TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-09-18, n. 202400982
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 18/09/2024
N. 00982/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E M e P F, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, è legalmente domiciliato;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1403/2023 Corte d’Appello di Bari Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024, il dott. Orazio Ciliberti e udito l'Avvocato dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con ricorso n. 4642/2018 al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, -OMISSIS- proponeva domanda giudiziale contro il Ministero della Salute tesa al conseguimento dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 in quanto, a causa di emotrasfusioni subite durante un ricovero ospedaliero, aveva contratto infezione epatica.
L’adito Giudice del lavoro, con sentenza n. 890 del 18.05.2021, così decideva: “ 1. dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire dei benefici di cui alla L. n. 210/1992;2. condanna, per l’effetto, il Ministero della Salute al pagamento in favore di parte ricorrente dell’indennizzo correlato alla 7a categoria Tab. A del DPR n. 834/1981, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge, a far data dalla ricezione della domanda amministrativa (12.09.2017) ”.
Proposto ricorso in appello (n.r.g. 1403/2023) da parte del Ministero della Salute innanzi alla Corte d’Appello di Bari - Sezione Lavoro, il Giudice del gravame, con sentenza n. 1403 pubblicata il 05.07.2023, così decideva: “ rigetta l’appello e per l’effetto, conferma la sentenza gravata;omissis ”.
La sentenza n. 1403/2023 della Corte di Appello passava in giudicato, come da attestazione stesa in calce alla medesima in data 21.09.2023.
Il Ministero della Salute non prestava ottemperanza al giudicato, nonostante il tempo trascorso dalla notifica prodromica all’avvio della procedura esecutiva del provvedimento giudiziale, avvenuta il 25.09.2023.
Di conseguenza, il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 20.02.2024 e depositato il 27.02.2024, per chiederne l’ottemperanza, con nomina, ove occorra, di un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’inadempiente Ministero della Salute.
Il Ministero intimato si costituisce, per resistere nel giudizio.
Nella camera di consiglio del 17 settembre 2024, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso deve essere accolto.
III – Il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
La sentenza risulta passata in giudicato, come da attestazione in calce. Munita di formula esecutiva, essa è stata così notificata il 25 settembre 2023 al Ministero della Salute, sicché è decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997, senza che risulti l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata. Conseguentemente si ravvisa la condizione di procedibilità prevista ex lege .
Il ricorso è, dunque, ammissibile e ricorrono tutti i presupposti di rito e nel merito, per l’accoglimento.
IV – Va, pertanto, ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate, come sopra riportato, in favore del ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff.