TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2011-08-01, n. 201101265
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N. 01265/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02052/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2011, proposto da:
M V D, rappresentato e difeso dall'avv. S T, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero, 70;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. Cat. 23-Div. P.A.S. emesso dal Questore di Milano in data 24.03.11 nei confronti del ricorrente con il quale si decretava l'immediata cessazione dell'attività di agente esterno esercitata dallo stesso per conto di A A, legale rappresentante della società "Caledonia Servizi s.r.l." agenzia di recupero crediti stragiudiziale per conto terzi, con sede in Cinisello Balsamo Viale Fulvio Testi n. 59, unitamente al provvedimento 23.02.11 della Questura di Milano di rigetto dell'istanza di accesso agli atti;di tutti gli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2011 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato che, ad un primo esame, sembrano sussistere i presupposti della fattispecie normativa fondante il potere interdittivo dell’Autorità, avuto riguardo alla grave condotta ascritta al ricorrente, per la quale lo stesso è stato condannato alla pena di anni due di reclusione;
considerato che la dichiarazione di estinzione del reato non sembra produrre i medesimi effetti della riabilitazione – allo stato non intervenuta – la quale consegue ad uno speciale procedimento che implica una valutazione speciale della condotta intrapresa dall’autore del reato e delle prove effettive e costanti di una sua buona condotta;
ritenuto che neppure sussiste il lamentato pregiudizio tenuto conto che, come riferito dallo stesso ricorrente, il rapporto di collaborazione per l’attività inibita dal provvedimento impugnato è cessato sin da settembre 2007;