TAR Brescia, sez. II, sentenza 2019-12-24, n. 201901095
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Testo completo
Pubblicato il 24/12/2019
N. 01095/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2018, proposto da
N M, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia presso gli Uffici di quest’ultima, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Z U R, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Brescia Emersione 2012 prot. n. 107062 del 14 novembre 2017, di diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare e del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno e Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un lavoratore straniero nell’interesse del quale il datore di lavoro, anch’esso straniero, ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare in data 15 ottobre 2012, dimostrando, secondo quanto dedotto in ricorso, il possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari: ingresso in Italia il 23 aprile 2011 (come da visto di ingresso apposto a Malpensa), impiego per il periodo minimo richiesto dalla legge, pagamento dei contributi.
Nelle more dell’esame della domanda, il lavoratore è stato licenziato, nei primi mesi del 2014 e si è trasferito a Trento, dove gli è stata notificata, l’11 ottobre 2014, l’archiviazione della domanda per effetto del licenziamento e dell’irreperibilità del medesimo.
Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, che lo ha accolto sulla scorta del fatto che il licenziamento e la non dimostrata irreperibilità non potevano giustificare l’adozione del provvedimento di archiviazione, ma, al più, comportare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
A seguito del rinnovo dell’istruttoria, l’Amministrazione ha, però, ancora una volta rigettato l’istanza, in ragione del fatto che il datore di lavoro non era in possesso della carta di soggiorno, il cui rilascio, seppur richiesto il 15 settembre 2012, gli è stato negato per carenza dei presupposti.
Avverso tale provvedimento, lo straniero odierno ricorrente ha dedotto:
1. violazione degli artt. 10 e 14 del DPR 1199/1971, nonché dell’art. 112 del d. lgs. 104/2020 e dell’art. 2909 del codice civile, in ragione del fatto che sarebbe stato violato il giudicato formatosi sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, in base al quale al ricorrente avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso per attesa occupazione;