli artt. 31, 56, 78.

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