TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-07-05, n. 202413646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-07-05, n. 202413646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413646
Data del deposito : 5 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2024

N. 13646/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00783/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2022, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro, 18;

contro

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il -OMISSIS-, il -OMISSIS-, la Lista “-OMISSIS-", la Lista “-OMISSIS-” e la Lista “-OMISSIS-”, non costituiti in giudizio;

nei confronti

del sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Ciavola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della procedura di elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites) di Zurigo e in particolare: i) dei verbali delle operazioni elettorali del seggio n.-OMISSIS-;
ii) dei voti di lista validi e in particolare per quelli attribuiti alla lista “ -OMISSIS- ”;
iii) dei n. -OMISSIS-voti di preferenza espressi per la lista “ -OMISSIS- ” ma che sono stati dichiarati invalidi;
iv) del verbale delle operazioni del Comitato elettorale circoscrizionale del 5 dicembre 2021 -OMISSIS-, nella parte in cui indica il numero dei voti di lista validi, ed in particolare per quelli attribuiti alla lista “ -OMISSIS- ” per un numero pari a -OMISSIS- voti validi di lista e, quindi, per il mancato conteggio, in aggiunta, di n. -OMISSIS-schede dichiarate nulle e, di conseguenza, nella parte in cui sono stati attribuiti i seggi, attraverso i resti, in favore della lista “ -OMISSIS- ”, oltre che per quelli attribuiti alla lista “ -OMISSIS- ”, alla lista “ -OMISSIS- ” ed alla lista “ --OMISSIS- ”, nonché in riferimento all’elezione dei relativi candidati.


Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Vista la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, IV, del 2 novembre 2022, n. -OMISSIS-;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, IV, del 31 luglio 2023, n. -OMISSIS-;

Visto l’atto di riassunzione del giudizio;

Viste le successive memorie dei ricorrenti e dei controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – I signori -OMISSIS- hanno impugnato e chiesto l’annullamento della procedura di elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites) di Zurigo ed in particolare dei verbali delle operazioni elettorali del seggio n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2021;
dei voti di lista validi ed in particolare per quelli attribuiti alla lista “ -OMISSIS- ”;
dei n. -OMISSIS-voti di preferenza espressi per la lista “ -OMISSIS- ” ma che sono stati dichiarati invalidi;
del verbale delle operazioni del Comitato elettorale circoscrizionale del 5 dicembre 2021 -OMISSIS- nella parte in cui indica il numero dei voti di lista validi, ed in particolare per quelli attribuiti alla lista “ -OMISSIS- ” per un numero pari a n. -OMISSIS- voti validi di lista e, quindi, per il mancato conteggio, in aggiunta, di n. -OMISSIS-schede dichiarate nulle e, di conseguenza, nella parte in cui sono stati attribuiti i seggi, attraverso i resti, in favore della lista “ -OMISSIS- ”, oltre che per quelli attribuiti alla lista “ -OMISSIS- ”, alla lista “ -OMISSIS- ” ed alla lista “ --OMISSIS- ”, nonché in riferimento all’elezione dei relativi candidati.

I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto l’accertamento, tramite riconteggio, dei seggi da attribuire alle liste partecipanti e quindi anche degli eventuali resti con la conseguenziale nomina dell’eventuale nuovo e diverso candidato;
hanno, infine, chiesto l’annullamento del verbale del “ -OMISSIS- ”;
del provvedimento di costituzione del -OMISSIS- e del verbale della prima riunione del Comites del 15 dicembre 2021, oltre che della nomina del Presidente del Comites e del Comitato esecutivo.

