TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-06-08, n. 201105050

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-06-08, n. 201105050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201105050
Data del deposito : 8 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11201/2010 REG.RIC.

N. 05050/2011 REG.PROV.COLL.

N. 11201/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11201 del 2010, proposto da:
C C, M T C, R D Mche, R D Mche, A F, I M, T M, E O, A P, R P, G S, O S, O V, Orfanotrofio della Divina Provvidenza, Azienda Agricola Rosetto, tutti rappresentati e difesi dall'avv. A V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marina Imbellone, in Roma, largo Argentina n. 11;

contro

Comune di Viterbo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gesualdo Pala, con domicilio eletto presso Roberto Venettoni, in Roma, via Cesare Fracassini n. 18;

per l'annullamento

SILENZIO-RIFIUTO SULL'ATTO DI DIFFIDA ALLA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA PER LA STRAORDINARIA GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO STRADALE "PRIMOMO STERPARELLE"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 il cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che è in atti la deliberazione G.C. n. 189 del 29.4.2011 con la quale l’amministrazione comunale ha accettato la rinuncia al ricorso introduttivo del presente giudizio notificato a cura dei ricorrenti;

Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Considerato che, con l’istanza integrativa del 14.4.2011, il difensore dei ricorrenti ha precisato che “… è consequenziale il pagamento delle spese da parte del rinunziante in favore della parte accettante …”;

Considerato che è in atti la deliberazione G.C. n. 609 del 17.12.2010, con la quale, congiuntamente all’autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio, è stato disposto il pagamento al difensore di euro 1.248,00 IVA e CPA compresi;

Considerato che, pertanto, su accordo delle parti, si dispone la condanna dei ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’amministrazione comunale resistente nella misura di cui in precedenza;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi