TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-10-18, n. 202300307
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 00307/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2023, proposto da
C C, A C e Procedura di Liquidazione Controllata n. 27/2023 - Liquidatore L B, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per la condanna
del Comune di Sesto a risarcire alle Signore C e A C i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi e le spese sostenute e sostenende dalle stesse a seguito dell'emanazione della delibera n. 005 del 18.3.2009 del Consiglio Comunale di Sesto (BZ), avente ad oggetto “ richiesta di cancellazione anticipata del vincolo di cui all'art. 79 -bis della L.P. n. 13/1997 relativamente alle pm 1-2-7 della p.ed. 551 CC Sesto ”, annullata dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 4313/2017 del 30.3.2017, pubblicata il 12.9.2017, e divenuta definitiva il 12.3.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti agiscono dinanzi a questo TRGA per ottenere la condanna del Comune di Sesto a rifondere loro i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del suo illegittimo dissenso allo svincolo anticipato dal convenzionamento ex art. 79 L.P. n. 13/1997 di tre abitazioni di loro proprietà, site nel territorio del medesimo Comune.
2. Allegano, a sostegno della domanda, i seguenti fatti, integrati e precisati dal Collegio alla luce della documentazione versata agli atti del giudizio.
2.1. Il 7.9.2005 le ricorrenti acquistarono l’immobile destinato a garnì, identificato dalla p.ed. 555 in CC Sesto, per poi sottoporlo a un intervento di ristrutturazione edilizia che contemplava la sua destinazione all’uso abitativo e la suddivisone in sette appartamenti (pp.mm. da 1 a 7), per quattro dei quali, a fini del rilascio della concessione edilizia, esse assunsero il vincolo di cui all’art. 79 della L.P. n. 13/1997, nel testo vigente a quell’epoca, volto a riservare gli alloggi alla popolazione residente.
Il vincolo fu iscritto il 22.3.2006 (cfr. doc. 18 delle ricorrenti, pag. 3, penultimo paragrafo).
2.2. Sottolineano le ricorrenti che l’annotazione tavolare del vincolo in questione avvenne con un certo ritardo, che imputano a negligenza e inerzia del Comune, colpevole, dapprima, di aver errato nell’individuare in quello di cui all’art. 29 L.P. n. 13/1997 il vincolo da imporre alle unità immobiliari e di avere, poi, agito con lentezza per l’annotazione tavolare del vincolo corretto, avvenuta “ quando i lavori di ristrutturazione erano ormai quasi completati ”.
2.3. Prima ancora di terminare l’opera, per finanziare, almeno in parte, i lavori in corso, le ricorrenti vendettero quattro unità abitative, di cui tre libre da convenzionamento e una gravata dal vincolo ex art. 79 cit.;rimasero, invece, in loro proprietà gli appartamenti contrassegnati come pp.mm. 1, 2 e 7, che vennero, infine, completati.
2.4. Nel mese di luglio 2007, atteso che le abitazioni convenzionate in loro proprietà non erano ancora state occupate da persone aventi diritto, le ricorrenti avviarono l’ iter per la cancellazione del convenzionamento gravante sugli immobili.
Secondo l'art. 79- bis della L.P. n. 13 del 1997 all'epoca vigente, infatti, “ qualora un'abitazione convenzionata non venga occupata da persone aventi diritto entro i termini di cui all'art. 79, commi 3 o 12, e qualora l'Istituto per l'edilizia sociale dichiari di non prendere in affitto l'abitazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, e qualora anche il Comune non sia interessato a prendere in affitto l'abitazione, il proprietario ha diritto di chiedere la cancellazione anticipata del vincolo di cui all'art. 79. A tale scopo, la comunicazione di voler dare in affitto l'abitazione è da inviare prima all'Istituto per l'edilizia sociale e, qualora questo non prenda in affitto l'abitazione, al Comune. L'Istituto per l'edilizia sociale ed il Comune devono dichiarare entro 90 giorni dalla comunicazione se vogliono prendere in affitto l'abitazione ”.
Le ricorrenti, dunque, in data 2.7.2007, chiesero all'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia di Bolzano (I.P.E.S.) se avesse interesse a prendere in affitto gli immobili in questione e, con nota del 26.7.2007, si rivolsero anche al Comune, al quale manifestarono la loro disponibilità a locare a quest’ultimo le abitazioni in questione (doc. 10 delle ricorrenti).
2.5. Mentre l'I.P.E.S. rispose tempestivamente all’invito, proclamandosi disinteressato (doc. 11 delle ricorrenti), il Comune non diede riscontro alcuno entro il termine di 90 giorni indicato dall’art. 79- bis L.P. n. 13/1997.
2.6. Affermano le ricorrenti a questo proposito, che l’Avvocato D S, da loro incaricato di redigere un parere riguardo allo svincolo in parola, si espresse come segue: “ Il Sindaco di Sesto ci ha confermato che non sussiste interesse a locare le abitazioni in oggetto neanche da parte del Comune, sicché verrà concessa la possibilità dello svincolo, come previsto dall'art. 79 bis nella forma in vigore fino al 31.7.2007 ” (doc. 12 delle ricorrenti).
