TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2011-05-19, n. 201100265
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N. 00265/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00458/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2011, proposto da:
F F, rappresentato e difeso dagli avv. A M, O M, con domicilio eletto presso A M in Cosenza, c.so Luigi Fera, 108;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore;Prefetto di Cosenza;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO N.5572/2011 CON IL QUALE SI FA DIVIETO DI DETENERE ARMI E MUNIZIONI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, all’esito di una sommaria delibazione, che il provvedimento non risulta adeguatamente motivato, con riferimento, in particolare, al fatto dell’omessa custodia dell’arma;
che sussiste il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile in ragione della natura dell’attività esercitata dal ricorrente.