TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-01-20, n. 202000042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-01-20, n. 202000042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000042
Data del deposito : 20 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2020

N. 00042/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00889/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi, è per legge domiciliato;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero della Salute sulla domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alle leggi n. 222/ 2007 e 244/2007;

per la declaratoria

dell'obbligo di provvedere in via definitiva, da parte del Ministero della Salute, sulla medesima adesione, entro il termine di 30 giorni, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso in cui l'inerzia si protragga;

per il riconoscimento

di un risarcimento e/o di un indennizzo per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento 13-06-21" href="/norms/laws/itatextzdiicn0qt10rfg/articles/itaart1jk34nazp5e6h8o?version=463d6cb9-dcd3-5f67-89db-7cd87fe6171c::LRF23AB52EA471C8C8497F::2013-06-21">ex art. 2 bis comma 1, 1bis ex lege 241/1990 o comunque per il ritardo procedimentale accumulato dall'Amministrazione intimata nella misura che sarà accertata in corso di causa o, subordinatamente, nella misura che sarà determinata equitativamente dal Collegio;

nonché, a seguito di motivi aggiunti depositati il 19 aprile 2019,

per l’annullamento, previa sospensione cautelare,

della comunicazione Prot.0000511–P–05/02/2019, avente ad oggetto " Transazioni di cui alle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 -OMISSIS- – RIDAB prot. n. 4148 del 16.1.2010 ” con cui si informava il ricorrente che, “ con riferimento alla domanda di adesione indicata in oggetto, per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni si comunica che la predetta domanda non è accoglibile, in quanto risulta essere decorso il termine di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 4 maggio 2012 – conformemente a quanto ritenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato nel parere reso a seguito della formale richiesta dello scrivente – considerato che, allo stato, non risulta esservi un atto interruttivo del termine di prescrizione ”;

per quanto occorrer possa,

del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, avente ad oggetto “ Richiesta di parere in merito alla definizione della procedura transattiva di cui alle legge n. 222 del 29.11.2007 e n. 244 del 31.12.2007 – -OMISSIS- ”, di cui si è avuto notizia soltanto in data 26.3.2019, in quanto depositato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce nell'ambito del presente giudizio in vista della Camera di Consiglio del 27 marzo 2019,

nonché di tutti gli eventuali ulteriori atti connessi, anche non noti, se e nella misura in cui risultino pregiudizievoli per le ragioni del ricorrente;

per l'accertamento del diritto

di addivenire alla stipula della transazione ex lege 222/2007 e 244/2007 con il Ministero della Salute;

per il riconoscimento del diritto

all'indennizzo ex art. 2 bis legge 241/1990, ritardo accumulato nella definizione del procedimento amministrativo, durato dal 16 gennaio 2010 al 5 febbraio 2019;

per il risarcimento dei danni, subiti e subendi, in conseguenza

a) del ritardo accumulato nella definizione del procedimento amministrativo, durato dal 16 gennaio 2010 al 5 febbraio 2019 (ex art.2 bis legge 241/1990);

b) della lesione dell'affidamento, ingenerato in capo al ricorrente, nella positiva conclusione dell'iter transattivo;

c) della perdita di chances rappresentata, a causa del tardivo ed ingiustificato provvedimento di non ammissione alla successiva fase di stipula della transazione, dalla sopravvenuta impossibilità di accedere al beneficio della c.d. “ equa riparazione ” di cui all'art. 27 bis del decreto legge 24.6.2014, n. 90, convertito dalla legge 11.8.2014, n.114 il cui termine per l'accettazione, originariamente fissato al 31 dicembre 2017, era stato prorogato al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 1 comma 1141, lettera a) della legge 27.12.2017, n. 205;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori avv. S. Lazzarini per il ricorrente e avv. dello Stato M. G. Invitto per il Ministero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’art. 33 commi 1 e 2 del Decreto Legge 159/2007, convertito in Legge 222/2007 e l’art. 2 commi 361 e 362 L. 244/2007 approntavano le risorse finanziarie per la definizione in via transattiva delle controversie risarcitorie instaurate dai soggetti danneggiati da emotrasfusione, appartenenti alle categorie contestualmente individuate (talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie).