2 - In sintesi è accaduto che: i) con decreto n. -OMISSIS-del 3 settembre 2021 del Consolato Generale d’Italia in Zurigo sono state indette le elezioni del Comitato degli italiani all’estero di Zurigo e del Comitato degli italiani all’estero di San Gallo;
ii) dopo la presentazione delle liste e la costituzione del Comitato elettorale circoscrizionale (CEC) hanno partecipato alla tornata elettorale le seguenti liste: 1) “ -OMISSIS- ”;
2) “ -OMISSIS- ”;
3) “ -OMISSIS- ”;
4) “ --OMISSIS- ”;
iii) qualche giorno prima del 3 dicembre 2021 (ultimo giorno per la ricezione delle schede votate presso il Consolato, e ciò ai fini dello spoglio previsto per i successivi giorni 4 e 5 dicembre 2021), esattamente il 16 novembre 2021, il Ministero è venuto a conoscenza che il corrispondente consolare, sig. -OMISSIS-, avrebbe inviato delle lettere ad un numero indeterminato di connazionali aventi diritto al voto nella circoscrizione consolare di Zurigo, nella quale, con espressione inequivoca (avendo scritto, infatti: “ io le suggerisco le seguenti tre candidature ”), avrebbe invitato a votare la lista “ -OMISSIS- ” e ad esprimere preferenze per i candidati signori -OMISSIS-;
iv) di tale episodio la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT) ha subitaneamente informato il Console Generale in Zurigo, il quale, con altrettanto subitaneo decreto n. -OMISSIS-del 17 novembre 2021, ha revocato il predetto corrispondente consolare;
v) con nota del 23 novembre 2021 lo stesso Console Generale ha reso noto che il giorno precedente, in occasione di una riunione della CEC, si sarebbe stigmatizzato l’indebito vantaggio determinatosi in favore dei tre candidati della lista “ -OMISSIS- ” tanto che sarebbe emersa la proposta – veicolata da alcuni rappresentanti delle associazioni – di dover dichiarare nulle tutte le schede “ che dovessero riportare l’indicazione della preferenza dei 2 o più dei tre candidati menzionati nella lettera di propaganda illegittima ”;
v) il Ministero, nondimeno, ha precisato in data 24 novembre 2021, che per la valutazione delle schede non si sarebbero potuti applicare criteri diversi da quelli previsti dalla l.n. 286/2003 e dal d.P.R. n. 361/1957;
vi) è, però, accaduto che in sede di spoglio il presidente di seggio e gli scrutatori non espressi dalla lista “ -OMISSIS- ” hanno contestato l’attribuzione delle schede contenenti le preferenze ai tre candidati indicati nella missiva del corrispondente consolare, rinviando alla CEC, competente a riesaminare i voti contestati, la decisione circa i voti dei predetti candidati;
vii) tale commissione – nonostante la formale opposizione del Presidente (Console Generale -OMISSIS-) – ha deciso, a maggioranza, di non riesaminare le schede in questione e, pertanto, lo stesso Presidente ha dovuto provvedere alla proclamazione degli eletti, denunciando la violazione a suo avviso consumatasi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
viii) per effetto del mancato conteggio delle schede (n. -OMISSIS-) relative ai candidati della lista “ -OMISSIS- ” il risultato elettorale ha determinato l’attribuzione 8 seggi (invece di 9, come sarebbe avvenuto se i voti oggetto di contestazione fossero stati conteggiati) a tale lista e, a dire dei ricorrenti, un seggio in più alla lista “ -OMISSIS- ” (la quale, nell’ipotesi prima indicata, vedrebbe ridotto il numero degli eletti da 4 a 3).

3 - A fondamento del ricorso sono stati dedotti, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 18 e 20 della l.n. 286/2003, dell’art. 22 del d.P.R. n. 395/2003, dell’art. 48 della Cost., del principio di espressione della volontà elettorale e dell’espressione del voto, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, lo sviamento, la contraddittorietà, la disparità di trattamento e la violazione del principio di proporzionalità.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che “ il presidente del seggio di Zurigo non ha ritenuto valide n. -OMISSIS-schede di voto per il solo fatto che dette schede avrebbero riportato due dei tre nominativi indicati nella lettera inviata dal corrispondente consolare -OMISSIS- ” (cfr. pag. 9);
che “ il CEC non ha provveduto in seguito di svolgere una specifica verifica e quindi il riesame dei -OMISSIS-voti non attribuiti come previsto dall’art. 20 comma 4 della L. n. 286/2003 ” (cfr. pag. 10);
che il motivo della esclusione delle -OMISSIS-schede dal conteggio “ non rientra in nessun dei casi previsti dalla specifica normativa che regola l’elezione dei Comites, atteso che per quanto emerge dalla contestazione l’espressione di voto è stata correttamente manifestata in favore di due candidati della lista -OMISSIS- ” (cfr. pag. 11);
che, di contro, nell’ipotesi in cui fossero stati considerati validi e conteggiati i voti in questione, il risultato sarebbe il seguente: “ lista 1): -OMISSIS-voti, il calcolo dei membri attribuiti è: -OMISSIS- lista 2): -OMISSIS-voti, il calcolo dei membri attribuiti è: -OMISSIS-;
lista 3):

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