TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-09-13, n. 201300626
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00626/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00144/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 1998, proposto da:
G V, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Buonassisi, con domicilio eletto presso Avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;
contro
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua del decreto di vincolo ex l.n.1089/1939, relativo all’intero edificio identificato con la particella numero 1425 del Comune di Fano (Palazzo Bracci), della relativa Relazione Storico-Artistica e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente che, con l’impugnato decreto, è stato sottoposto al vincolo ex legge 1089/39 l’intero edificio identificato con la particella numero 1425 del Comune di Fano (Palazzo Bracci).
La ricorrente è proprietaria dell’appartamento al sub 10 della suddetta particella.
La ricorrente contesta il decreto di vincolo nella parte in cui esclude esplicitamente la possibilità, per i proprietari, di usufruire delle agevolazioni fiscali previste in materia.
Nell’unico e articolato motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 3 della legge 241/90, del DPR 601/73 e della legge 512/82, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili. Afferma, difatti, che tutte le disposizioni che prevedono agevolazioni di tipo fiscale per immobili vincolati fanno riferimento agli immobili medesimi nella loro unità, per cui l’apposizione del vincolo sarebbe del tutto inscindibile dal godimento delle relative agevolazioni.
Le amministrazioni resistenti non si sono costituite,
Con ordinanza n. 106 del 25.2.1998, è stata respinta l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 9.5.2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato. Difatti, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente per cui, nel decreto che appone il vincolo di particolare interesse storico e artistico ex legge 1089/39, non sia possibile effettuare una separazione tra la parte esterna e la parte interna dell’edificio, dato che, in tutta evidenza, la parte esterna dell’edificio può essere rimasta intatta o, comunque, di particolare interesse mentre quella interna può essere stata interessata da maggiori cambiamenti. Nella relazione storico-artistica allegata al decreto impugnato la motivazione dell’apposizione di vincolo solo sulla parte esterna dell’edificio è riportata con chiarezza, ove si afferma, con particolare riferimento alla parte di proprietà della ricorrente, “che era stata interessata da lavori di trasformazione, per la sola parte interna, che ne avevano alterato in maniera definitiva gli eventuali caratteri monumentali originari”. Ne consegue, ad avviso del collegio, la correttezza dalla scelta dell’amministrazione di sottoporre a vincolo, per la proprietà della ricorrente, solo la parte esterna dell’edificio, per cui né il vincolo né le agevolazioni previste per immobili vincolati si estendono all’appartamento sito al suo interno. Non è altresì presente alcun deficit di motivazione nell’impugnato decreto in quanto, per costante giurisprudenza, è proprio nella relazione storico-artistica che vengono individuate le motivazioni e le esatte modalità di vincolo.
Per quanto sopra, i provvedimenti impugnati sono immuni dalle censure dedotte. Ne consegue l’infondatezza del ricorso.
In considerazione della particolarità della fattispecie, le spese possono essere compensate.