TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-12-03, n. 202421814
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2024
N. 21814/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05558/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2018, proposto da
P M S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti M A P, G F, M A P, L S ed E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti M A P e M A P in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 100856 del 07 febbraio 2018;
- di ogni altro provvedimento a questo annesso, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Sbarra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 09/04/2018 (depositato il 08/05/2018) P M S.p.A. ha chiesto l’annullamento del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 100856 del 07 febbraio 2018, con il quale è stato parzialmente annullato il decreto direttoriale n. 95254 del 08/04/2016 di approvazione del programma per crisi aziendale dovuta ad evento improvviso ed imprevisto della predetta società con sede in Jesi – Ancona limitatamente a n. 31 lavoratori per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, nonché di ogni altro provvedimento a questo annesso, connesso, presupposto o consequenziale.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
i. “Eccesso di potere. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. carenza di istruttoria. Errata applicazione dell’art. 32 d. lgs n.81/2015. Illogicità manifesta. Violazione di legge. Violazione dell’art. 2, comma 1, lett b) del d. m. 94033/2016 del MLPS” – laddove il Ministero, nell’individuare a base del suo provvedimento le due ipotesi del ricorso al lavoro straordinario e del ricorso alla somministrazione, richiama le disposizioni di cui agli artt. 20 e 32 d.lgs. n. 81/2015, che non troverebbero, tuttavia, applicazione al caso di specie (regolato, diversamente, dall’art. 32 del d.lgs. 148/2015);
ii. “Eccesso di potere per insufficiente, incongrua ed illogica motivazione” – in quanto il Ministero avrebbe imputato alla Pieralisi la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 32 d.lgs. 81/2015 senza specificare in alcun modo i profili di questa inadempienza.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Ispettorato