TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-04-29, n. 200902213

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-04-29, n. 200902213
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200902213
Data del deposito : 29 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01427/2009 REG.RIC.

N. 02213/2009 REG.SEN.

N. 01427/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cafe' Disco Play S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. S B, con domicilio eletto presso S B in Napoli, via Depretis N. 102 c/o Malatesta;

contro

Comune di San Giorgio A Cremano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Suap Tess Costa del Vesuvio S.p.A.;
T.E.S.S. Costa del Vesuvio S.p.A., non costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Arturo, con domicilio eletto presso Massimo Arturo in Napoli, via G.Melisurgo,4;

per l’annullamento

a) del provvedimento/ordinanza n. 06/2009 del 15.1.2009 Registro P.M., notificato/a il 16.1.2009, adottato dal Dirigente/Comandante di P.M., a mezzo del quale è stata ordinata ad Asto Marco, nella qualità di legale rappresentante, “di rimuovere ad horas 8 apparecchi di puro intrattenimento di cui al comma 6 dell’art. 100 del T.U.L.P.S. e l’apparecchio di cui al comma 7 dello stesso articolo, installati e messi in funzione nel pubblico esercizio sala giochi con annessa somministrazione di alimenti e bevande tipo C sito in San Giorgio a Cremano alla via Bachelet n. 10/12/14 in eccedenza a quelli indicati nell’autorizzazione unica n. 397/08/S rilasciata in data 6.11.2008 dal SUAP “

TESS

Costa del Vesuvio”;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale.

e per la condanna

al risarcimento del danno ingiusto subito dalla società ricorrente a seguito dell’illegittimo provvedimento adottato, corrispondente al mancato utile giornaliero e comunque al pregiudizio per il periodo di rimozione degli apparecchi eccedenti il numero autorizzato nel provvedimento n. 397/08/S, nell’importo che risulterà di una compiuta istruttoria sul punto.


VISTO il ricorso con i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

VISTO l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 200, n. 205;

VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITA alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2009 la relazione del cons. dr. Cernese;

RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Premette la società “Café Disco Play S.r.l.”, con sede legale in San Giorgio a Cremano, alla Via Don Morosini, n. 13, in persona del legale rappresentante, Asto Marco, di essere titolare dell’autorizzazione unica n. 397/08/S rilasciata in data 6.11.2008 dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) “Testa Costa del Vesuvio”, relativa all’attività di sala pubblico da gioco, con annessa somministrazione di alimenti e bevande di tipo “C”, (per una superficie totale mq. 300,00, di cui mq. 55,00 destinati alla somministrazione e mq. 82,00 per l’attività di sala giochi), nei locali siti in San Giorgio a Cremano alla Via Bachelet, nn. 10/12/14, per un numero massimo di 16 apparecchi di puro trattenimento di cui al 6° comma dell’art. 110 del T.U.L.P.S. e n° 8 apparecchi di puro intrattenimento di cui al 7° comma dello stesso articolo.

Aggiunge di avere segnalato al S.U.A.P., con comunicazione del 14.11.2008, che la limitazione dell’autorizzazione in ordine ai metri quadrati a disposizione dell’attività di sala giochi (ossia mq. 82 sui restanti 245 mq a disposizione) comportava una ingiustificata riduzione del numero di apparecchi installabili nel locale i locali, conseguentemente chiedendo un’integrazione dell’autorizzazione unica n. 397/08/S.

2. Tanto premesso e preso atto che, sulla base del verbale redatto in data 27.12.2008 dal Commissariato di P.S. di San Giorgio a Cremano con cui gli era stato contestato di avere installato e fatto funzionare n. 24 apparecchi della tipologia di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., anzicché n. 16 e n. 9 della tipologia di cui al comma 7 dello stesso articolo anzicché n. 8, come prescritto nell’autorizzazione unica in sua titolarità, il Dirigente/Comandante di P.M. del Comune di San Giorgio a Cremano, con ordinanza n. 06/2009 del 15.1.2009 Registro P.M. in epigrafe, notificata il 16.1.2009, aveva ordinato di rimuovere ad horas 8 apparecchi di puro intrattenimento di cui al comma 6 dell’art. 100 del T.U.L.P.S. e l’apparecchio di cui al comma 7 dello stesso articolo installati e messi in funzione nel pubblico esercizio, in eccedenza a quelli indicati nell’autorizzazione unica n. 397/08/S rilasciata in data 6.11.2008, la società “Café Disco Play S.r.l.”, in persona del legale rappresentante, con il ricorso in esame, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la predetta ordinanza, con contestuale richiesta di condanna dell’intimato Comune al risarcimento dei danni subiti.

3. A sostegno del gravame la società interessata ha dedotto profili di violazione di legge (artt. 3, 7, 10 bis e ss. L. 7.8.1990, n. 241, come modificata dalla L. 11.2.2005, n. 15;
artt. 86 e 100 T.U.L.P.S.) e di eccesso di potere (per difetto dei presupposti, difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, sviamento ed altri profili), sottolineando come, alla stregua della normativa rubricata di cui ne deduce la violazione, la comunicazione di integrazione dell’autorizzazione unica avrebbe potuto essere interdetta unicamente entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione/richiesta del 14.11.2008.

4. L’intimato Comune non si è costituito in giudizio.

5. Preliminarmente rileva il Collegio che sussistono i presupposti per l’emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. n. 1034 del 1971, in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2009 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione.

6. Tanto perché pregiudizialmente il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

7. Con i motivi aggiunti in epigrafe, parte ricorrente, nel rappresentare che, in data 6.3.2009, successivamente alla ricezione del ricorso introduttivo, il “Tess Costa del Vesuvio S.p.a.” aveva rilasciata l’autorizzazione unica n. 47/09/S con la quale era autorizzata l’installazione di n. 38 apparecchi o congegni elettronici, dichiarando concluso il procedimento apertosi in data 14.11.2008 (prot. n. 8947), evidenziava che tale autorizzazione sopravvenuta valeva unicamente a confermare la fondatezza dei motivi del ricorso introduttivo.

Infatti con la presentazione in data 14.11.2008 della richiesta/comunicazione di integrazione dell’originaria autorizzazione unica del 6.11.2008 ed in assenza di tempestiva comunicazione di segno contrario, alla stregua della normativa di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S., in relazione all’art. 19 della legge n. 241/1990, in tema di autocertificazione, alla data del 14.12.2008, la richiesta di integrazione del numero di apparecchi doveva ritenersi già accordata e/o comunque rilasciata.

8. Tuttavia nota, sul punto, il Collegio come la circostanza comprovata dal medesimo ricorrente del rilascio di un’autorizzazione unica nel senso da lui richiesto con la comunicazione/richiesta del 14.11.2008 (non giustifica la proposizione di motivi aggiunti, ma) è tale da determinare unicamente l’improcedibilità del ricorso introduttivo, senza che residui alcun interesse, sotto ogni profilo, anche risarcitorio, alla prosecuzione del giudizio.

9. In tale situazione non resta al Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse nella società ricorrente ad insistere nel proposto gravame che va, pertanto, dichiarato improcedibile.

10. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

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