TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-11-18, n. 201101765
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Testo completo
N. 01765/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2009 REG.RIC.
N. 01956/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
WWF ITALIA - Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus, Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso-Verde, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Coldiretti Grosseto, Comitato Per il No All'Inceneritore di Scarlino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e da R F, A M, F F, N G, C D D, E M, A R, L C, E M O, M Monciatti, rappresentati e difesi dall'avv. F Z, con domicilio eletto presso Lucia Aglietti in Firenze, via Gino Capponi, 30;
contro
Provincia di Grosseto, in Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Sorrenti, Chiara Canuti, Nicola Marcuccetti, presso il quale ha eletto domicilio, in Firenze, via de' Ginori 10;
nei confronti di
Scarlino Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso Umberto Galasso in Firenze, via Lamarmora n. 53;
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2010, proposto da:
WWF ITALIA - Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature Onlus, Associazione Forum Ambientalista Movimento Rosso-Verde, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Coldiretti Grosseto, Comitato per il No all'Inceneritore di Scarlino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e da R F, A M, F F, N G, C D D, E M, A R, L C, E M O, rappresentati e difesi dall'avv. F Z, con domicilio eletto presso Lucia Aglietti in Firenze, via Gino Capponi, 30;
contro
Provincia di Grosseto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Sorrenti, Chiara Canuti, Nicola Marcuccetti, presso il quale ha eletto domicilio, in Firenze, via de' Ginori 10;
nei confronti di
Scarlino Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso Antonia Catte in Firenze, viale Redi n. 31;
Maria Teresa Caroleo;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 527 del 2009:
della determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, unità operativa Valutazione di impatto ambientale della Provincia di Grosseto n.118 del 19 gennaio 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 28 gennaio 2009 (doc. 4), che ha espresso un giudizio di compatibilità ambientale in merito al progetto di ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q), proposto da Scarlino Energia Srl.
e con i motivi aggiunti del 31/7/2009:
della determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, unità operativa Valutazione di impatto ambientale della Provincia di Grosseto n. 2211 del 5 giugno 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 23 giugno 2009 intitolata “atto ricognitorio della determina dirigenziale n.118/2009 inerente “ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q)”, e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente;
e con i motivi aggiunti del 20/5/2010:
della determinazione n.678 dell’11 marzo 2010 (doc.4) emessa dal Dirigente del Settore ambiente del dipartimento territorio, ambiente e sostenibilità della Provincia di Grosseto, concernente l’approvazione del supplemento al rapporto istruttorio interdisciplinare del 16 gennaio 2009. Provvedimento conclusivo a seguito di riesame della Valutazione di impatto ambientale relativa al “progetto di ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino”, proposto da Scarlino Energia Srl. ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte dell’autorità competente, e della deliberazione n.36 dell’11 marzo 2010 emessa dalla Giunta provinciale di Grosseto avente il medesimo oggetto della determinazione sopra ricordata (doc. 5), conosciuti dopo il 18 marzo 2010, e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente.
quanto al ricorso n. 1956 del 2010:
della determinazione n.2378 del 27 luglio 2010 (doc.4) emessa dal Dirigente dell’area ambiente e conservazione della natura del dipartimento Sviluppo Sostenibile della Provincia di Grosseto, concernente il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale all’impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR Q sito il località Casone del Comune di Scarlino, conosciuto a seguito di pubblicazione nell’Albo Pretorio dopo il 6 agosto 2010, e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente.
e con atto di motivi aggiunti depositato in data 18 gennaio 2011:
della determinazione dirigenziale n.3892 del 14 dicembre 2010 (doc.4) emessa dal Dirigente dell’area ambiente e conservazione della natura del dipartimento Sviluppo Sostenibile della Provincia di Grosseto, che si definisce nulla-osta relativo al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale all’impianto di incenerimento alimentato a biomasse e CDR e CDR Q sito il località Casone del Comune di Scarlino, pubblicato nell’Albo Pretorio ed affisso almeno fino al 24 dicembre 2010, e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Grosseto e di Scarlino Energia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 25 gennaio 2008 la società Scarlino Energia S.r.l., presentava al Comune di Follonica e, contestualmente, alla Provincia di Grosseto, al Comune di Scarlino, all’ARPAT Grosseto, all’ASL n. 8, all’ATO n. 9 e all’Ufficio regionale per la tutela delle acque e del territorio, una domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di "ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q) ”, depositando il progetto definitivo degli interventi previsti e lo studio di impatto ambientale (SIA).
Il 31 gennaio 2008 veniva pubblicato sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Tirreno" l'avviso di deposito dei documenti relativi al procedimento di VIA.
In data 22 settembre 2008, il Sindaco di Follonica inoltrava alla Provincia di Grosseto il parere per la stesura del rapporto istruttorio allegando documentazione dalla quale sarebbero emersi profili non favorevoli allo studio di impatto ambientale presentato dalla società Scarlino Energia.
Dopo una proroga di 30 giorni, accordata dalla Provincia di Grosseto ai fini della conclusione del procedimento, in data 28 gennaio 2009 veniva adottata la determinazione dirigenziale n. 118 del 19 gennaio 2009 con la quale il dirigente dell'Area territorio ambiente - Settore pianificazione territoriale della Provincia stessa stabiliva di " prendere atto di quanto contenuto nel Rapporto Istruttorio Interdisciplinare, esprimendo giudizio di Compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 18 della l. reg. Toscana 72/98 in merito al progetto proposto da Scarlino Energia S.r.l. ".
Avverso tale atto proponevano ricorso le Associazioni ricorrenti e i loro consorti in lite chiedendone l'annullamento, previa sospensione, deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 59/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
2. Violazione ed errata applicazione dell’art. 13 l. reg. n. 25 del 1998 e dell’art. 48, co. 4, lett. d) della l. reg. n. 1/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3. Violazione e mancata applicazione dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
4. Violazione e mancata applicazione dell’art. 5, co. 4, DPR n. 357/1997. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
5. Violazione e mancata applicazione degli artt. 8 e 12 della Direttiva 96/82/CEE e dell’art. 13 del d.lgs. n. 334/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
6. Violazione e mancata applicazione dell’art. 5, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 334/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
7. Violazione e mancata applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
8. Violazione e mancata applicazione dell’art. 124, c. 12, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 133/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
9. Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 Direttiva 85/337/CEE e degli artt. 16 e 18 della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
10. Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 Direttiva 85/337/CEE, in relazione all’allegato III sotto altro profilo come interpretato dalla sentenza della Corte di