TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-01-16, n. 201700084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-01-16, n. 201700084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700084
Data del deposito : 16 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2017

N. 00084/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01115/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2016, proposto da:
S F, rappresentato e difeso dall’avv. R C (che agisce anche in proprio), con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via San Pio V, 20;

contro

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza della Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, n. 637/2015 del 6/10/15, munita di formula esecutiva il 15/10/15, avverso la quale non è stato proposto ricorso per Cassazione, con la quale la Corte d’Appello ha confermato la sentenza n. 525/2015 del 16/3/2015 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui la Croce Rossa Italiana veniva condannata a pagare al ricorrente l’importo di Euro 14.080,56 oltre ad interessi legali, nonché a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquidava in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA, e successive occorrende, con distrazione in favore dell’avvocato anticipatario, condannando l’appellante a rimborsare all’appellato le spese del grado, liquidate in Euro 3.000,00, comprensivi di rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana è stato sottoposto alla procedura concorsuale di cui all’art. 4, commi 2-ss., del d.lgs. n. 178 del 2012, per il ripiano dell’indebitamento maturato dall’ente in data anteriore al 31 dicembre 2011;

Ritenuto che:

la procedura liquidatoria prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 178 del 2012 costituisce una procedura concorsuale peculiare, regolata soltanto in via residuale dalla norme sulla liquidazione coatta amministrativa, nella quale si costituisce in capo all’ente debitore un patrimonio separato con vincolo di destinazione, dove le risorse iscritte in gestione separata non possono essere destinate a finalità diverse dal soddisfacimento dei crediti ammessi alla massa passiva;

tale sistema risponde alla volontà del legislatore di assicurare il pagamento dei debiti anteriori al 31 dicembre 2011 nell’ambito di una procedura unitaria, tesa a contemperare le esigenze di tutela dei creditori con le esigenze di bilancio dell’amministrazione;

la funzione liquidatoria concorsuale è assicurata dalla previsione del divieto di azioni esecutive, di atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria o presso terzi, divieto sancito a pena di nullità di tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti ed operante fino alla conclusione della procedura concorsuale di cui all’art. 4 del decreto;

tale divieto preclude, in specie, le azioni di ottemperanza promosse dai creditori particolari dell’ente debitore per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, attesa l’identità di funzione tra il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ed il rimedio dell’esecuzione forzata nel processo civile;

il divieto deve intendersi esteso, a fortiori, alle azioni esecutive promosse per i crediti sorti in momento successivo al 31 dicembre 2011, che non potrebbero trovare soddisfazione anticipata rispetto alla massa confluita nella procedura liquidatoria prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 178 del 2012;

Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare inammissibile il ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 178 del 2012;

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