TAR Bologna, sez. II, sentenza 2011-09-26, n. 201100670

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2011-09-26, n. 201100670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201100670
Data del deposito : 26 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00974/1998 REG.RIC.

N. 00670/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00974/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 1998, proposto da:
V R, rappresentata e difesa dagli avv. P G D e C S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S N, in Bologna, viale Filopanti n. 4;

contro

Ministero della Istruzione dell’Università e della Ricerca (già della Pubblica Istruzione) Provveditorato agli Studi di Forli', Direzione Didattica di Bertinoro, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

F A, non costituita in giudizio;

per ottenere

l’accertamento del diritto della ricorrente a percepire la retribuzione per l’intero periodo di assenza e per il successivo periodo in cui avrebbe dovuto riprendere il servizio a norma del C.C.N.L., con conseguente condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento delle somme a tale titolo dovute, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva depositata dalla ricorrente il 8/1/2011;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011, il dott. U G e udito, per la ricorrente, il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia concerne l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente – responsabile amministrativo in servizio presso la Direzione Didattica di Bertinoro con contratto a tempo determinato (periodo 25/1/1996 – 25/1/1997) - a percepire la retribuzione per l’intera durata del periodo di assenza dal servizio e per il successivo periodo in cui avrebbe dovuto riprendere servizio a norma del C.C.N.L.

L’interessata rileva di avere presentato con successo ben 2 ricorsi alla Commissione ricorsi avverso la nomina della collega al suo posto ed avverso il mancato riconoscimento economico e giuridico del periodo in cui è stata assente a causa di un incidente occorsogli, peraltro riconosciuto da I.N.A.I.L. quale infortunio sul lavoro.

In seguito all’accoglimento di entrambi i ricorsi, ella chiedeva ripetutamente alla Direzione Didattica sia la corresponsione degli emolumenti dovuti sia il riconoscimento di detto periodo di assenza ai fini giuridici ed economici, senza peraltro ottenere alcun riscontro positivo a dette richieste da parte dell’amministrazione scolastica.

Il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 27/4/2011, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Tribunale osserva che il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato al Provveditorato agli Studi di Forlì – Cesena e alla Direzione Didattica di Bertinoro presso le rispettive sedi e non presso gli Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, quale domiciliataria “ex lege”.

Ai sensi dell’art. 1 L. n. 260 del 1998, gli atti introduttivi del giudizio proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle amministrazioni resistenti presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria adita, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato presso la sede dell’amministrazione statale (v. tra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 17/10/2003 n. 6354).

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione statale, né la controinteressata intimata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi