TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-12-03, n. 201802717

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-12-03, n. 201802717
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802717
Data del deposito : 3 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2018

N. 02717/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01648/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2017, proposto da:
Kalimba S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P G B, M A B, A B, S B, G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P G B in Monza, p.zza Trento e Trieste;

Autorità Competente per la V.A.S. del Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore , Autorità Procedente per la V.A.S. del Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore , Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

del Piano del Governo del Territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6 febbraio 2017 e divenuto esecutivo in seguito a pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi, n. 18 del 3 maggio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso depositato in data 17 luglio 2017 la Kalimba s.r.l. chiede l’annullamento del Piano del Governo del Territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6 febbraio 2017 e divenuto esecutivo in seguito a pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi, n. 18 del 3 maggio 2017.



1.1. In punto di fatto, la società deduce di essere proprietaria di un’area della superficie di mq 15.400 circa, identificata ai mappali 128/a – 128/b, 129, 139, 140, 180, 179 del foglio 19 del NCEU. Secondo la ricorrente si tratterebbe di “ area libera, di nuda terra, priva di verde, inutilizzata e prospiciente ad un importante asse viario che collega la città di Monza all’area del polo Ospedaliero cittadino sino a congiungerla con la città di Lissone e l’area produttiva brianzola ”;
inoltre, tale area sarebbe “ inserita in un contesto edificato ed urbanizzato del territorio comunale a vocazione residenziale, nell’immediata adiacenza di strutture sanitarie e religiose, nonché nelle vicinanze del Parco di Monza ”.



1.2. La ricorrente osserva che, in ragione della posizione e delle caratteristiche fisiche, detta area “ costituisce naturale completamento del circondario residenziale da tempo immemore ”, come comproverebbe il P.R.G. del 1971 che la qualifica come edificabile e il P.G.T. nel 2007 che conferma tale qualificazione e riconosce valenza strategica per la realizzazione anche di residenza convenzionata. In particolare, quest’ultimo strumento inserisce l’area nell’ambito di trasformazione AT 55a, nel quale le destinazioni principali e complementari/compatibili sono quelle di cui ai punti A (residenziale) ed E (servizi pubblici e di interesse pubblico locali, urbani e territoriali). Il Piano prevede la prevalenza della destinazione residenziale con conseguente necessità di valutare la realizzazione di parte di edilizia economico popolare e/o convenzionata, anche con presenza di alloggi in affitto;
inoltre, prevede che debba essere realizzato un giardino pubblico di quartiere. Al contrario, la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6 febbraio 2017 qualifica l’area come: a ) parte della “ rete dell’urbanità e della naturalità diffusa ” (Tav. DP.01 – Azioni di Piano, Tav. DP.01.c – Carta della viabilità comunale e della rete della mobilità dolce, Tav. DP.01.e – Schema di Rete Ecologica Comunale), “ rete dell’urbanità e della naturalità diffusa ” – classe IV sensibilità alta (Tav. DP.01.b – Carta della sensibilità Paesaggistica dei luoghi) e “ boschi ed aree boscate ” (Tav. DP.01.a – Azioni di Piano), “ Bosco e verde naturalistico ” (Tav. DP.02.b – Rete dell’urbanità e della naturalità diffusa);
b ) “ area verde destinata alla conservazione e rigenerazione del suolo ” – Aree V (art. 10 PdS) (Tav. PS.02 b – Quadro Programmatorio), “ sistema urbano del verde di supporto alla rete ecologica – di progetto ” (Tav. PS.03 – Rete Ecologica Comunale) nel Piano dei Servizi.



1.3. La società articola sei motivi di ricorsi suddivisi in due sezioni. La prima di queste è relativa ai motivi che interessano l’intero P.G.T. La seconda ai motivi che investono le previsioni del P.G.T. incidenti sulla proprietà della ricorrente.



1.3.1. In particolare, con il primo motivo della prima parte (rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione della L.R. della Lombardia n. 31/2014 – eccesso di potere per illogicità manifesta - violazione degli articoli 7 e 41 quinquies della legge 1150/1942, del DM 1444/1968, degli articoli da 8 a 11 e 46 della l.r. 12/2005 ”), la società deduce l’impossibilità di adozione del P.G.T. prima dell’emanazione dell’integrazione del PTR e dell’adeguamento del PTCP.



1.3.2. Con il secondo motivo della prima parte (rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione della l.r. n. 31/2014 della regione Lombardia sul consumo di suolo sotto altro profilo - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 comma 3 della L.r. n. 12/2005 – eccesso di potere - mancanza di motivazione – violazione dell’art. 97 della Costituzione, dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento ”), la società lamenta l’illegittimità della scelta di prevedere una dotazione minima di aree per servizi pari a mq 27 per abitante.



1.3.3. Con il terzo motivo (rubricato: “ Violazione e falsa applicazione della d.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 recante la “determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7, 12, 13 della l.r. 12/2005;
violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/ce, degli artt. 11 e ss. D.lgs. 152/2006. Omissione della conferenza di valutazione della VAS a valle delle osservazioni ricevute
”), la società deduce il mancato esame effettivo delle osservazioni presentate in quanto il Consiglio comunale approverebbe in blocco controdeduzioni preconfezionate, senza effettuare alcuna autonoma lettura e valutazione.



1.5.4. Con il primo motivo della seconda parte (rubricato: “ Eccesso di potere per illogicita’ manifesta – Contraddittorietà – Carenza di motivazione e di istruttoria – mancato contemperamento tra interesse pubblico e privato – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990 – mancata motivazione in ordine al respingimento delle osservazioni – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 della Lombardia ”), la ricorrente censura la decisione dell’Amministrazione che priva l’area di possibilità edificatorie risultando, pertanto, irrazionale in ragione delle caratteristiche dell’area.



1.5.5. Con il secondo motivo della seconda parte (rubricato: “ Violazione dell’articolo 42 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione del DPR 327/2001 - Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 – carenza di motivazione sotto ulteriore profilo ”), la società lamenta il carattere sostanzialmente espropriativo della misura.



1.5.6. Con il terzo motivo della seconda parte (rubricato: “ Ulteriore profilo di eccesso di potere per sviamento, travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e perplessità della stessa. Eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità ”), lamenta la carenza di motivazione della scelta dell’Amministrazione di mutare la destinazione dell’area.



2. Si costituisce in giudizio il Comune di Monza osservando, in punto di fatto, che l’area oggetto di controversia (contraddistinta ai mappali 128/a - 128/b - 129 – 139 - 140 - 179 e 180 del fg. 19 del NCEU), non risulta essere interamente di proprietà della Kalimba S.r.l., titolare del diritto di proprietà sui soli mappali 129 e 179. Gli ulteriori mappali sono, invece, di proprietà dei signori Bertelli Simona, Bertelli Valeria, Bonati Camilla, Longhi Gabriella, Longhi Luciana, Sala Alberto, Sala Pia Maria, Vigoni Carlo Giovanni e Vigoni Maria Cristina. Osserva, inoltre, il Comune che, con il P.R.G. 1971, tale area è classificata come “ zona F – servizi generali ” (centro e scuola elementare e nido). Successivamente, con il P.G.T. del 2007, l’area rientra nell’ambito strategico 55a del Documento di Piano, scaduto di validità il 19 dicembre 2012. Con il P.G.T. 2017 il comparto di cui Kalimba si dichiara proprietaria e per il quale presenta le osservazioni di cui al numero 287 risulta avere la seguente destinazione: a ) tutto il comparto (mappali 128/a - 128/b - 129 – 139 - 140 - 179 e 180) ricade in aree per attrezzature e servizi di livello comunale, aree a verde destinate alla conservazione e rigenerazione del suolo – Aree V disciplinate dall’art. 10 delle NA del Piano dei Servizi;
b ) i mappali 129 (in parte) e 179 ricadono in aree MOB_a – viabilità (aree interessate da nuova viabilità pubblica o ampliamento di quella esistente) disciplinate dall’art. 12 delle NA del Piano dei Servizi. Come previsto dall’art. 10 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi PGT 2017, le aree a verde destinate alla conservazione e rigenerazione del suolo (AREE V): “ corrispondono alle aree esistenti e previste per spazi a verde, giardini, parchi, spazi ricreativi/per il gioco, attrezzature sportive prevalentemente scoperte, orti urbani, giardini botanici, spazi didattici destinati all’educazione naturalistica ed ambientale, boschi urbani. Tra esse, quelle per spazi a verde, giardini, parchi, spazi ricreativi/per il gioco devono essere accessibili gratuitamente dalla collettività. Nelle aree a verde V è consentita la realizzazione di percorsi/piste ciclabili e/o ciclopedonali ” con il riconoscimento di un indice di Utilizzazione Fondiaria (Uf) di “ mq/mq 0,10 e comunque non superiore a complessivi mq 500 per attrezzature pertinenziali di spazi a verde, giardini, parchi, spazi ricreativi/per il gioco (ridotti a mq 150 per eventuali esercizi commerciali);
mq/mq 0,15 per attrezzature pertinenziali di attrezzature sportive scoperte, orti urbani, giardini botanici, spazi didattici destinati all’educazione naturalistica ed ambientale;
0,30 mq/mq per attrezzature sportive di proprietà comunale non comprese in PLIS o proposte di PLIS
”. Inoltre, come previsto dall’art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi PGT 2017 (PS.05), come misura di perequazione/compensazione (facoltativa) si concede “ a tutte le aree individuate a servizi di progetto […] qualora di proprietà privata e non asservite all’uso pubblico ”, “ una capacità edificatoria teorica (espressa in Utp) pari a mq/mq 0,20 . […] La capacità edificatoria teorica si traduce in diritti edificatori che si generano in favore del privato all’atto di cessione al Comune di un’area a servizi come sopra definita ”. In ultimo, l’intero comparto (mappali 128/a - 128/b - 129 – 139 - 140 - 179 e 180) è disciplinato dall’art. 12 delle NA del Documento di Piano quale area della Rete dell’Urbanità e della naturalità diffusa, per la valorizzazione degli spazi per il verde diffuso e l’agricoltura urbana - Bosco e verde naturalistico e, in particolare, i mappali. 139 - 140 - 180 (di proprietà di terzi) risultano individuati come Boschi ed aree boscate, nella ricognizione del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Monza e Brianza in corso di redazione all’epoca della costituzione del Comune.

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