TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2015-01-14, n. 201500178

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 2015-01-14, n. 201500178
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500178
Data del deposito : 14 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02911/2014 REG.RIC.

N. 00178/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02911/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2911 del 2014, proposto da:
L R M, rappresentato e difeso dall'avv. G L D D, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, Via Zanardelli 7;

contro

Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Miglietta, 5 c/o Asl Lecce;

per l'annullamento

- della delibera del D.G. ASL BR n. 1601 del 16.9.2014, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda dal 16 al 30.9.2014, con cui, in relazione all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa dell'U.O. di Chirurgia dell'Ospedale di Ostuni, si è deciso di non finalizzare la procedura con il conferimento dell'incarico e si è dato mandato all'Area Gestione del Personale di avviare un nuovo avviso per il conferimento dell'incarico di che trattasi;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

per l'accertamento dell'obbligo dell'ASL BR di concludere la procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia dell'Ospedale di Ostuni indetta con delibera n. 1690 del 13.5.2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi l’avv. G. L. De Donno per il ricorrente e, nei preliminari, l’avv. P. Piccinni per la P.A.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel 2010 la A.s.l. Brindsi ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale dello stabilimento ospedaliero di Ostuni ai sensi dell’art. 15 ter del D.lgs 502/1992.

Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva unitamente ad altri sei candidati, conseguendo una valutazione d’idoneità al pari di altri cinque aspiranti.

Nel 2014 il Direttore Generale della A.s.l., ricevuti i verbali della commissione esaminatrice, rilevato che “i giudizi riportati dagli (aspiranti) raggiungono in un caso la mera sufficienza e negli altri non raggiungono, comunque, un livello almeno pari al discreto e/o buono, tenuto altresì conto della vetustà dell’indizione dell’avviso e della penuria di partecipanti al colloquio” decideva di non procedere al conferimento dell’incarico nei confronti di alcuno dei candidati dichiarati idonei dalla commissione e di pubblicare un nuovo avviso per il conferimento dell’incarico.

Il ricorrente ha impugnato la surriferita determinazione del Direttore Generale, deducendo numerosi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso nel merito.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione..

L’art. 63, 1° co., del T.U. n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, la cognizione di tutte le vertenze aventi ad oggetto i rapporti di lavoro pubblico “privatizzato” o “contrattualizzato” - così definiti in quanto regolati, oltre che dal d.lgs. n. 165 del 2001 e da norme speciali, dalle leggi che disciplinano il lavoro subordinato nell’impresa (su tutte il codice civile e lo Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi e dal contratto individuale -, con la sola esclusione delle controversie relative alle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione (comma 4) e con espressa inclusione di quelle concernenti “ il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale”.

La chiara formulazione della norma non sembra lasciare margini di dubbio nell’attribuire, senza possibilità di eccezioni, tutte le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali al Giudice Ordinario.

La giurisprudenza della S.C. è ormai consolidata nell’affermare, anche dopo la riforma del 2002, la natura privatistica degli atti di conferimento d’incarico e di gestione del rapporto dirigenziale (atti negoziali unilaterali retti dal diritto privato e, segnatamente, dal diritto comune dei contratti ex art. 1324 c.c.: sulla natura privatistica degli atti in esame v. Cass., 14 aprile 2008, n. 9814;
Cass., 22 febbraio 2006, n. 3880;
Cass., 6 aprile 2005, n. 7131;
Cass., 20 marzo 2004, n. 5659): e ciò valorizzando sia profili sistematici (inerenti il sistema delle fonti e l’immutato riparto di giurisdizione) che dati letterali (per es. l’assenza, accanto al termine “provvedimento” dell’attributo “amministrativo”).

La natura privatistica degli incarichi dirigenziali è ancor più accentuata nel settore sanitario ove si consideri che, a differenza di quanto si riscontra nella dirigenza statale (modello ministeriale puro), a monte del conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria vi è un «atto aziendale di diritto privato» che disciplina la «organizzazione ed il funzionamento» della Asl ed individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale (art. 3, co.

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