TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-01, n. 202007517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-01, n. 202007517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007517
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 07517/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03305/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3305 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati G C e G C, con domicilio eletto presso il Primo, in Roma, viale Parioli n. 55;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n.12;



per l'annullamento

del decreto ministeriale n. 478/III-9/2009 del 22 dicembre 2009;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 26 giugno 2020 il dott. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 919 del 29 aprile 2008 (definitiva il 4 dicembre 2008 a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione), la Corte d’Appello di Ancona condannava il Ricorrente, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, alla pena di mesi otto di reclusione per “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ” in relazione al delitto di “ -OMISSIS- ”.

Con nota del 27 luglio 2009, l’Ufficiale Inquirente, incaricato ex art. 65 della L. n. 599/1954 dal Comando Interregionale Carabinieri “ -OMISSIS- ” di procedere ad inchiesta formale tesa all’accertamento dei presupposti per l’applicazione di una sanzione disciplinare di stato, contestava al Ricorrente (al momento assente dal servizio poiché in licenza di convalescenza) la condotta consistente nell’aver sottoposto “ la -OMISSIS-, da lui redatta, alla firma del proprio comandante di stazione che, -OMISSIS- ”, ritenendo che, in tale occasione, avesse “ -OMISSIS-, in palese -OMISSIS- ”.

Con il medesimo atto il Ricorrente veniva invitato a presentarsi presso il proprio Comando Provinciale il 6 agosto successivo per prendere visione degli atti.

In data 28 luglio 2009 il Ricorrente, visitato da personale sanitario dell’ASUR -OMISSIS- 12, veniva riscontrato affetto da -OMISSIS-e ritenuto bisognevole di giorni 15 di riposo.

Il successivo 31 luglio lo stato di indisposizione del Ricorrente veniva certificato, altresì, dai servizi sanitari della Legione Carabinieri -OMISSIS-.

In data 4 agosto 2009, l’ASUR -OMISSIS- 12 certificava che il Ricorrente era affetto da “ -OMISSIS- ” e consigliava ulteriori 30 giorni di riposo.

Con nota del 6 agosto 2009, il Ricorrente comunicava al Comando Legione l’impossibilità di presentarsi perché “ -OMISSIS- ”.

In data 2 settembre 2009 l’ASUR 12 confermava la patologia già certificata prescrivendo ulteriori giorni 30 di riposo.

Con nota del 5 settembre 2009, il Comando Legione comunicava al Ricorrente l’avvenuta nomina della Commissione di disciplina.

Il giorno 11 settembre 2009, l’ASUR 12 confermava la persistenza delle condizioni di salute del Ricorrente già rilevate, precisando che la partecipazione dello stesso alle sedute della Commissione disciplinare avrebbe potuto aggravarne “ -OMISSIS- ”.

Con nota del 12 settembre 2009, il Ricorrente, richiamando la già citata documentazione medica, rappresentava all’Amministrazione che non era “ -OMISSIS- ” e, per tale ragione, chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare per legittimo impedimento.

Con nota del 16 settembre 2009, il Presidente della Commissione respingeva l’istanza.

In data 17 settembre 2009, il Ricorrente si sottoponeva a visita presso la Commissione Medico Ospedaliera di -OMISSIS-che lo dichiarava non idoneo al servizio per giorni 90: esito rinnovato a cura della medesima CMO il 17 dicembre 2009.

In data 4 novembre 2009 il Ricorrente, richiamata la propria situazione sanitaria (citando i suesposti referti), rappresentava “ il proprio legittimo impedimento alla parte partecipazione al procedimento disciplinare ”.

Il Presidente della Commissione, con nota del 7 novembre 2009, comunicava al Ricorrente che non riteneva vi fossero “ in atto i presupposti previsti per sospendente l’iter procedurale amministrativo ” richiamando la “ Guida tecnica – Norme e procedure disciplinari ” 2^ edizione, anno 2008 del Ministero della Difesa, approvata il 10 giugno 2008,

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