Il Decreto Ministeriale 28 aprile 2009 n. 132 individuava i presupposti per accedere allo strumento transattivo, costituiti da: I) domanda risarcitoria proposta entro il 1° gennaio 2008, e giudizio ancora pendente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 1);
II) esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera (art. 2 comma 1 lettera “a”);
III) sussistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza (7d5-e214bcea4f86::LR48CEE9DA6BD023886095::2019-12-31">art. 2 comma 1 lettera “b”).

Il medesimo decreto 132/2009 prevedeva, all’art. 3, i criteri per la quantificazione delle somme delle quali le singole transazioni avrebbero dovuto prevedere il pagamento in favore del danneggiato e, all’art. 6, che gli schemi transattivi definiti dal Ministero avrebbero dovuto essere sottoposti al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

L’art. 2 comma 2 del D.M. 132/2009 richiamava il limite della prescrizione, stabilendo che: “ 2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto ”.

In attuazione di tale ultima disposizione, l’art. 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 4 maggio 2012 n. 61889 introduceva i seguenti limiti di carattere temporale: “1 . In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del regolamento i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze, entro il 19 gennaio 2010, per le quali: a) non siano decorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, ovvero tra la eventuale data antecedente rispetto alla quale risulti - in base ai criteri di cui all'allegato 6 al presente decreto - già documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione, da parte dei danneggiati viventi;
b) non siano decorsi più di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell'atto di citazione da parte degli eredi dei danneggiati deceduti;
c) non sia già intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione
”.

2. Oltre a quanto sopra indicato, a tutela dei soggetti danneggiati da emotrasfusione, in possesso dei requisiti di cui al D.M. 132/2009, ma per i quali fossero decorsi i termini di cui all’art. 5 comma 1 D.M. 61889/2012, con conseguente impossibilità di accedere alla definizione transattiva, l’art. 27-bis D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 attribuiva, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata in misura compresa tra €. 20.000 ed €. 100.000, da corrispondersi condizionatamente alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, rispetto alle quali l’equa riparazione veniva quindi posta in rapporto di rigida alternatività.

In virtù dell’art. 27-bis comma 1 D.L. 90/2014, come modificato dalla L. 205/2017, il termine ultimo per la liquidazione degli importi da corrispondersi a titolo di equa riparazione veniva fissato nel 31 dicembre 2018.

3. -OMISSIS-, talassemico (e dunque facente parte delle categorie interessate dalla normativa sopra indicata), in seguito a trasfusione di sangue infetto, all’età di sette anni, contraeva le seguenti patologie: infezione da HIV e anti-HCV positiva.

Per tale ragione, lo stesso interveniva (atto di intervento del 2 maggio 2007) nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, causa R.G. 85134/2005, chiedendo, congiuntamente agli attori principali e agli altri intervenienti, la condanna generica del Ministero della Salute al risarcimento del danno da emotrasfusione che lo stesso aveva subìto. La domanda veniva accolta con la sentenza n. 19054 del 29 settembre 2014, poi appellata dal Ministero della Salute (il relativo processo è ancora pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, R.G. 233/2015).

Con istanza protocollata in data 16 gennaio 2010, preceduta dalla manifestazione d’intenti del 26 novembre 2009, il -OMISSIS- chiedeva di aderire alla definizione transattiva contemplata dal D.M. 132/2009.

4. Con nota prot. 349 in data 10 ottobre 2014 del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio con la sentenza n. 1682/2012 (resa inter alia e, tra gli altri, nei confronti di alcune associazioni di talassemici della Provincia di Lecce), il Ministero della Salute comunicava ad -OMISSIS- che: “ la domanda di adesione presentata in data 16 gennaio 2010 rientra in quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 4 maggio 2012 per l’applicazione dei moduli transattivi ”.

