TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-05-07, n. 201001846

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-05-07, n. 201001846
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201001846
Data del deposito : 7 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00754/2009 REG.RIC.

N. 01846/2010 REG.SEN.

N. 00754/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 754 del 2009, proposto da:
S R, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto con il medesimo presso l’avv. Stefano Capo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34;

contro

Ministero della Difesa - Roma - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

C F;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decreto dirigenziale non meglio noto dd. 31 dicembre 2008 recante la collocazione in aspettativa del ricorrente per riduzione quadri ai sensi dell’art. 65, comma, del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Vincenzo Antonio Borea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, capitano di vascello in s,p.e. (grado corrispondente a quello di colonnello nell’esercito) si duole del provvedimento 31 dicembre 2008 con il quale, con altri, è stato collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi dell’art. 65, comma 9, del D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 490.

In sostanza, a delucidazione del nucleo fondamentale in cui si risolve il ricorso, il ricorrente, in quanto appartenente ai ruoli normali della Marina Militare, non già pone in discussione l’istituto della aspettativa per riduzione quadri (ARQ) in sé considerato, di cui infatti non si contesta la ratio tesa a far fronte alla necessità di eliminare dai ruoli della dirigenza le eccedenze rispetto agli organici di diritto (il tutto sulla base di una serie di complessi criteri, neppure questi oggetto di specifica contestazione, miranti di volta in volta ad individuare i soggetti da collocare in aspettativa nei gradi di generale e colonnello ed equivalenti (art. 7 L. n. 804/73 e successive modifiche ed integrazioni), quanto piuttosto pone la sua attenzione esclusivamente sul fatto che la P.A., in applicazione della disciplina normativa vigente, ed in particolar modo della disposizione sopra citata di cui all’art. 65, comma 9 del D.L.vo n. 490/97, non ha ritenuto, come invece a suo giudizio avrebbe dovuto, di dover dare la precedenza, nell’individuazione dei soggetti da collocare in aspettativa per riduzione quadri, agli ufficiali dei ruoli speciali.

Sostiene infatti parte ricorrente che la maggiore severità nella selezione degli ufficiali dei ruoli normali rispetto a quella prevista per i ruoli speciali (frequenza di quattro anni nell’Accademia militare, altresì con conseguimento obbligatorio della laurea in Ingegneria navale, per il corpo del genio navale, cui corrisponde la possibilità di avanzamento fino ad Ufficiale Ammiraglio, mentre invece ai ruoli speciali si accede direttamente per concorso e la relativa carriera si arresta al grado di capitano di vascello) avrebbe dovuto comportare la salvaguardia, a parità di grado, della posizione detenuta dagli ufficiali dei ruoli normali, in quanto, si dice, “su di essi le Forze Armate hanno maggiormente investito in termini di formazione”: in pratica avrebbe dovuto comportare la necessità di dare la precedenza, nell’individuazione dei soggetti da collocare in aspettativa, a parità di grado, degli ufficiali appartenenti ai suddetti ruoli speciali.

La disposizione di cui sopra così recita, per quel che qui interessa:

“Qualora si determinino eccedenze in più ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano”.

Premesso che il ricorrente imputa direttamente alla norma in esame il pregiudizio del quale si duole, denunciandone l’incompatibilità con il “sistema” nella parte in cui non prevede in via prioritaria il collocamento in aspettativa degli ufficiali dei ruoli speciali, in proposito sollevando specificamente questione di incostituzionalità della norma stessa per violazione dell’art. 97 della Costituzione, ritiene il Collegio di non poter condividere le conclusioni cui si vorrebbe pervenire.

Non appare infatti convincente l’assunto di fondo da cui sembra muovere il ricorrente, secondo il quale nell’ambito di ciascuna Forza Armata l’individuazione dei soggetti da collocare in aspettativa dovrebbe essere fatta, secondo il tenore del succitato art. 65, senza distinguere tra ruoli normali e speciali, e cioè considerando questi e quelli in un unico gruppo indistinto. Al di là dell’equivocità dell’espressione usata dal legislatore (“più ruoli”, al plurale), infatti, sembra determinante osservare che l’individuazione degli ufficiali da collocare in aspettativa non può, secondo la ratio legis, quantificarsi se non in stretta relazione e necessariamente con riguardo esclusivo alla consistenza del ruolo di rispettiva appartenenza, secondo un operazione elementare di sottrazione del numero previsto dai rispettivi organici dal numero dei soggetti in servizio, con il risultato che la differenza indica il numero dei soggetti in eccedenza“da sacrificare”: dal che consegue ovviamente che altrettanto rigorosamente, nell’ambito di ciascun ruolo, separato dagli altri, devono essere individuati, in base ai criteri previsti di cui è fatto cenno in precedenza, i soggetti eccedenti in questione, senza possibilità logica di alcuna commistione tra un ruolo e l’altro, dato che ciò significherebbe, a parità di grado e/o anzianità, così come il ricorrente mostra di intendere la norma, dare la precedenza ai più anziani di grado o di età a prescindere dai ruoli di appartenenza, come se questi non esistessero.

Ma se questa è l’interpretazione da dare alla norma, nel senso cioè che i destinatari della ratio legis che impone il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri vanno individuati separatamente per ciascuno dei ruoli in cui si articolano le diverse Forze Armate, appare evidente l’impossibilità logica di seguire la tesi del ricorrente, dato che , se si dovesse, come si vorrebbe, prelevare i soggetti da sacrificare in via prioritaria nell’ambito dei ruoli speciali, a parità di grado e/o di anzianità, non solo verrebbe meno l’autonomia di ciascuno dei distinti ruoli, ma, soprattutto, si arriverebbe al risultato assurdo che le eccedenze dei ruoli normali non verrebbero eliminate o comunque verrebbero eliminate soltanto in parte e forse non mai eliminate del tutto, mentre per contro e specularmente si verrebbero a trovare sotto organico i ruoli speciali.

In definitiva la disposizione in esame, una volta interpretata nel modo che si è detto, e cioè come rispettosa della autonomia dei singoli ruoli, normali o speciali che siano, ciascuno dei quali deve distintamente essere depurato delle eccedenze venutesi a formare nel suo interno, appare all’evidenza manifestamente immune dalla dedotta incostituzionalità, una volta ammessa, come si ammette, l’incensurabilità di una disciplina normativa volta a far venir meno nei ruoli della dirigenza militare le eccedenze per varie ragioni venutesi a verificare rispetto agli organici di diritto.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti..

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