TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-10, n. 202101619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-10, n. 202101619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101619
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 01619/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2021, proposto da
Dea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C R, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R P B, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N M, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, riguardante un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lesina (FG) della potenza di 12 MW;

nonché

per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori avv. C R, N M e R P B;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe, la società Dea s.r.l. ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione ad una richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, riguardante un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lesina (FG) della potenza di 12 MW;

Rilevato che, con nota prot. n. 4638 del 5.5.2021, impugnata dall’odierna ricorrente con separato ricorso avente R.G. n. 695/2021, la Regione Puglia ha provveduto espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica in esame, chiarendo la propria posizione amministrativa sulla fattispecie oggetto di causa;

Considerato che, in virtù di quanto sopra, alla data di presentazione del ricorso (1.7.2021) non sussisteva più un silenzio inadempimento della Regione Puglia di cui si potesse far eventualmente constare l’illegittimità e che, di conseguenza, la presente iniziativa giurisdizionale risultava e risulta priva del suo principale presupposto sostanziale e processuale;

Considerato, da ultimo, che le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della pronuncia in mero rito cui si è giunti e, comunque, della minima attività processuale svolta;

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