TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400048
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00048/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2023, proposto da
V G, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A T, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



nei confronti

Talassa S.p.A., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della ordinanza n. 113 datata 16 MARZO 2023 (prot. 19396 del 28/03/2023) a firma del Dirigente del settore urbanistica-edilizia-ambiente del Comune di Ostuni, con la quale è stata ingiunta la demolizione (art.31, D.P.R. 380/2001) - ed il ripristino dello stato dei luoghi (art.167, D.lgs 42/2004) - di un manufatto realizzato in C.da Montanaro nel camping villaggio così detto “Cala dei Ginepri” (mappale 52, p.lla 1902), in area asseritamente quanto genericamente "sottoposta a vincolo paesaggistico", asseritamente consistente in una "struttura finalizzata ad essere utilizzata come unità abitativa" realizzata in assenza di permesso di costruire ex art. 10 D.Lgs. 42/2004; struttura identificata e rappresentata esclusivamente attraverso le fotografie contenute nel “fascicolo fotografico B.96”, facente parte del rapporto di Polizia locale prot.n.75864 del 13.11.2022, che pure si impugna con il ricorso;

nonché di tutti gli atti e provvedimenti – ancorché non conosciuti al momento - comunque connessi e collegati ai provvedimenti impugnati e/o comunque lesivi degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ostuni e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il sig. Gorga Venanzio ha agito dinanzia questo TAR per l’annullamento, previa sospensioone dell’efficacia, dell’ordinanza n. 113 del 16.03.2023- prot. n. 19396 del 28.3.2023, ritirata in data 13.04.2023, con cui il Dirigente p.t. del Settore Urbanistica Edilizia ed Ambiente del Comune di Ostuni ha ordinato la demolizione della “ struttura finalizzata ad essere utilizzata come unità abitativa” ed il ripristino dello stato dei luoghi e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale ivi inclusa la nota prot. n. 75864 del 13.11.2022.

A sostegno del gravame ha articolato i seguenti motivi:

1)difetto di motivazione e violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Violazione e malgoverno dell’art. 10, in relazione all’art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 17, comma 4, L.R. 11/1999 e dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità

2)violazione e malgoverno dell’art. 10, in relazione all’art. 3, comma 1, lett. e.5)del D.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 17, comma 4, L.R. 11/1999 e dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, irragionevolezza e violazione del legittimo affidamento del cittadino nella pregressa e consolidata attività amministrativa comunale.

3)violazione e malgoverno dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza istruttoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità.

In data 16.06.2023il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Province di Brindisi e Lecce si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

In data 30.06.2023 il Comune di Ostuni si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e diritto.

La società Talassa spa, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 21.06.2023, questo T.A.R., in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, con ordinanza n. 341 del 23.07.2023: “ ritenuto che, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra – e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento in sede di merito” , ha sospeso l’efficacia del gravato ordine di demolizione, fissando per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 10.01.2024.

Le parti hanno ribadito le proprie difese mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, del c.p.a

All’udienza pubblica del 10.01.2024 la causa è stata introitata in decisione.

La vicenda di causa inerisce la realizzazione di una serie di strutture - case mobili, ivi inclusa quella dei ricorrenti, destinate ad uso abitativo, prive di titolo edilizio, in agro di Ostuni, C.da Montanaro, nel camping villaggio turistico “Cala

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