5. Stante l’assenza di ulteriori successive comunicazioni, il -OMISSIS-, con l’atto introduttivo del presente giudizio, agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per chiedere che, accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di transazione da parte del ricorrente, la p.a. venisse condannata alla conclusione del procedimento entro 30 giorni, con contestuale nomina di Commissario ad acta per il caso di inosservanza del termine eventualmente assegnato. Il -OMISSIS- proponeva altresì contestuale domanda di risarcimento del danno da ritardo, subìto a causa della protratta inerzia del Ministero, e della corresponsione dell’indennizzo ex art. 2 bis L. 241/1990.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, chiedendo la reiezione del ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sebbene ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 1788 del 27 novembre 2018 il Collegio onerava l’Avvocatura dello Stato della produzione di una relazione di chiarimenti in ordine all’inosservanza del termine prescritto per la conclusione del procedimento sull’istanza del -OMISSIS-.

6. Con nota acquisita al protocollo del Ministero della Salute al numero 25370 del 16 gennaio 2019, l’Avvocatura dello Stato rendeva parere negativo alla sottoscrizione della transazione con -OMISSIS-, nei seguenti termini: “ Si esprime, allo stato, parere sfavorevole all’ulteriore corso della procedura transattiva nei confronti del nominato in oggetto, tenuto conto che la parte danneggiata ha instaurato l’azione di risarcimento dei danni dopo oltre cinque anni dalla data della domanda di indennizzo, e quindi oltre il termine stabilito dall’art. 5, comma 1, del decreto 4 maggio 2012 sopra specificato e non risulta che abbia mai interrotto il decorso di tale termine con altre diffide ”. Quanto precede veniva affermato con riferimento al verbale della C.M.O. di Taranto che, già in data 23 gennaio 1993, aveva accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni cui il ricorrente era stato sottoposto e le patologie dallo stesso contratte, “ sicché la istanza amministrativa deve essere stata presentata prima di quella data;
ha instaurato un giudizio di risarcimento davanti al Tribunale di Roma in data 2.5.2007, non rispettando il termine di 5 anni, prescritto dall’art. 5, comma 1, del D.M. 4 maggio 2012
”.

Sulla scorta di tale parere il Ministero della Salute, con proprio atto prot. n. 511 del 5 febbraio 2019 comunicava al -OMISSIS- che: “ In riferimento alla domanda di adesione alla procedura transattiva indicata in oggetto, si comunica che la predetta istanza non è accoglibile, in quanto risulta essere decorso il termine di cui all’art. 5 comma 1, lettera a) del D.M. 4 maggio 2012 – conformemente a quanto ritenuto dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere reso a seguito della formale richiesta dello scrivente – considerato che allo stato non risulta esservi un atto interruttivo del termine di prescrizione ”.

7. Avverso i suddetti atti -OMISSIS- proponeva ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia in sede cautelare, per i seguenti motivi: 1) “ Violazione degli artt. 3 comma 4, 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990 ”, col quale contestava l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
2) “ Incompetenza – Violazione del principio di legalità – Elusione di giudicato di ottemperanza ”, ove si affermava che il -OMISSIS- era già stato ammesso alla stipula della transazione con la comunicazione prot. 349 del 10 ottobre 2014 del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dunque non avrebbe potuto successivamente esserne escluso dal Ministero;
3) “ Violazione dell’art. 1 comma 1 legge 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e del giusto procedimento amministrativo – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà ”, ove si deduceva che l’eventuale effetto preclusivo della prescrizione avrebbe dovuto essere comunicato al -OMISSIS- nel 2014, e non oltre 4 anni dopo, nel 2019;
4) “ Violazione dell’art. 1 comma 2 legge 241/1990 e del divieto di aggravio del procedimento – Elusione del parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, reso all’esito dell’adunanza del 19 febbraio 2009 (n. Sez. 3743 /2008) ”, volto a rilevare come il Commissario ad acta avesse richiesto all’Avvocatura un semplice visto di carattere formale, e come la stessa non potesse pertanto rendere un vero e proprio parere nel merito della stipula;
5) “ Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto. Illogicità e irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dei principi sostanziali e processuali in materia di prescrizione – Violazione e falsa applicazione del D.M.

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