2.7. Nel silenzio dell’Amministrazione comunale in ordine all’offerta di locazione delle ricorrenti, le stesse presentarono al Comune, in data 12.11.2007, l’istanza, corredata della documentazione necessaria al calcolo dei relativi oneri, per il rilascio del nulla osta alla cancellazione del vincolo ex art. 79 L.P. n. 13/1997, annotato al Libro Fondiario sulle pp.mm. 1, 2 e 7 della p.ed. 551 C.C. Sesto, evidenziando che nel frattempo era scaduto il termine di 90 giorni entro il quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 79- bis avrebbe potuto esercitare la sua opzione d’affitto.
2.8. Dalla lettera del Signor F C, anche in nome delle odierne ricorrenti, datata 21.5.2008 ( sub doc. 16 delle ricorrenti) si apprende che vi furono degli incontri informali in Comune, durante i quali l’Amministrazione pare avesse espresso la necessità di attendere dalla Provincia il modello di regolamento comunale per gli svincoli. Gli scriventi lamentavano, però, il silenzio dell’Amministrazione riguardo all’istanza di svincolo e il danno che stava montando per l’impossibilità di vendere gli alloggi gravati dal convenzionamento.
2.9. Alla lettera del 21.5.2008 rispose il Comune con nota del 10.6.2008, affermando di aver già riscontrato in data 28.11.2007 l’istanza di svincolo anticipato, ritenuta non processabile a causa del fatto che il Consiglio comunale non aveva adottato il “ regolamento per definire i casi e i presupposti per la cancellazione anticipata del vincolo ex art. 79 della L.P. n. 13/1997 ”, regolamento “ previsto sia dalla L.P. 13/1997 nella dizione della L.P. 18/11/2005, n. 10, sia nella dizione della L.P. 02/07/2007, n. 3 ” (doc. 17 delle ricorrenti).
L’affermata impossibilità di autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo si radicava, dunque, secondo il Comune, nella disciplina stessa dell'art. 79- bis della L.P. n. 13/1997, che, sia nel testo introdotto dall’art. 9 della L.P. n. 10/2005, sia in quello sostituito dall’art. 18, comma 2, della L.P. n. 3/2007, pur con formulazioni non identiche, richiedeva, a suo avviso, la previa emanazione di un regolamento comunale del quale, sino a quel momento, l'Amministrazione comunale di Sesto non si era ancora dotata.
L’art. 9 della L.P. n. 10/2005 aveva introdotto, infatti, all’articolo 79- bis della L.P. n. 13/1997, il nuovo comma 4 del seguente tenore: “ La decisione se ed in quali casi trovano applicazione le disposizioni dei commi 1 e 2 (relativi allo svincolo anticipato e ai relativi presupposti – n.d.r.) del presente articolo è riservata al consiglio comunale, il quale decide a maggioranza dei due terzi”, mentre l’art. 18, comma 2, della L.P. n. 3/2007 aveva sostituito l’art. 79- bis della medesima legge come segue:
“Art. 79-bis (Cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79) - 1. Il consiglio comunale delibera a maggioranza dei due terzi un regolamento in cui disciplina se ed in quali casi sia ammissibile la cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79. Questo regolamento deve essere approvato dalla Giunta provinciale.
2. Nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1 il proprietario di alloggi convenzionati non occupati ha la possibilità di richiedere la cancellazione del vincolo di cui all’articolo 79.
3. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è il pagamento di un importo che nei comuni economicamente depressi corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione, e nei restanti comuni al 90 per cento.
4. (omissis)
5. Il presente articolo non si applica fin tanto che non venga emanato il regolamento di cui al comma 1 .”
2.10. Con lettera del 15.12.2008, l’Avvocato V G, il Signor F C, in nome e per conto delle odierne ricorrenti, e il Signor C F, divenuto, frattanto, proprietario della p.m. 1, rinnovarono al Comune la domanda di nulla osta allo svincolo anticipato, insistendo sul fatto che la norma transitoria nel frattempo introdotta dall’art. 10 della L.P. n. 4/2008 come comma 3- bis , dell’art. 32 L.P. n. 3/2007, aveva disposto l'ultrattività della disciplina previgente alla modifica introdotta con L.P. n. 3/2007, per tutte le abitazioni vincolate ai sensi dell'art. 79 della L.P. n. 13/1997 prima del 1 agosto 2007, com'era appunto il loro caso. La disciplina applicabile, dunque, era quella di cui all’art. 79- bis , nel testo introdotto dall’art. 9 della L.P. n. 10/2005, secondo il cui comma 4 “ la decisione se ed in quali casi trovano applicazione le disposizioni ” relative allo svincolo anticipato, “ è riservata al Consiglio comunale, il quale decide a maggioranza dei due terzi ”. La norma, a loro avviso, non richiedeva l’adozione di un regolamento comunale che indicasse i casi di svincolo anticipato e i relativi presupposti, bensì la semplice decisione del Consiglio medesimo sulla domanda inoltrata. Domandavano, pertanto, il nulla osta allo svincolo.