TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-07-08, n. 202400862
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2024
N. 00862/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale De Laurentiis e Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Annalisa Di Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 20/8/2020, con cui il S.U.A.P. del Comune di Manduria ha irrogato e ingiunto, ex art. 18 della Legge n. 689/1981, alla Società odierna ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 750,00, per la contestata violazione degli artt. 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931, e 666 c.p. (manifestazione danzante del 14/8/2020 con la presenza di oltre 200 persone, protratta oltre la mezzanotte in assenza di autorizzazione di pubblica sicurezza, nonché per l’insufficienza della S.C.I.A. ex art. 80 T.U.L.P.S. n. 773/1931);
e di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito l’Avv. A. Vantaggiato per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente, che gestisce in San Pietro di Bevagna (Manduria) uno stabilimento balneare con bar denominato “-OMISSIS-”, con ricorso notificato alla controparte il 30 settembre 2020 e depositato in giudizio il 26 ottobre 2020, impugna l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 20/8/2020, con cui il S.U.A.P. del Comune di Manduria ha irrogato e ingiunto, ex art. 18 della Legge n. 689/1981, alla Società odierna ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 750,00, per la contestata violazione degli artt. 69 T.U.L.P.S. n. 773/1931, e 666 c.p. (manifestazione danzante del 14/8/2020 con la presenza di oltre 200 persone, protratta oltre la mezzanotte in assenza di autorizzazione di pubblica sicurezza, nonché per l’insufficienza della S.C.I.A. ex art. 80 T.U.L.P.S., n. 773/1931), e ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
2. La parte ricorrente, dopo aver premesso di dubitare della giurisdizione dell’adito G.A., affida il gravame ai seguenti profili di illegittimità.
2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della Legge n. 689/1981. Irrazionalità manifesta. Violazione del giusto procedimento. Violazione e mancata applicazione della Legge n. 241/90.
Con questo primo fascio di motivi di gravame, si lamenta che la gravata ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa senza il rispetto delle garanzie partecipative riconosciute al privato destinatario sia dall’art. 18 della Legge n. 689/1981, sia dagli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990, ove si volesse ritenere che l’A. C. resistente abbia, nella fattispecie di cui è causa, esercitato un potere pubblicistico connotato da discrezionalità amministrativa: “ in ogni caso ”, si legge nel ricorso, “ l’irrogazione della sanzione non potrebbe che conseguire alla formale contestazione del fatto da cui potrebbe scaturire la sanzione, dall’acquisizione delle deduzioni dell’interessato e solo all’esito delle stesse potrebbe essere emessa un’Ordinanza Ingiunzione come quella