TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-01-04, n. 201700092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-01-04, n. 201700092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700092
Data del deposito : 4 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2017

N. 00092/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10270/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10270 del 2016, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avvocato Andreina Scognamiglio C.F. SCGNRN59C57F839E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 326;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Eutelia S.p.a. in A.S., in persona dei Commissari Straordinari p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Fiorucci C.F. FRCSRA68M71G478U, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Per la condanna del Ministero convenuto all'esibizione dei seguenti documenti, previo annullamento del provvedimento del 18 luglio 2016, prot. 0237132:

a) relazioni periodiche dei Commissari straordinari, con relativi allegati, e rapporti del Comitato di sorveglianza, dai quali risultino gli accantonamenti di legge a favore degli opponenti allo stato passivo ed il rendiconto delle spese di gestione della procedura liquidate in prededuzione;

b) provvedimenti che fissano i compensi dei Commissari straordinari e dei relativi bonifici;

c) libro verbali dei commissari e del comitato di sorveglianza per quanto attiene alle delibere di spese in prededuzione e correlati accantonamenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc Eutelia Spa in A.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 la dott.ssa M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente in epigrafe meglio generalizzato impugna il diniego del MISE all’accesso agli atti della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 30 D.Lgs 270/99 disposta nei confronti di Eutelia S.p.a. con decreto del Tribunale di Arezzo del 14.07.2010, in seguito alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Premette in fatto che:

- con sentenza n. 8603/2012, impugnata dai Commissari straordinari e confermata in grado di appello, il Tribunale di Roma ha accertato la nullità della cessione del contratto di lavoro del sig. S M da Eutelia alla società Agile S.r.l., attuato tramite il trasferimento del ramo di azienda IT della società Eutelia S.p.a. alla società Agile S.r.l. avvenuto in data 15 giugno 2009, ha dichiarato che lo stesso dovesse essere considerato ad ogni effetto dipendente di Eutelia anche per il periodo successivo al 15 giugno 2009, ed ha condannato Eutelia alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro;

- successivamente alla reintegra, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, il sig. M si è rivolto ad Eutelia in a.s. per chiedere il pagamento delle retribuzioni e delle relative contribuzioni INPS. Tale richiesta non è stata tuttavia evasa in quanto, secondo i Commissari, avrebbe dovuto essere formulata antecedentemente allo spirare del termine di un anno dalla chiusura dello stato passivo della società;

- la domanda di ammissione tardiva al passivo di Eutelia, presentata dal M, è stata respinta in prima istanza dal Tribunale di Arezzo con decreto del 13 maggio 2015, che tuttavia risulta essere stato impugnato con ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Arezzo;

- con istanza di accesso agli atti presentata nei confronti del MISE – che esercita la vigilanza sulla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 37 D.Lgs 270/99 – il ricorrente ha chiesto gli atti in epigrafe indicati;

- il MISE riscontrava negativamente l’istanza, con nota del 18 luglio 2016, ravvisando l’assenza, in capo al ricorrente, di un interesse concreto ed attuale all’ostensione in quanto “non risulta essere, allo stato, creditore di Eutelia essendo, per quanto rappresentato, pendente innanzi al Tribunale di Arezzo un ricorso in opposizione allo stato passivo…e la pendenza dei gravami di legge non può legittimare …la richiesta di accesso alla documentazione amministrativa nell’ottica della tutela dell’aspettativa al riparto”.

Si costituivano il MISE e la società controinteressata Eutelia in a.s. depositando memorie e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nell’udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. b) e 24, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il ricorso è in parte fondato.

Occorre premettere che la procedura in esame ha carattere e natura di attività di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti della L. 241/90. A riguardo non può non sottolinearsi la peculiarità della procedura di amministrazione straordinaria, rispetto alle comuni procedure concorsuali, per le finalità “pubblicistiche” da cui risulta caratterizzata. Infatti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 08/07/1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), “1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie ad essi affidate.

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