TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-06-16, n. 200901050
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N. 01050/2009 REG.SEN.
N. 01811/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1811 del 1996, proposto da:
D L M o R G, rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso Jacopo Cappuccio in Firenze, via Pier Capponi 17;
contro
Comune di Pietrasanta; costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del diniego di concessione edilizia in sanatoria e contestuale ingiunzione di demolizione n. 22/8/724 (n. prot. 300) del 6-3-96;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la parte originariamente ricorrente (in qualità di proprietario dei terreni in frazione Capezzano Monte, via Aiolo, comune di Pietrasanta) ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato.
In particolare ha lamentato la violazione di legge sotto molteplici aspetti, l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti.
Si è costituita l’amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.
Sono state prodotte memorie e documenti.
E’ stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente all’ordine di demolizione.
Nel corso del giudizio è succeduta l’attuale ricorrente Romanelli Grazia, in qualità di erede dell’originario ricorrente, che è deceduto nelle more del processo.
Nel corso dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto che il manufatto non fosse stato completato alla data del 31.12.1993, in quanto privo di tetto, ma dotato solo del solaio dell’ultimo piano.
Sul punto la circolare n. 3357/25 del 30.7.1985 precisa che la copertura può essere costituita dal solaio dell’ultimo piano realizzato.
Tale circostanza è accertata con il verbale del 4.5.1996.
Inoltre, stante la preesistenza del manufatto, deve ritenersi lacunosa la indicazione dell’oggetto della demolizione.
Si deve, pertanto concludere per il vizio del provvedimento, ed il conseguentemente accoglimento del ricorso.
Va quindi annullato il provvedimento in epigrafe indicato.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la soccombenza, ed è liquidata nella misura indicata nel dispositivo.